Disoccupazione edilizia

Disoccupazione Edile 2021: requisiti NASPI importo durata domanda Inps

Disoccupazione Edile requisiti NASPI 2021 INPS per lavoratori edili licenziati involontariamente modulo domanda indennità con modulo Ds 21 o ordinaria

Disoccupazione Edile 2021: requisiti NASPI importo durata domanda Inps

La Disoccupazione edile speciale, prevista dal decreto legge del 16 maggio 1994 n. 299 convertito con modificazioni nella Legge n. 451 del 1994 convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n.  451, è stata abrogata a partire dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell’articolo 2, comma 71, lettera f) della Legge di Stabilità del 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni recanti “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, prevedendo un alternativo sistema di protezione e sostegno ai lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro, ovvero l’indennità ASpI e della mini ASpI, cfr. circolare INPS n.42/2012, ora sostituita dall'indennità di disoccupazione NASPI.

 

Pertanto, le domande di disoccupazione speciale per l’edilizia sono state accettate solo per i licenziamenti intervenuti entro la data 30 dicembre 2016. 

Ultima novità introdotta dal Governo Renzi, è stata quella di aver esteso il bonus 80 euro anche ai disoccupati precettori di indennità di disoccupazione, cassa integrazione e mobilità. Il bonus viene erogato in automatico dall'INPS.

 

Vi ricordiamo che la disoccupazione Naspi 2021 è compatibile con il reddito di cittadinanza, per maggiori informazioni reddito di cittadinanza cos'è.

 

Domanda disoccupazione edile: proroga scadenza, decreto Cura Italia

Proroga domanda disoccupazione edile 2020: al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione INPS 2020 NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti sono ampliati da 68 a 128 giorni.

 

Inoltre, sempre per effetto del decreto Cura Italia, le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

 

Disoccupazione edile Inps: cos'è?

Che cos'è la disoccupazione edile INPS?

  • La disoccupazione edile è un trattamento speciale di disoccupazione edile che spetta agli impiegati, agli operai ed ai quadri licenziati da parte di imprese edili ed affini, quando si verifica una delle seguenti ipotesi: cessazione dell'attività aziendale, la fine di un cantiere o delle singole fasi lavorative, riduzione del personale, fallimento dell'impresa, ecc.

  • Il lavoratore, pertanto, che perde involontariamente il lavoro entro il 31 dicembre 2016, ha diritto, qualora in possesso di tutti i requisiti INPS richiesti, di un'indennità di disoccupazione pari all'80% della retribuzione media delle ultime 4 settimane di lavoro, per un periodo di 90 giorni.

  • A partire dal 1° gennaio 2017, la disoccupazione edile, non viene più riconosciuta.

  • Se invece il lavoratore, può far valere, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, almeno 43 settimane di contributi (versati o dovuti) per il lavoro prestato alle dipendenze di aziende edili, può presentare la domanda per la domanda di disoccupazione NASpI 2021.

Novità 2021: per i licenziati involontariamente, inoccupati o a basso reddito, anche nel 2021, sarà possibile presentate la domanda di reddito di cittadinanza.

 

Disoccupazione edile requisiti Naspi 2021:

La disoccupazione edile speciale è stata abolita, al suo posto c'è la NASPI.

Per gli eventi di licenziamento involontario, occorsi fino al 31 dicembre 2016, il lavoratore edile ha potuto presentare all'INPS, in alternativa, la domanda disoccupazione NASPI, qualora in possesso dei requsiti richiesti, ossia, 43 settimane di contributi versati negli ultimi 2 anni, o la domanda di disoccupazione edile speciale.

 

Dal 2017 in poi, e quindi anche nel 2021, occorre presentare la domanda di disoccupazione NASPI 2020 all'Inps, entro 68 giorni dalla data di licenziamento, pena la decadenza del diritto.

La domanda di trattamento speciale di disoccupazione edile, invece, poteva essere presentata nel limite dei 24 mesi dal licenziamento.

 

Anche il trattamento di disoccupazione speciale dell’edilizia rivolto ai lavoratori edili impegnati nell’ambito di aree in relazione alle quali sia stata accertata la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, è stato abrogato da gennaio 2017. 

Detta prestazione è stata quindi concessa solo per gli eventi di licenziamento intervenuti entro il 30 dicembre 2016. 

Infine, sempre dal 1° gennaio 2017, è stato abrogato il trattamento di disoccupazione speciale dell’edilizia diretto ai lavoratori edili licenziati da imprese edili, nel corso dell’attuazione del programma connesso all’intervento straordinario della Cig (trattamento corrisposto per un periodo di 18/27 mesi e di ammontare uguale all’indennità di mobilità).

Alla luce di ciò, I lavoratori disoccupati edili, per avere diritto alla disoccupazione, devono essere in possesso dei requisiti NASpI 2020.

 

Il nuovo importo Naspi 2021 è stato ufficializzato. Nel 2021 è stato pari a 1.227,55 euro mentre l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2021 è 1.335,40 euro.

 

Normativa disoccupazione edile prima della sua abrogazione:

Assicurazione disoccupazione involontaria e disoccupazione edile:

Dal 1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2016, il lavoratore licenziato involontariamente nel settore edile, può scegliere al momento della presentazione della domanda di Disoccupazione edile speciale se richiedere questo trattamento o optare per le nuove forme di ammortizzatori sociali perché più favorevoli, come la NASPI.

Vediamo cosa succede nel caso in cui il lavoratore, scelga al momento della domanda da presentare all’INPS, il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia:

 

La Disoccupazione edile è una prestazione a sostegno del reddito del lavoratore licenziato involontariamente nel settore dell’edilizia ed è riservata ai lavoratori dipendenti e ai soci lavoratori di cooperative edili.

Il trattamento speciali di disoccupazione per l’edilizia spetta ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative edili che sono stati licenziati per:

  • cessazione dell’attività aziendale;

  • ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;

  • riduzione di personale:

  • fallimento di aziende edili ed affini anche del settore artigiano.

 

Lavoratori esclusi:

  • lavoratori che si dimettono volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).

  • lavoratori licenziati per motivi non contingenti all’azienda.

  • extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale.

  • lavoratori parasubordinati.

  • apprendisti.

  • dirigenti.

  • lavoratori titolari di pensione diretta.

  • lavoratori licenziati per fine contratto a tempo determinato.lavoratori che vengono avviati al lavoro tramite un somministratore. 

 

Disoccupazione Edile requisiti del lavoratore:

La disoccupazione edile requisiti lavoratori e soci di cooperativa licenziati involontariamente a causa della chiusura dell’impresa, ultimazione cantiere, riduzione del personale per crisi economica o fallimento dell’impresa, e che al momento della domanda possiedono i seguenti Requisiti:

  • Almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per lavoro prestato nel settore dell’edilizia nei due anni precedenti la data del licenziamento, sono utili anche i contributi relativi a periodi assicurativi maturati in Paesi convenzionati purché si riferiscano a lavoro effettuato nel settore edile.

  • dare la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa presso i Centri per l’impiego o all'INPS.

 

Disoccupazione Edile Speciale Durata:

La durata disoccupazione edile speciale per il lavoratore licenziato involontariamente spetta per un massimo di 90 giorni.

Se invece il lavoratore può vantare almeno 43 settimane di contributi anche in settori diversi dall’edilizia e del biennio di anzianità assicurativa), terminato il godimento del trattamento speciale si avrà diritto al pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione per ulteriori:

  • 9 mesi, qualora il lavoratore, alla data di licenziamento superi i 50 anni di età.

  • 5 mesi, qualora non superi alla data del licenziamento i 50 anni di età.

In presenza di particolari requisiti stabiliti dall’art.11 della L. 223, ossia, in base all’emanazione di specifico decreto Ministeriale, il trattamento speciale può durare anche 18 o 27 mesi ed è corrisposto, per i primi 12 mesi, nella misura del 100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria nei limiti di un importo massimo. 

Per i periodi successivi nella misura dell’80% del predetto importo.

  

Quanto spetta di retribuzione?

La retribuzione che spetta al lavoratore in disoccupazione edile speciale è nella misura dell’80% della retribuzione percepita nel periodo quadrisettimanale precedente la cessazione del rapporto di lavoro.

 

L'importo disoccupazione edile è di euro 635,34 al netto della riduzione del 5,84%, è pari ad euro 598,24.

 

Qualora il lavoratore abbia il diritto a fruire sia del trattamento speciale che di disoccupazione ordinaria, finito il trattamento speciale, il trattamento ordinario verrà così calcolato: sulla base della retribuzione lorda percepita nei tre mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e viene corrisposto in misura percentuale rispetto a tale retribuzione. La percentuale spettante ai lavoratori che alla data del licenziamento abbiano superato i 50 anni di età è pari al:

  • 60% per un massimo di 3 mesi.

  • 50% per ulteriori 2 mesi.

  • 40% per il periodo restante.

Le stesse percentuali, ma sino ad un massimo di 5 mesi vengono applicate ai lavoratori che alla data del licenziamento non abbiano superato i 50 anni di età.

L’indennità del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, viene pagata mensilmente per tutta la durata della prestazione direttamente dall’Inps mediante bonifico bancario o postale, il cui codice IBAN sarà indicato nella domanda.

Il pagamento dell’indennità per la disoccupazione edilizia Cessa quando il lavoratore:

percepisce tutto il periodo di indennità di trattamento.

inizia un nuovo lavoro.

diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

 

Disoccupazione Edile modello domanda INPS:

Tutte le domande riguardanti i trattamenti di sostegno al reddito, vanno presentate obbligatoriamente per via telematica mediante i servizi online dell’INPS, pertanto, i cittadini con PIN dispositivo fornito dall’istituto possono inserire, compilare e inviare la domanda di prestazioni a sostegno del reddito – Disoccupazione, Mobilità e Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, direttamente tramite il portale.

In alternativa, gli interessati possono rivolgersi per la presentazione della domanda ai Caf e Patronati autorizzati dall’INPS che provvedono gratuitamente alla trasmissione telematica della stessa attraverso le funzioni appositamente implementate per tale tipologia di prestazione.

Infine, la domanda di disoccupazione speciale per l’edilizia può essere presentata anche tramite il Numero Verde INPS, orari 2017, telefonando allo 803.164 sempreché si disponga del PIN dispositivo.

  • Modello di Domanda Fac Simile Disoccupazione Speciale Edile: modulo DS 21.

Al momento dell’invio della domanda, il lavoratore licenziato involontariamente nel settore edile, può scegliere se fruire del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia o richiedere la NASPI, trattamento più favorevole rispetto a quello della disoccupazione speciale edile.

 

Normativa in vigore prima della NASPI:

Disoccupazione edile con miniaspi:

La legge di Stabilità con la Riforma degli Ammortizzatori Sociali ha previsto dal 1 gennaio 2013 l’introduzione dell’indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi e l’abolizione dal 1 gennaio 2017, del trattamento speciale dell’edilizia.

In base ai chiarimenti dell’INPS con la Circolare n.2, il trattamento della Disoccupazione edile speciale seguirà un percorso di regime transitorio dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 fino alla completa eliminazione a partire dal 1 gennaio 2017, durante questo periodo il il lavoratore edile licenziato, in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 427 del 1975, può presentare in alternativa alla domanda di disoccupazione speciale una domanda di miniAspi, in quanto il trattamento speciale è sempre meno favorevole delle indennità collegate all’Aspi, introdotte dall’art. 2 della legge di riforma, sia per quanto riguarda l’importo che la durata della prestazione di disoccupazione speciale.

Mentre per il lavoratore licenziato in possesso del requisito soggettivo delle 52 settimane di contribuzione, può presentare alternativamente la domanda di disoccupazione edile speciale Aspi, solo se la presentazione avviene entro i termini di scadenza della prestazione e del diritto ASpI e mini ASpI, ossia, entro 68 giorni dalla data di licenziamento mentre le domande di disoccupazione speciale per l’edilizia possono essere approvate oltre il  68° giorno dal licenziamento e nel limite decadenziale di 24 mesi dallo stesso.

 

Disoccupazione edile mini Aspi:

Dal 1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2016, vige in base a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità, la possibilità del lavoratore licenziato involontariamente nel settore edile, di scegliere al momento della presentazione della domanda di Disoccupazione Speciale per l’Edilizia se richiedere questo trattamento o optare per le nuove forme di ammortizzatori sociali perché più favorevoli, come la nuova mini ASpI e se possiede almeno 52 settimane di contributi versati può richiedere la disoccupazione ASpI.

Vediamo cosa succede nel caso in cui il lavoratore, scelga al momento della domanda da presentare all’INPS, la nuova mini ASpI e ASpi:

Lavoratore edile con Requisiti mini ASpI:

Il lavoratore licenziato involontariamente nel settore edile, può scegliere al momento della presentazione della domanda se richiedere il trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia o se optare invece per i regimi a lui più favorevoli in termini di durata e importo dell’indennità pagata dall’INPS, ossia, scegliere di fruire della mini ASpI e dell’ASpI nel caso in cui possa vantare almeno 52 contributi versati nell’arco del biennio precedente alla data di licenziamento.

La mini ASpI, è entrata in vigore dal 1 gennaio 2013 ed è alternativa alla disoccupazione speciale per l’edilizia fino al 31 dicembre 2016, dopodiché a partire dal 1 gennaio 2017 sarà abrogata definitivamente l’istituto del trattamento speciale per l’edilizia.

Il requisiti che il lavoratore licenziato dal settore edile deve possedere al momento della domanda della mini ASpI, sono: almeno 13 settimane mobili di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

 

mini ASpI a chi spetta, a quali categorie di lavoratori?

Il trattamento di Mini ASpI, che sostituisce di fatto la disoccupazione speciale per l’edilizia e la disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti, spetta a:

attività di lavoro dipendente per un periodo limitato di tempo

Apprendisti nell’anno precedente a quello di domanda

Insegnanti non di ruolo

Dipendenti non di ruolo della Pubblica Amministrazione

Ai soci dipendenti da cooperative

Detenuti lavoratori

Lavoratori dipendenti del settore edile

Lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato non rientranti nelle categorie professionali del personale artistico, teatrale e cinematografico di cui all’elenco allegato alla circolare INPS n. 22 del 13 febbraio 2012

Ai lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale o misto

 

mini ASpI: durata del trattamento, per quanti mesi?

La durata massima del trattamento della nuova prestazione a sostegno del reddito dei lavoratori licenziati nel settore edile è pari:

alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

è prevista la sospensione dell’erogazione del beneficio per periodi di lavoro inferiori a 5 giorni.

Esempio: se il lavoratore nell’arco del 2012 lavora per 40 settimane, la durata dell’indennità non può superare le 20 settimane, ovvero i 5 mesi. 

 

Disoccupazione edile: a chi spetta ASPI?

Il Lavoratore licenziato nel settore edile, può al momento della presentazione della domanda richiedere il riconoscimento della nuova prestazione a sostegno del reddito ASpI, se possiede almeno 52 contributi versati nell’arco del biennio precedente alla data di cessazione dell’attività lavorativa.

ASpI a chi spetta e requisiti Assicurazione sociale per l’Impiego?

L’ASpI, Assicurazione Sociale per l’Impiego viene estesa anche ai dipendenti del settore edile e ai soci lavoratori di cooperative sempre del settore edilizio, inquadrati con:

contratto a tempo indeterminato, anche lavoratori del settore dell’edilizia

contratto a tempo determinato

contratto di formazione e lavoro

apprendisti

artisti

I Requisiti di accesso all’ASpI, saranno analoghi a quelli che oggi consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, pertanto:

2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell’ultimo biennio

essere disoccupato

avere svolto un’attività lavorativa: che ha consentito il versamento del contributo utile ai fini della concessione dell’ASpI, ovvero, almeno 2 anni prima del licenziamento

essere in possesso della capacità lavorativa: non avere malattie in corso che provochino la temporanea inabilità al lavoro

 

Quant’è la durata massima di copertura indennità?

La durata dell’ASpI, concessa al lavoratore licenziato nel settore edile in possesso dei requisiti di accesso alla nuova forma di sostegno al reddito, può essere al massimo di:

12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età, oggi, invece la disoccupazione ordinaria è di 8 mesi

18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età, mentre disoccupazione ordinaria al massimo per 12 mesi

 

Cosa succede se il lavoratore trova una Nuova occupazione e viene assunto? Perde l’indennità?

Il lavoratore con indennità Aspi, in caso di nuova occupazione e assunzione, in base alla durata del nuovo contratto perde l’indennità o gli viene sospesa, nello specifico:

per periodi di lavoro inferiori a 6 mesi: sospensione dell’indennità, con ripresa alla fine del periodo di lavoro

per periodi di lavoro superiori a 6 mesi: riparte il trattamento ASpI.

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