Dimissioni per giusta causa 2020: preavviso motivi lettera fac simile

Dimissioni per giusta causa senza preavviso quali sono i motivi INPS cosa deve fare il lavoratore, procedura disoccupazione e modello lettera fac simile

Dimissioni per giusta causa 2020: preavviso motivi lettera fac simile

Le dimissioni per giusta causa per dipendenti pubblici e privati è una disposizione di legge che prevede la facoltà del lavoratore di recedere dal contratto di lavoro per motivi determinati da specifiche cause che coinvolgono il comportamento del datore di lavoro nei confronti del dipendente.

 

Vediamo quindi nello specifico le dimissioni per giusta causa 2020 cosa sono e come funzionano, il preavviso, quali i motivi e le cause e la lettera fac simile.

 

Dimissioni per giusta causa 2020: motivi

Le dimissioni per giusta causa motivi, sono le cause che determinano la cessazione dell’attività lavorativa del dipendente e la risoluzione contrattuale senza che vi sia la perdita del beneficio dell’indennità di disoccupazione per il lavoratore.

 

Nello specifico, con la circolare n.163/2003, l’INPS ha provveduto a ribadire nell’ambito delle Dimissioni per giusta causa INPS motivi in base ai quali il lavoratore ha diritto a dimettersi per giusta causa senza l’obbligo di preavviso, poiché dette dimissioni, sono una diretta conseguenza di un inadempimento del datore di lavoro, ovvero:

 

Dimissione per giusta causa mancato pagamento dello stipendio: Il mancato pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro, è una dei motivi previsti dal CCNL che consentono al lavoratore di dimettersi per giusta causa senza obbligo di preavviso e di ottenere lo stato di disoccupazione in quanto la perdita del lavoro è una diretta conseguenza dell’inadempimento del datore di lavoro e per cui al dipendente spetta l’indennità di disoccupazione ASpI e l’indennità sostitutiva di preavviso, come se fosse stato licenziato dal datore di lavoro.


Il dipendente pertanto, le cui dimissioni per giusta causa sono per mancata retribuzione o mancato versamento e rispetto dei termini di pagamento del TFR, deve rivolgersi tempestivamente all’INPS e ad un avvocato del lavoro, anche in gratuito patrocinio, perché in sede di giudizio, la Cassazione potrebbe non riconoscere le dimissioni per giusta causa del lavoratore in caso di mancato pagamento dello stipendio, se tale inadempimento sia stato accettato implicitamente dal lavoratore per troppi mesi.

 

La norma, infatti, dispone che il mancato stipendio di una sola retribuzione non basta per vedersi riconosciute le dimissioni per giusta causa altresì sei mesi senza stipendio determinano un’accettazione implicita da parte del lavoratore, per cui il diritto può essere riconosciuto con almeno due retribuzioni non pagate.

 

E ancora:

  • mancato versamento dei contributi INPS, INAIL ecc che determina un reato penale per il datore di lavoro.

  • richiesta di comportamenti illeciti da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente;

     

  • molestie sul posto di lavoro.

     

  • peggioramento delle mansioni lavorative.

     

  • mobbing, ossia crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi.

     

  • variazioni importanti delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda.

     

  • trasferimento presso un’altra sede senza motivo.

 

Dimissioni per giusta causa 2020 procedura: cosa deve fare il lavoratore?

Dimissioni per giusta causa cosa deve fare il lavoratore e procedura di convalida: 

Il dipendente lavoratore per rassegnare le dimissioni per giusta causa e far valere i suoi diritti, ottenendo quindi lo stato di disoccupazione NASpI, l’indennità di mancato preavviso e l’eventuale risarcimento del danno in caso di lavoratore a tempo determinato, deve seguire una procedura importante e fondamentale, pena la non ammissibilità e il riconoscimento della giusta causa.

Innanzitutto il lavoratore che intende dimettersi, perché:

  • ha ricevuto minacce;

  • molestie dal datore di lavoro;

  • per mancata retribuzione o tfr;

  • perché è stato spostato in un’altra sede senza motivo, ecc,

deve procedere a convalidare e consegnare la lettera di dimissioni per giusta causa, dopodiché presentare per via telematica la domanda di disoccupazione all’INPS, allegando tutta la documentazione in possesso che attesti la giusta causa.

 

Dimissioni per giusta causa disoccupazione:

Con le dimissioni per giusta causa il lavoratore si trova in uno stato di disoccupazione involontaria causata dall’inadempimento del datore di lavoro, e per questa ragione ha diritto all’indennità di ASpI e all’esclusione dalla penale per mancato preavviso, questo è quanto espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 269 del 24 giugno 2002 relativa alle dimissioni per giusta causa disoccupazione, con la quale ha affermato che le dimissioni per giusta causa, comportando uno stato di disoccupazione involontaria, non escludono la corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupazione. 

 

Pertanto, il lavoratore dipendente a tempo indeterminato ha diritto a percepire l’indennità disoccupazione NASpI, il dipendente a tempo determinato quindi con contratto a termine, il datore di lavoro colpevole di inadempimento per uno dei motivi sopra citati, ha l’obbligo di corrispondere al dipendente a risarcire il danno per le dimissioni per giusta causa.

 

Il risarcimento al dipendente, è commisurato all’importo totale delle retribuzioni fino alla scadenza naturale del contratto, inoltre, qualora il lavoratore abbia diritto all’indennità NASpI, può richiedere previa domanda all’INPS, il riconoscimento del beneficio.

 

Qualora invece, le dimissioni per giusta causa, si realizzino durante il periodo di prova la cui durata deve essere obbligatoriamente pattuita per iscritto prima dell’inizio del contratto, il dipendente non ha diritto né al risarcimento e né all’indennità di disoccupazione, dal momento che il periodo di prova prevede che entrambe le parti lavoratore e datore di lavoro, possano recedere dal contratto in qualsiasi momento.

 

Dimissioni per giusta causa indennità mancato preavviso

Le dimissioni per giusta causa indennità di mancato preavviso, è una disposizione prevista dall’articolo 2121 del codice civile che prevede il diritto del lavoratore ad essere indennizzato per il mancato preavviso. Infatti, dal momento che il dipendente è costretto a dimettersi immediatamente dal posto di lavoro per uno dei motivi sopra indicati, ha diritto:

  • ad essere escluso dalla penale applicata dal datore di lavoro in caso di dimissioni senza preavviso e,

  • di ottenere l’indennità di mancato preavviso.

Per il calcolo indennità di mancato preavviso, di cui all’art. 2118 del codice civile, devono essere calcolate le provvigioni, i premi produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, fatta eccezione dei rimborsi spesa. Qualora il lavoratore sia retribuito solo o in parte con provvigioni, premi di produzione o con partecipazioni, l’indennità di mancato preavviso spettante, è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi 3 anni di servizio o sulla durata complessiva dell’attività lavorativa svolta.

Si ricorda che nel computo della retribuzione vanno calcolate anche le spese di vitto e alloggio dovute al lavoratore.

 

Lettera dimissioni per giusta causa e procedura di convalida:

La procedura di consegna della lettera dimissioni per giusta causa, è stata modificata con la Riforma del mercato del Lavoro, che ha reintrodotto la convalida preventiva per tutte le dimissioni e le risoluzioni consensuali effettuate tra il datore di lavoro ed il lavoratore, al fine di ridurre ed eliminare il problema delle c.d. dimissioni in bianco. Pertanto, a partire dal 18 luglio 2012, i lavoratori che intendono dimettersi sia volontariamente che per giusta causa, devono far convalidare le dimissioni, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 92/2012.

 

Tale convalida, che ricordiamo è stata reintrodotta per limitare il fenomeno delle dimissioni in bianco, prevede l’obbligo per il lavoratore di confermare le dimissioni attraverso varie procedure tali da garantire l’esatta individuazione della data effettiva di dimissioni e la chiara ed inequivocabile volontà del lavoratore nel voler recedere dal contratto di lavoro.

 

La procedura di convalida dimissioni per giusta causa, obbliga il lavoratore a dover confermare le proprie dimissioni attraverso la compilazione di un apposito modello editabile online da far redigere dagli intermediari individuati nella circolare n. 18 del 18.07.2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

Il modello lettera dimissioni convalida, va utilizzato da lavoratori dipendenti, collaboratori co.co.co e a progetto, collaborazioni occasionali, soci di cooperative e associazione in partecipazione, e deve essere compilato da specifici intermediari, quali: 

  • direzioni provinciali e regionali del lavoro,

  • centri per l’impiego ex ufficio di collocamento

  • comuni, caf e patronati, organizzazioni sindacali

Una volta convalidate le dimissioni per giusta causa, dagli intermediari, il lavoratore deve consegnare la copia cartacea del documento, avente codice univoco e data certa di rilascio, opportunamente timbrato, entro 15 gg dalla data di rilascio, ovvero, periodo massimo di validità del modulo, al datore di lavoro.

 

Fac simile dimissioni per giusta causa modulo editabile:

Le dimissioni per giusta causa dall’entrata in vigore della Riforma del Lavoro, devono essere convalidate mediante la compilazione online del modello lettera dimissioni da parte degli intermediari.

 

Il fac simile dimissioni per giusta causa lettera editabile, consente al lavoratore di potersi dimettere senza preavviso e con il diritto alla disoccupazione e all’indennità di mancato preavviso.

 

Un esempio di lettera fac simile dimissioni per giusta causa, potrebbe essere con questa formula:

Nome e Cognome del Lavoratore

Indirizzo _______________ CAP __________ Città ________

Spetta.le Società ____________/ Ufficio Risorse Umane ______________

Indirizzo ____________ CAP __________ Città ___________

Oggetto: dimissioni per giusta causa.

Il sottoscritto ______________ dipendente di codesta Società dal __________ con la presente comunica le proprie immediate dimissioni per giusta causa in riferimento a: indicare il motivo tra quelli previsti dalle legge, ovvero tra:

  • mancato pagamento della retribuzione

  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative

  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda

  • trasferimento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall’art. 2103 codice civile

  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente

  • mobbing

La presente comunicazione è resa ai sensi del CCNL e dell’articolo 2119 del codice civile.

Distinti saluti.

Nome Cognome del Lavoratore  Firma ______________

PER ACCETTAZIONE  Il datore di lavoro Firma ______________

 

Dimissioni per giusta causa INPS:

Una volta convalidata e consegnata la lettera di dimissioni per giusta causa, nella quale è evidenziato il motivo per cui il lavoratore è stato costretto ad interrompere il rapporto di lavoro senza che vi sia l’obbligo di alcun preavviso, anzi si materializza per lui anche il diritto a ricevere l’indennità sostitutiva del preavviso, deve presentare all’INPS la domanda di disoccupazione di indennità ASpI.

 

Le dimissioni per giusta causa INPS prevedono quindi per il lavoratore il diritto a presentare per via telematica la domanda ASpI, ovvero la nuova indennità di disoccupazione che sostituisce dal 2012 la disoccupazione ordinaria, il lavoratore deve recarsi al CAF, al Comune o se possiede le credenziali e quindi PIN dispositivo INPS tramite sito ufficiale dell’iIstituto, facendo attenzione ad allegare la modulo di domande anche la documentazione che attesti e dimostri le dimissioni per giusta causa.

 

A tal fine, il lavoratore, deve allegare alla domanda INPS eventuali diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza, sentenze ed ogni altro documento idoneo che comprovi l’inadempienza del datore di lavoro, con l’impegno a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Nel caso in cui l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, l’Inps procederà al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione.

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