Diritto camerale 2020: scadenza pagamento, importo e ravvedimento

Diritto annuale camerale 2020 nuovi importi scadenza pagamento per imprese iscritte a Registro delle Imprese e REA come pagare, modello f24 ravvedimento

Diritto camerale 2020: scadenza pagamento, importo e ravvedimento

Il Diritto Camerale è un tributo annuale che tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese devono pagare alla Camera del Commercio, per il solo fatto di essere iscritte al Registro e nel REA.

 

Con l'entrata in vigore del Decreto Riforma PA n.90 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, il Governo Renzi ha ridotto il costo del diritto annuale che le imprese pagano alla Camera di Commercio.

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2018 del decreto MISE, è stato invece approvato l'aumento diritto camerale annuale pari al 20% per gli anni 2019 e 2020.


Con tale provvedimento, pertanto, è stato autorizzato per il triennio 2018-2019-2020 l'aumento del diritto annuale camerale annuale fino al 20% a titolo di finanziamento dei progetti camerali, condivisi con la Regione, indirizzati alla attuazione di “politiche strategiche nazionali” in tema di sviluppo economico e di servizi alle imprese.

 

Vediamo quindi il dirittto camerale 2020 scadenza, calcolo importo, costo e ravvedimento in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento.

 

Diritto camerale 2020 proroga ISA e forfettari:

E' ufficiale, una nota del ministero dell'Economia annuncia la proroga scadenza versamenti Irpef 2020 per gli ISA e forfettari al 20 luglio:

 

La nuova scadenza 20 luglio riguarda non solo le imposte sui redditi, ma anche il versamento dell’Iva, e anche dell’Irap e anche del diritto camerale annuale, nei casi in cui non si applicano le disposizioni dell’articolo 24 del decreto “Rilancio” che ha previsto la sospensione del versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020, per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro.

 

Costo diritto camerale 2020:

Costo diritto camerale 2020:

Il diritto camerale, è obbligatorio per le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese e per i soggetti iscritti al REA,, per questi soggetti gli importi da versare sono in misura fissa.

 

Le società semplici e le società tra avvocati, sono invece tenute al versamento del diritto camerale in base al fatturato ma ciò è stato derogato dal decreto Mise che ha stabilito l'aumento del costo diritto camerale, nel pagmento del diritto in misura fissa.

 

I nuovi importi diritto camerale 2020 sono gli stessi di quelli fissati e pubblicati dal Mise con l'apposita emanazione del decreto.

Andiamo a vedere il costo camerale annuale, previsto per quest'anno e che tiene conto dello sconto del 50% deciso dal Governo Renzi e dell'aumento del 20% del diritto camerale deciso dalla Camera di Commercio e che serve a finanziare determinati progetti.

 

Ecco quindi il costo diritto camerale annuale 2020 dovuto in misura fissa:

Costo diritto camerale 2020nuovi importi 2020
Imprese individuali sezione speciale44 euro
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese 100 euro
Soggetti iscritti soltanto al REA15 euro
Società semplici agricole 50 euro
Società semplici non agricole 100 euro
Società tra avvocati 100 euro 
Sedi secondarie e unità locali di imprese estere iscritte nel R.E.A. (per ciascuna unità locale) 55 euro

 

Diritto camerale 2020 in base al fatturato: calcolo importi

Per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, per cui diversi da imprese individuali, soggetti iscritti nel REA e società semplici e tra avvocati, in deroga, sono tenuti al pagamento del diritto camerale calcolato in base al fatturato dell'impresa dell'anno precedente.

 

Tale fatturato, è desumibile dalla dichiarazione Irap ed esattamente nel modello IRAP 2020.

 

In attesa dei nuovi importi diritto camerale annuale 2020, andiamo a vedere la tabella costo diritto camerale calcolato sul fatturato dell'impresa tenendo conto della misura fissa:

  • da 0,00 a 100.000,00: Euro 200,00 (Misura fissa);

  • da 100.000,01 a 250.000,00: Euro 200,00 + 0,015% della parte eccedente 100.000;

  • da 250.000,01 a 500.000,00: Euro 222,50 + 0,013% della parte eccedente  250.000;

  • da 500.000,01 a 1.000.000,00: Euro 255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000;

  • da 1.000.000,01 a 10.000.000,00: Euro 305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000;

  • da 10.000.000,01 a 35.000.000,00: Euro 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000;

  • da 35.000.000,01 a 50.000.000,00: Euro 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000;

  • oltre 50.000.000,00: Euro 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000,00 (fino a un massimo di 40.000,00 euro).


Diritto camerale 2020 nuove Imprese iscritte in corso d’anno:

Le imprese che si iscrivono al Registro delle Imprese nel corso dell’anno sono tenute ad effettuare il versamento del Diritto Camerale tramite modello F24 o direttamente agli sportelli della Camera di Commercio, secondo gli importi previsti dalla tabella seguente: 

  • Misura del diritto annuale per le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese è pari a 100 euro.

 

Diritto camerale 2020 scadenza, F24 e codice tributo

Diritto camerale 2020 scadenza pagamento è il 30 giugno 2020:

 

Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero: 

  • entro il 30 giugno per il versamento senza 0,40%. 

  • oppure entro il 30 luglio per il versamento con 0,40% (anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).

Per le imprese iscritte per la prima volta, il pagamento diritto Camerale, va effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione nel Registro delle Imprese.


Tale tributo, può essere pagato in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Importante: Per i pagamenti effettuati nei 30 giorni successivi alla scadenza si applica la maggiorazione dello 0,40%. 

 

Si ricorda che dal 1° gennaio di quest'anno, per tutti i titolari di partita IVA è obbligatorio il versamento per via telematica.

Il versamento del diritto deve essere eseguito con il modello F24 Agenzia delle Entrate diritto camerale, compilando la sezione "IMU ed altri tributi locali" ed utilizzando il codice tributo 3850.

 

Deve, inoltre, essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento - per esempio "RM" se trattasi di Roma -  e quale "anno di riferimento", l’anno d’imposta cui si riferisce, nonchè per il Contribuente:

  • il codice fiscale ( non la partita Iva);

     

  • i dati anagrafici;

     

  • il domicilio fiscale dell’impresa.

 

Foglio di calcolo diritto camerale:

Molte delle Camere di Commercio distribuite su tutto il territorio italiano mettono a disposizione del contribuente dei Fogli di Calcolo per quantificare l’importo del Diritto Camerale.

 

Tale foglio di calcolo, permette attraverso l’inserimento dei dati relativi ad una specifica impresa, un aiuto al calcolo del diritto dovuto. 

 

Pagamento diritto camerale 2020: per chi è obbligatorio?

Il pagamento del Diritto Camerale 2020 è obbligatorio per tutti i contribuenti che hanno l’obbligo di iscrizione o annotazione nel Registro Imprese, pertanto chi

1) Ha un’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese come:

  • Imprenditore individuale che esercita una attività commerciale;

  • società in nome collettivo;

  • società in accomandita semplice;

  • società cooperativa;

  • società consortile; 

  • consorzio;

  • gruppo europeo di interesse economico ( GEIE ); 

  • aziende speciali di enti locali e consorzi tra enti locali - previsti dalla Legge 142 del 1990;

  • enti pubblici economici;

  • società di capitali ( srl/spa/sapa). 

2) Ha un’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese:

  • imprenditore individuale che esercita una attività agricola;

  • imprenditore individuale piccolo, per esempio artigiano, piccolo commerciante; 

  • società semplice; 

  • società semplice agricola;

  • società tra avvocati.

3) A partire dall’anno 2001 sono tenute al pagamento del diritto annuale: 

  • società in liquidazione; 

  • le imprese che, pur avendo comunicato la cessazione totale dell’attività, non hanno provveduto alla cancellazione dal Registro Imprese.

 

Chi non deve pagare il diritto camerale annuale? Imprese escluse:

Le Imprese che Non sono obbligate al versamento annuale del Diritto Camerale sono:

  • Le imprese con provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa Le imprese soggette alle altre procedure concorsuali 

     

  • Le imprese individuali che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre dell’anno precedente ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo

     

  • Le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo all’approvazione del bilancio finale.

     

  • Le società cooperative cessano di essere soggette all’obbligo del pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha determinato lo scioglimento per atto dell’Autorità Governativa.

 

Diritto camerale 2020 ravvedimento e sanzioni:

In caso di ritardo od omesso pagamento del Diritto Camerale dovuto obbligatoriamente da tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese si applica una sanzione amministrativa tributaria.

 

Per le imprese che vogliono regolarizzare la loro posizione con il Fisco in merito alla violazione del diritto camerale è possibile ricorrere al ravvedimento operoso diritto camerale a seconda del ritardo con il quale viene pagato l'importo dovuto.

 

Ai fini di ravvedimento diritto camerale le imprese e i contribuenti devono effettuare il versamento del tributo omesso + sanzione ridotta + interessi di mora calcolati in base al numero dei giorni di ritardo.

Possono quindi utilizzare il ravvedimento operoso diritto camerale annuale:

  • Imprese già iscritte al Registro imprese: se non hanno pagato entro la scadenza il diritto camerale annuale, se lo hanno pagato in misura insufficiente o se il pagamento è stato effettuato oltre la scadenza senza versare la maggiorazione del 40% a titolo di interesse corrispettivo.

  • Imprese iscritte nel corso del 2020: se è stato omesso il pagamento, se lo hanno fgatto ma minore rispetto a quanto dovuto o se l'hanno versato oltre la scadenza.

Ravvedimento diritto camerale sanzioni ridotte:

  • Se il versamento del diritto camerale annuale avviene entro 30 giorni dalla scadenza si applica la sanzione ridotta al 3,75%. Tale procedura, è alternativa al pagamento effettuato con ritardo non superiore ai 30 giorni, applicando la maggiorazione dello 0.40%.

  • Se il pagamento del diritto camerale avviene entro un 1 anno dalla scadenza, si applica una sanzione ridotta del 6%.

Il ravvedimento diritto camerale, è accettato se contestualmente il contribuente, versa l'importo del diritto dovuto + sanzione ridotta + interessi di mora calcolati sulla base dei giorni di ritardato versamento. Per quest'anno, il tasso di interessi è allo 0,8%.

 

Come pagare con modello f24? L'impresa che si avvale del ravvedimento per sanare la violazione del diritto annuale camerale omesso, ritardato o insufficiente deve versare l'importo del diritto, sanzioni e interessi con il modello F24, compilando la sezione IMU e altri tributi locali e indicare i seguenti codici tributo:

  • 3850 diritto camerale;

  • 3851 interessi;

  • 3852 sanzione.

Si ricorda che in base alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) N. 115/E è possibile utilizzare la compensazione in caso di ravvedimento, ad esclusione degli interessi e sanzione.

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