Spesometro documento riepilogativo: fatture inferiori a 300 euro

Documento riepilogativo spesometro fatture inferiori a € 300 cos'è come funziona e istruzioni per la compilazione e trasmissione dei dati e scadenza

Redazione
di Redazione
12 ottobre 2019 11:58
Spesometro documento riepilogativo: fatture inferiori a 300 euro

Spesometro 2018 documento riepilogativo fatture inferiori a 300 euro: Il documento riepilogativo fatture inferiori a € 300 nello Spesometro 2018, è la nuova semplificazione introdotta dal decreto Fiscale e poi attuata dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate conosciuto con il nome di spesometro light, proprio a voler indicare l'invio più leggero del nuovo adempimento.

 

Tra le novità che più hanno semplificato la normativa dello spesometro sia per l'anno 2017 che per il 2018, c'è la possibilità per i contribuenti di optare per l'invio dei dati delle fatture inferiori a 300 euro, qualora registrate cumulativamente, un apposito documento riepilogativo fatture emesse e ricevute.

 

Vediamo quindi nello specifico il documento riepilogativo fatture inferiori a 300 euro spesometro cos'è e come funziona e le istruzioni per la sua compilazione e trasmissione all'Agenzia delle Entrate.

 

Documento riepilogativo: cos'è?

Cos'è il documento riepilogativo?

  • Il documento riepilogativo è uno strumento disciplinato dall’art.6, commi 6 e 7 del D.P.R. 695/1996 che permette ai soggetti titolari di partita IVA di poter registrare le fatture emesse e ricevute, qualora di importo inferiore a 300 euro, in un documento unico di riepilogo anziché registrarle una ad una.

  • Nel documento riepilogativo fatture inferiori a € 300, i 300 euro devono intendersi al netto dell’IVA (cfr. Risoluzione 29/E/1996), e devono essere indicati obbligatoriamente i seguenti dati: numeri delle fatture, ammontare delle operazioni e dell'imposta in base alle relative aliquote.

  • Le singole fatture vanno poi conservate, insieme al documento riepilogativo, al fine di consentire i dovuti controlli all’Amministrazione finanziaria.

 

Documento riepilogativo Spesometro 2018: novità

Il documento riepilogativo fatture inferiori a € 300 spesometro 2018 è una delle novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 che sono state attuate dal provvedimento Spesometro light 2018 dell'Agenzia delle Entrate.

 

In pratica il documento riepilogativo ai fini dello spesometro 2018, consente ai soggetti passivi IVA di poter registrare le fatture emesse e ricevute inferiori a 300 euro e registrate cumulativamente, e di indicare solo i dati del documento riepilogativo al posto di quelli di ciascuna fattura.

 

Ciò significa che in luogo dei dati delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente (art. 6, commi 1 e 6, Dpr 695/1996), i contribuenti hanno la facoltà di trasmettere i dati del documento riepilogativo, ossia numero partita Iva del cedente o del prestatore per le fatture attive, la partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo, l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicate.

 

Ricordiamo che le novità spesometro 2018 introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 sono state poi attuate dal provvedimento del cd. Spesometro light 2018 che ha previsto le seguenti semplificazioni:

 

  • nel 2018: opzione per lo spesometro semestrale;

  • compilazione facoltativa dei dati anagrafici di dettaglio delle controparti;

  • documento riepilogativo fatture sotto i 300 euro, registrate cumulativamente.

  • dal 2019, prevista l'abolizione Spesometro 2019.

 

Spesometro 2018 documento riepilogativo per fatture inferiori a 300 euro: come funziona?

Documento riepilogativo fatture inferiori a € 300 come funziona? Il documento riepilogativo fatture inferiori a 300 euro funziona così:

- come ormai noto, l'Agenzia delle Entrate, ha attuato le semplificazioni per l'invio dello spesometro tra cui il documento riepilogativo il cui utilizzo da parte dei soggetti obbligati, non esonera dall'invio dei dati delle singole fatture. La nuova norma, infatti, dispone che per le fatture inferiori a 300 euro, registrate cumulativamente, è possibile comunicare solo i dati del documento riepilogativo.

 

- i datl del documento riepilogativo che devono essere trasmessi all'AdE sono i seguenti:

dati da inviare per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse:

  • numero e data di registrazione della fattura;

  • partita Iva del cedente/prestatore;

  • base imponibile;

  • aliquota Iva applicata e l’imposta in base alle rispettive aliquote. 

dati da inviare per ogni documento riepilogativo fatture ricevute:

  • numero e data di registrazione del documento;

  • partita Iva del cessionario/committente;

  • base imponibile;

  • aliquota Iva applicata e l’imposta.

- l'invio di tutti questi dati con il documento riepilogativo fatture, sostituiscono tutti quelle che dovrebbero essere comunicati per ogni singolo documento.

- l'invio dei dati del documento riepilogativo va effettuato entro la scadenze spesometro 2018.

 

Documento riepilogativo: come compilare lo spesometro 2018?

Ecco invece le istruzioni Spesometro 2018 su come si compila e s'invia il documento riepilogativo 2018 per le fatture emesse e ricevute sotto i 300 euro:

  • Per ogni documento riepilogativo spesometro 2018, il contribuente deve indicare:

    • numero di partita IVA del dichiarante: cedente/prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse ed il cessionario/committente per quello delle fatture ricevute,

    • Data e numero del documento riepilogativo;

    • Ammontare complessivo dell’imponibile e della relativa imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.

  • Documento riepilogativo fatture emesse: il contribuente non deve compilare il blocco relativo al cessionario;

  • Documento riepilogativo fatture ricevute: il contribuente non deve compilare il blocco relativo al cedente/prestatore;

  • TD12 Documento riepilogativo (art.6, DPR 695/1996): è la tipologia di documento;

  • Blocco dati fatture: questo può essere replicato fino a un massimo di 1.000 occorrenze;

  • Dati di riepilogo: può ripetersi anche più volte per ogni fattura fino a un massimo di 1.000 occorrenze ed ogni blocco riporta il dato complessivo per le diverse aliquote:

    • somma degli imponibili al 22%

    • somma degli imponibili al 10%

    • somma delle anticipazioni in nome e per conto escluse da Iva ex art. 15.

Per ulteriori informazioni sul documento riepilogativo fatture spesometro 2018, vi rimandiamo alle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate.

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