Domanda Cassa Integrazione Ordinaria e in Deroga, Assegno ordinario

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Domanda Cassa Integrazione Ordinaria e in Deroga, Assegno ordinario

Cassa Integrazione Ordinaria e in Deroga, Assegno ordinario:

 

Domanda Cassa Integrazione Ordinaria, in Deroga Assegno ordinario INPS: fornite le prime istruzioni INPS che i datori di lavoro possono utilizzare al fine di presentare la domanda di accesso agli ammortizzatori previsti dal Dl Cura Italia.

 

Il decreto legge Cura Italia, al fine di tutelare le imprese e lavoratori in questa situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, ha previsto 3 topologie di intervento in materia di ammortizzatori sociali:

 

  • Cassa integrazione ordinaria: ammessa anche per le aziende che si trovano in  CIGO.

  • Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale: per le aziende con più di 5 dipendenti che sono escluse dalla CIGO, anche per chi utilizza assegni di solidarietà;

  • Cassa integrazione in deroga: per le aziende anche con 1 solo dipendente che non rientrano nelle misure precedenti.

 

Per tutti e tre gli interventi il dl Cura Italia ha previsto un periodo massimo di 9 settimane e accesso semplificato.

 

A tale proposito l'Inps ha fornito le istruzioni operative per presentare per via telematica la domanda Cassa integrazione ordinaria, la cassa integrazione in deroga e l'assegno ordinario.

 

Prevista ora la proroga Cassa Integrazione nel decreto Rilancio maggio fino al 31 ottobre per 18 settimane.

 

Cassa integrazione ultime notizie:

*** Cassa Integrazione in deroga 2020 ultime notizie 12 maggio, proroga decreto Maggio:

In base alle ultima bozza del decreto Rilancio, la cassa integrazione sarà applicabile per 9 settimane - 18 settimane complessive.

  • Cig per 5 settimane utilizzabili fino al 30 agosto;

  • Cig per altre 4 settimane utilizzabili dal 1° settembre fino al 30 di ottobre di quest'anno.

 

*** Pagamento Cig ultime notizie:

Il Presidente dell'INPS Tridico, ha promesso che «entro il 30 aprile» l'INPS si impegna fin da ora a pagare il resto dei provvedimenti del Cura Italia, per cui la cassa integrazione.

 

Come già detto si tratta però solo della CIGO, cassa integrazione ordinaria, perché per la cassa integrazion in deroga, Tridico ha detto, che non sono ancora disponibili i dati per tutte le regioni e «quindi il termine non può essere il 30 aprile».

In alcune regioni perà alcune domande di CIGD sono state già pagate e finora sono stati spesi circa 15 miliardi.

 

Tridico ha inoltre mensionato il reddito di emergenza «per gli esclusi dalle misure: potrebbero essere non meno di un milione di nuclei, quindi una platea di circa 3 milioni di persone per una spesa intorno ai 2 miliardi di euro», ma «il ministero del Lavoro sta lavorando, noi forniamo solo il supporto tecnico».

 

Firmato l'accordo tra governo e ABI per anticipare la Cassa integrazione

Secondo quanto comunicato, grazie all'accordo, i primi soldi della Cassa integrazione arriveranno dunque ben prima dei canonici 2-3 mesi di lavorazione delle pratiche.

 

La convenzione sottoscritta da sindacati e imprese, Abi e ministro del Lavoro Nunzia Catalfo consente agli istituti di credito di anticipare fino a un massimo di 1.400 euro per la Cig a zero ore di 9 settimane (assegno proporzionato, se per periodi inferiori o se part-time).

 

La convenzione sarà un'operazione a costo e a zero burocrazia per il lavoratore. Le banche, come avvenne già in passato, anticiperanno le somme e verranno poi "rimborsate" direttamente da Inps. Qualora l'importo complessivo della Cig fosse superiore ai 1.400 euro, sarà la stessa banca a integrare la differenza, una volta incassate le risorse extra dall'Istituto di previdenza "entro al massimo 7 mesi".

 

Sul lavoratore non graveranno né costi né interessi (come richiesto dai sindacati, spiega Anammaria Furlan della Cisl). I moduli saranno messi a disposizione "nei prossimi giorni".

 

Cassa integrazione novità decreto liquidità

Il Decreto Liquidità 8 aprile 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha previsto:

  • l'estensione della cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario "Cura Italia" anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020;

  • l'esenzione dall’imposta di bollo per i procedimenti di cassa integrazione in deroga.

 

Cassa Integrazione ultime notizie pagamento:

Palazzo Chigi in una nota ufficiale ha fatto sapere che entro 1 mese da ciascuna domanda sarà erogata la Cassa - sia quella ordinaria che l'assegno ordinario del Fis, il Fondo di integrazione salariale, a 4,5 milioni di lavoratori.

 

Circa la metà degli importi destinati ai lavoratori per la cassa integrazione ordinaria "è già stata anticipata dalle aziende e un'altra metà sarà pagata entro fine aprile, o comunque entro 30 giorni dalla domanda". Lo si legge in una nota del governo.

 

Palazzo Chigi aggiunge anche che "Per ottenere le erogazioni, le procedure non richiedono più l'invio di modelli cartacei validati presso sportelli bancari e postali per certificare l'Iban, perché la validità del codice identificativo viene effettuata con sistemi informatici. Nei giorni scorsi, l'Abi ha comunicato che la quasi totalità delle banche italiane (quasi il 94% in termini di attivi) ha già aderito alla Convenzione. 

 

È bene ricordare che i tempi ordinari per il pagamento della cassa integrazione sono sempre stati di due o tre mesi. In questo caso, grazie alla normativa semplificata e allo sforzo dell'Inps, i pagamenti arriveranno al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda", precisa la stessa nota.  

 

Mentre è già in corso il pagamento da parte dell'Inps della cassa in deroga delle prime regioni. 

 

Modulo per il pagamento CIG fino a 1400 euro:

Grazie all'accordo firmato tra ABI, governo e sindacati, il pagamento CIGD è anticipato dalle banche fino a 1400 euro.

 

Per cui una volta che il datore di lavoro ha presentato la domanda Cassa integrazione Covid-19 all'INPS il lavoratore può recarsi in banca per compilare il modulo con la domanda per l’anticipazione dell’integrazione salariale.

 

Il modulo può essere reperito online e può essere compilato e inviato in via telematica alla propria banca.

 

Importante: per consentire il pagamento CIG anticipato, la banca o l'istituto di credito deve avere aderito alla convenzione, nel caso in cui non lo abbia fatto, il lavoratore deve rivolgersi ad un'altra banca.

 

Sempre nel modulo, il lavoratore deve inserire i propri dati, autocertificare la propria condizione di lavoratore sospeso dal lavoro a zero ore e l’avvenuta richiesta da parte della propria azienda del trattamento di integrazione salariale. Nel modulo figura una precisazione per specificare che il prestito di 1.400 euro si estingue nel momento in cui l’Inps effettua il versamento della cig.

 

Cassa Integrazione Ordinaria, in Deroga Assegno ordinario istruzioni INPS:

Messaggio INPS n. 1287 Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni INPS su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga

Dl Cura Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Emergenza COVID. Prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.

 

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con il presente messaggio si fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza Covid.

 

Ecco le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante.

 

Domanda Cassa integrazione ordinaria causale "Covid-19 nazionale":

Domanda cassa integrazione ordinaria prime istruzioni INPS: secondo quanto spiegato dall'INPS nelle prime istruzioni, ecco cos'è e come funziona la domanda cassa integrazione ordinaria alla luce delle novità intrdotte dal Dl Cura Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

 

Coronavirus, chi può fare domanda di Cassa integrazione ordinaria

  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

     

  • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 602/1970;

     

  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;

     

  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

     

  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

     

  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

     

  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

     

  • imprese addette all’armamento ferroviario;

     

  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

     

  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;

     

  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

     

  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono strutture ed escavazione.

 

Come fare domanda Cassa integrazione Ordinaria:
La domanda di cassa integrazione può essere presentata:

  • con le solite modalità telematiche;

  • per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;

  • per una durata massima di 9 settimane,

  • usando la nuova nuova causale denominata “Covid-19 nazionale”.

 

Inoltre grazie alle semplificazioni previste dal "Cura Italia" le aziende:

  • non devono dare alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell’attività lavorativa;

  • non devono dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.

  • non devono redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

  • possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza Covid-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso una autorizzazione con un'altra causale, in quanto la nuova cassa integrazione prevale sulla domanda fatta in precedenza.

 

Agevolazioni previste per le aziende CIGO dal Cura Italia:

  • Contributo addizionale non va versato;

  • Il periodo di CIGO Covid-19 non va computato con il limite delle 52 settimane nel biennio mobile; limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile; limite di 1/3 delle ore lavorabili.

  • I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.

  • Non serve per i lavoratori il requisito di anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro. Unico requisito essere dipendente dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

  • La scadenza domanda CIGO è alla fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

Domanda Cassa integrazione in deroga - 9 settimane - Covid 19:

Domanda Cassa integrazione in Deroga Covid-19 Decreto Cura Italia: il decreto ha riconosciuto il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga a:

  • per un massimo di 9 settimane;

  • a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

 

Non possono presentare domanda CIGD Covid-19, i seguenti Soggetti esclusi:

  • Datori di lavoro domestico;

  • Datori di lavoro che possono accedere alla Cigo o alle prestazioni garantite dal Fis e dai Fondi di solidarietà;

  • Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.         

 

Cassa integrazione in deroga Covid-19 cosa spetta:

  • Ai beneficiari CICG Covid-19 spetta il trattamento d’integrazione salariale + la contribuzione figurativa +i oneri accessori (Anf).

  • Per i soli lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a "lavoro" ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

 

Cassa integrazione in deroga Covid-19 requisiti:

Accordo sindacale:

  • Datori di lavoro con + di 5 dipendenti: serve l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica;

  • Datori di lavoro - 5 dipendenti: non è necessario l’accordo sindacale.

 

Agevolazioni e Semplificazioni Cassa Integrazione in deroga:
non si applica il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
non va versato il contributo addizionale;
c'è la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

 

Domanda Cassa Integrazione in Deroga:

1) La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

 

2) Le domande CIGD Covid-19 vanno presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate. Quest'ultime poi effettuano l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

 

3) Le Regioni inviano all'INPS per via telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP) - "Flusso B":

  • il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”;

  • l'elenco beneficiari;

Il pagamento è diretto, il datore di lavoro deve inoltrare il modello Sr 41.

 

Domanda Assegno Ordinario Fondo di integrazione salariale (Fis)

Domanda Assegno Ordinario Fondo di Integrazione salariale FIS: l'assegno ordinario è una prestazione di integrazione salariale erogata che può essere erogata in presenza di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti i cui datori di lavoro rientrano nell'ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

 

Chi sono i beneficiari del Fondo di integrazione salariale (Fis):

  • Lavoratori dipendenti;

  • lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante fatta eccezione di dirigenti e lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;

  • datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà.

 

Domanda Assegno Ordinario semplificazioni e agevolazioni decreto Cura Italia:
Il decreto Cura Italia, al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, è stata introdotta una disciplina semplificata, che si sintetizza di seguito:

  • il contributo addizionale non è dovuto;

  • tetto contributivo aziendale non va tenuto conto;

  • non va tenuto conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (Fis); limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile; limite di 1/3 delle ore lavorabili.

  • periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;

  • il requisito di anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro non viene applicato, è sufficiente che il lavoratore risulti alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;

  • la scadenza domanda dell'assegno ordinario è entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

Domanda assegno ordinario FIS:

  • la domanda può essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

  • la domanda va presentata dal datore di lavoro esclusivamente per via telematica accedendo al sito Inps avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “Cig e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza Covid-19 nazionale”.

  • alla domanda non va allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

  • qualora l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato alla stipula di un accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.

  • le aziende possono fare domanda di integrazione salariale per "Emergenza Covid-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. 

  • per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda andrà presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

 

Modalità di pagamento:
Oltre alla consueta erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, è possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore.

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