L'Esterometro

Esterometro 2020 Forfettari e Minimi: esonerati dall'obbligo

Esterometro 2020 l'Agenzia delle Entrate conferma l'esclusione dall'obbligo Forfettari e Minimi e per i soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica

Esterometro 2020 Forfettari e Minimi: esonerati dall'obbligo

Esterometro 2020 Forfettari e Minimi, confermata la loro esclusione dall'obbligo di comunicazione all'AdE: a fornire finalmente i chiarimenti circa l'obbligo della comunicazione fatture estero per i contribuenti nel regime forfettario e nel regime dei minimi, è l’Agenzia delle entrate con l’attesa circolare 14/E del 17 giugno 2019.

 

La nuova circolare, oltre a chiarire il funzionamento della fattura elettronica diventata obbligatoria per il B2B dal 1° gennaio 2019, e dell'imposta di bollo ha ufficialmente confermato che dall'Esterometro, ossia la Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti Ue ed extra Ue, sono esclusi i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfettario.

 

Alla luce di questa importante novità, andiamo a vedere nel dettaglio l'Esterometro forfettari e minimi.

 

Esterometro 2020 Forfettari e Minimi:

Esterometro 2020 confermato esonero Forfettari e Minimi: novità importanti per l'Esterometro 2020, la nuova circolare dell'Agenzia delle entrate conferma l'esclusione dall'obbligo per i contribuenti nel regime forfettario e nel regime dei minimi.

 

Nella circolare 14/E del 17 giugno 2019, è arrivata finalmente la specifica dell'AdE che prevede che l’Esterometro, ovvero la Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti Ue ed extra Ue, è obbligatoria per tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite Sistema di interscambio (SDI), risultandone quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario.

 

L’adempimento, a differenza del precedente spesometro (di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed ora abrogato), non riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

 

Esterometro 2020: i soggetti esclusi

Alla luce della nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate, sono quindi esclusi dall'obbligo dell'Esterometro 2020 tutte le categorie di contribuenti esonerate dalla fattura elettronica.

 

Nello specifico, i soggetti esclusi dall'Esterometro 2020 sono:

  • Contribuenti in regime di vantaggio;

  • Contribuenti in regime forfettario;

  • Produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972);

  • ASD in regime della Legge 398/1991, con proventi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non superiori ad 65.000 euro nell’ambito dell’attività commerciale.

  • Contribuenti soggetti all’invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo d’imposta 2019 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS).

  • Operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o fattura elettronica.

 

Quali dati comunicare con l'Esterometro 2020:

Per i soggetti obbligati all'adempimento, i dati da comunicare all'Agenzia delle Entrate nella Comunicazione Esterometro 2020 sono:

  • dati identificativi del cedente/prestatore;

  • dati identificativi del cessionario/committente;

  • data del documento comprovante l’operazione;

  • data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);

  • numero del documento;

  • base imponibile;

  • aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Per sapere l'esatta scadenza Esterometro 2020 con le date da ricordare, ti rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.

 

Sanzioni Esterometro 2020: omesso o errato invio Comunicazione

In caso di omesso Esterometro, è prevista una sanzione pari a:

  • omesso o errato Esterometro 2020: sanzione pari a 2 euro per ogni fattura, per un massimo di 1.000 euro a trimestre: se si omette o si sbaglia la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere;

  • invio Esterometro effettuato entro 15 giorni dopo la scadenza: sanzione ridotta a 1 euro per ogni fattura, nel limite di 500 euro a trimestre.

COPYRIGHT THEITALIANTIMES.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA