Ex Minimi: regime contabile abrogato Agenzia Entrate

Gli Ex Minimi erano i contribuenti che non avendo più i requisiti del regime dei minimi entravano nel cd. forfettino o regime residuale con semplificazioni

Redazione
di Redazione
5 settembre 2019 16:21
Ex Minimi: regime contabile abrogato Agenzia Entrate

Il Regime Contabile Agevolato, il cosiddetto ex minimi, entrò in vigore il 1° gennaio 2012 e fu poi abrogato con l'entrata in vigore della delega fiscale per il riordino dei regimi contabili e la conseguente nascita del nuovo regime forfettario.

 

A partire dalla suddetta data, infatti, i contribuenti “minimi” che non hanno i requisiti necessari per accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, possono accedere comunque ad un regime contabile agevolato sempre se sussistono i requisiti richiesti per essere considerati nel regime dei minimi, come stabilito dall’articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 244/2007.

 

Ai vecchi contribuenti minimi o ex minimi o residuali, e persone fisiche in regime sostitutivo, denominato ‘‘forfettino’’, sono escluse dall’acconto IVA e dall’acconto IRPEF, con imposta sostitutiva del 20%.

 

Ricordiamo che il regime ex minimi è stato ABROGATO. Oggi nel 2019, il regime forfettario è l'unico regime contabile naturale per chi apre una nuova attività o per chi vuole proseguire una già iniziata, purché rientri in determinati requisiti.

 

Dal 2019, invece, è arrivata per il regime forfettario 2019 un'importante novità: la flat tax partite IVA regime forfettario.

 

Vecchia normativa:

Ex Minimi Agenzia delle Entrate: chi sono?

Si considerano ex contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, possiedono contemporaneamente le condizioni sotto elencate:

a) se nell’anno solare precedente:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro

  • non hanno effettuato cessioni all’esportazione

  • non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro

c) non partecipano a società di persone o associazioni 

d) accedono al regime contabile agevolato in quanto: non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 o fuoriescono dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità per decorrenza dei termini di applicazione stabiliti dall’articolo 27, comma 1, del 6 luglio 2011 n. 98.

e) le persone fisiche che intraprendendo l’esercizio di imprese, arti o professioni comunichino di avvalersi del regime dei contribuenti minimi nella dichiarazione di inizio di attività

f) sono soggetti residenti

 

Possono, inoltre, accedere al regime contabile agevolato:

a) I soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

b) I soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.

c) che, pur avendo i requisiti per essere “minimi”, hanno optato  per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

d) che fuoriescono per decorrenza dei termini dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

e) che, pur avendo i requisiti per accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità hanno optato  per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

 

Non sono considerati ex contribuenti minimi:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto come per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc

b) i soggetti non residenti

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi

d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente

e) che partecipano contestualmente a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale

f) non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 

 

Ex Minimi: Quando cessa il regime agevolato?

Il regime cessa di avere efficacia:

  • dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti previsti.

  • si verifica una delle condizioni di esclusione.

  • a seguito di opzione per il regime contabile ordinario.

 

Ex Minimi: esonero

I contribuenti che si avvalgono del nuovo regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:

  • registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, dell’ Irap e dell’Iva

  • tenuta del registro dei beni ammortizzabili

  • liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva e esonero dal versamento dell’acconto annuale

  • presentazione della dichiarazione Irap e versamento della relativa imposta

 

Ex Minimi: obbligo adempimenti

I contribuenti che si avvalgono del nuovo  regime contabile agevolato 2012 sono obbligati ai seguenti adempimenti:

conservazione dei documenti ricevuti ed emessi

fatturazione e certificazione dei corrispettivi

comunicazione annuale dei dati Iva se il volume d’affari è pari o superiore a 25.822,84 euro

presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva

versamento annuale dell’Iva, dell’acconto e del saldo dell’Irpef e relative addizionali

adempimenti dei sostituti d’imposta: 20%

comunicazione delle operazioni rilevanti (c.d. spesometro modello polivalente)

comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici

studi di settore e parametri  (per l’individuazione del limite relativo all’ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti non rileva l’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri)

 

Ex Minimi: Studi di settore

I contribuenti che applicano il regime contabile agevolato sono soggetti agli studi di settore e ai parametri. Ai fini dell’individuazione del limite relativo all’ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti, di cui all’articolo 1, comma 96 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non rileva l’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri.

 

Ex Minimi: Opzione regime ordinario

I contribuenti che hanno scelto il regime contabile agevolato possono optare per l’applicazione del regime contabile ordinario, tale opzione si manterrà per 3 anni e deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Dopo 3 anni, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione del regime normale.

 

Ex Minimi: quando uscita dal regime

Per le attività di impresa che superano il limite di 30.000 euro nell’anno di imposta, compresa la rivalsa INPS del 4% L. 335/1995 e le cessioni di diritti d’autore, se connesse all’attività svolta, fuoriescono dal regime contabile agevolato ex minimi e passano al regime ordinario a partire dall’anno successivo. 

A tal proposito, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2011 chiarisce che qualunque sia la causa di uscita dal regime dei minimi, l’abbandono è da considerarsi irreversibile: "coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell’ipotesi in cui [...] tornino in possesso dei requisiti".

Nel caso in cui l’attività di impresa superi del 50% del limite, ovvero, ricavi e/o compensi superiori a 45 mila euro, l’uscita dal regime dei minimi avviene con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in corso.

Pertanto, l’impresa dovrà provvedere a:

  • applicare l’IVA a scorporo sulle operazioni effettuate nell’anno in corso

  • addebitare al cliente l’IVA per rivalsa su tutte le fatture emesse nel corso dell’anno

  • istituire i registri IVA entro il termine della liquidazione periodica del mese o del trimestre

  • effettuare la liquidazione periodica IVA per il mese o il trimestre in cui si è superato il limite e per i periodi successivi

  • dichiarazione IVA delle operazioni effettuate nei periodi precedenti a quello in cui è avvenuto il superamento dei limiti, senza applicazione di sanzioni o interessi

  • presentare la comunicazione annuale dati IVA e la dichiarazione IVA

 

Ex Minimi e detrazione IVA

Per i soggetti che escono dal regime dei minimi con decorrenza 1° gennaio 2012, hanno la possibilità di portare in detrazione l’IVA dei beni acquistati nel 2011 ma non ancora utilizzati e sui beni ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni, a patto che l’attività svolta sia un’attività che dà diritto alla detrazione IVA.

Per le merci a magazzino, nella prima liquidazione IVA del 2012 viene detratto l’importo dell’IVA corrispondente alle merci in giacenza al 1° gennaio 2012

Per i beni ammortizzabili, la rettifica viene operata per quinti, in relazione all’anno di acquisto del bene

 

Ex Minimi: modello Intrastat 

Gli ex contribuenti minimi sono considerati "operatori economici sottoposti al regime delle piccole imprese" nell’ambito delle operazioni con soggetti operanti in altri Paesi dell’Unione Europea.

Le tipologie di operazioni che si possono presentare sono le seguenti:

  • contribuente dei minimi italiano che acquista beni da un soggetto IVAdi un altro Paese dell’Unione Europea: in questo caso l’impresa italiana deve integrare la fattura comunitaria con l’applicazione dell’IVA vigente in Italia, e presentare il relativo modello Intrastat per  acquisti intracomunitari di beni

  • contribuente dei minimi italiano che vende beni ad un soggetto IVA di un altro Paese dell’Unione Europea: il soggetto italiano effettua un’operazione interna senza addebito dell’imposta, quindi non presenta la dichiarazione Intrastat

  • contribuente dei minimi italiano che acquista servizi da un soggetto IVA di un altro Paese dell’Unione Europea: il soggetto italiano integra la fattura comunitaria con l’applicazione dell’IVA italiana, la versa e presenta il Modello INTRASTAT relativo agli acquisti intracomunitari di servizi

  • soggetto "minimo" italiano che vende servizi ad un soggetto IVA di un altro Paese dell’Unione Europea: il soggetto italiano effettua un’operazione interna senza addebito dell’imposta, quindi non presenta la dichiarazione Intrastat.

Gli adempimenti del soggetto italiano rientrante nell’ex regime dei minimi i seguenti:

acquisti intracomunitari di beni e servizi generici: vanno riepilogati negli elenchi Intrastat(beni mod. INTRA 2-bis, servizi mod. INTRA 2-quater)

cessioni intracomunitarie di benei e servizi: NON vanno riepilogate negli elenchi Intrastat

Nel caso di acquisto intracomunitario di beni, ex contribuente minimo deve provvedere ai seguenti adempimenti:

integrare la fattura ricevuta dal fornitore UE con indicazione dell’aliquota e dell’imposta

versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione

presentare il relativo mod. INTRASTAT (mod. INTRA 2-bis) in base alla periodicità prevista (che per i minimi non potrà che essere trimestrale).

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