Ferie e permessi retribuiti guida 2020: dipendenti pubblici e privati

Ferie e permessi retribuiti quando maturano, non goduti quanti giorni chi li decide, come fare richiesta quando se non fruiti dal lavoratore vengono pagati

Ferie e permessi retribuiti guida 2020: dipendenti pubblici e privati

Le ferie e permessi retribuiti sono un diritto per tutti i lavoratori dipendenti, i quali maturano tali periodi nel corso dell'anno lavorativo.

 

Le ferie annuali retribuite, sono un diritto sancito dall'articolo 36 comma 3 della Costituzione e regolato dall'articolo 2109 del Codice Civile e dal Dlgs 66/2003 con successive modificazioni, per cui ogni lavoratore ha diritto a fruire di un periodo di ferie non inferiore alle 4 settimane all'anno, o anche di più se previsto dal CCNL di categoria, per esigenze psicofisiche e di salute. Tale periodo è concesso unicamente dal datore di lavoro, al quale spetta la decisione finale di quando mandare il proprio dipendente in ferie in funzione delle esigenze aziendali.

 

I permessi retribuiti sono anch'essi un diritto ma spettano in ore, ossia, ciascun dipendente fruendo di tali permessi può assentarsi dal lavoro per un certo numero di ore pari a quelle di una giornata lavorativa.

 

Qualora il dipendente non utilizzi i permessi durante l'anno, le ore residue vengono, a differenza delle ferie, pagate secondo la retribuzione del livello in cui è inquadrato, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla scadenza.

 

Vediamo quindi Ferie e permessi retribuiti per dipendenti pubblici e privati.

 

Ferie e permessi retribuiti cosa sono?

Le ferie retribuite sono dei giorni di assenza dal lavoro che spettano per diritto a tutti i lavoratori dipendenti, per un periodo di almeno 4 settimane all'anno, o anche di più qualora previsto dal CCNL.

 

Tali giornate retribuite sono maturate dal lavoratore nel corso dell'anno, per cui ogni dipendente può fruirle solo previa richiesta e accettazione da parte del datore di lavoro, che le concorderà sulla base di specifiche esigenze aziendali.

 

Secondo la legge 66 del 2003, infatti, al lavoratore spettano non meno di 4 settimane di ferie di cui 2 devono essere concesse in forma continuativa nell’arco dell'anno in cui queste sono state maturate, mentre le restanti 2 settimane possono essere fruite nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

  • Le ferie non godute possono essere monetizzate? No, il periodo di astensione dal lavoro retribuito, trattandosi di un diritto irrinunciabile deve essere per forza fruito per preservare lo stato psicofisico dello stesso lavoratore. L'unico caso in cui le ferie non godute, possono essere pagate è quando il dipendente viene licenziato o si dimette, oppure, quando il CCNL prevede un periodo maggiore di 4 settimane, i giorni in più non fruiti, possono essere monetizzati (Circ. Min. Lav. 3-3-2005 n. 8).

  • I Permessi retribuiti: sono invece delle ore di assenza dal lavoro che spettano al lavoratore dipendente, pari alle ore di una giornata lavorativa. Tali ore di permesso, devono pertanto essere fruite entro la fine dell'anno in cui sono state maturate, oppure, vengono pagate secondo la retribuzione del livello, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla scadenza. Dal punto di vista normativo, sono previsti diversi tipi di permesso come i permessi matrimoniali, per il diritto allo studio o per maternità, oltre a quelli delle festività soppresse che comportano un aumento dei giorni di permesso che i dipendenti possono decidere di fruire o convertire in denaro dopo la scadenza.

Vedi anche come funzionano i permessi Legge 104.

 

Chi ha diritto alle ferie?

Chi ha diritto alle ferie? Le ferie retribuite annuali sono un diritto irrinunciabile per tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla mansione, qualifica o contratto di lavoro ed è quindi un obbligo delle imprese e dei datori individuali concedere almeno 4 settimane di vacanza all'anno. Tale diritto, inoltre, è riconosciuto non solo ai dipendenti ma anche ai lavoratori di pubblica utilità, socialmente utili e di inserimento professionale.

 

Per i contratti subordinati, per quelli modificati a seguito della Legge Biagi e per i lavoratori intermittenti e di lavoro ripartito, il periodo di ferie matura in proporzione all’attività effettivamente svolta, per cui in base al numero dei giorni che sono stati lavorati dal dipendente.

 

Nel contratto part time orizzontale, le ferie invece spettano nella stessa misura prevista per i dipendenti full time mentre in quello verticale le ferie sono proporzionate alla durata della prestazione. 

 

Per i lavoratori con contratto a progetto o cococo la normativa delle 4 settimane di ferie, non trova applicazione in quanto sono prestazione di natura autonoma.

 

Per quanto riguarda l'apprendistato invece le Ferie apprendisti nel settore metalmeccanico dell'industria seguono delle modalità diverse a seconda dell'età degli apprendisti, per quelli sotto ai 16 anni spettano 30 giorni ferie mentre per quelli con più di 16 anni spettano 4 settimane di ferie all’anno, in merito ai permessi retribuiti gli apprendisti maturano 32 ore per le festività religiose soppresse e 72 ore a titolo di riduzione dell’orario di lavoro.

 

Per l'apprendistato commercio, all’apprendista viene riconosciuto un periodo di ferie pari a quello degli operai e degli impiegati dello stesso CCNL settore commercio.

 

Durata ferie: quanti giorni di ferie spettano ogni anno e chi li decide?

Quanti giorni di ferie retribuite spettano al lavoratore? In base a quanto sancito dalla Costituzione, al Codice Civile e al Dlgs 66/2003 e successive modificazioni, sono previsti 3 periodi di ferie con durata diversa che sono:

  • periodo di ferie di almeno 2 settimane consecutive richiesto direttamente dal lavoratore con apposita domanda. Tale richiesta, da presentare al datore di lavoro deve avvenire in maniera tempestiva e su apposito modello richiesta ferie, in modo da permettere all'azienda di salvaguardare le esigenze lavorative dell’impresa e gli interessi del lavoratore;

  • periodo di ferie di 2 settimane non consecutive che rientrano nell'obbligo delle 4 settimane che devono essere fruite dal lavoratore anche in maniera frazionata, entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, fatta eccezione per specifici casi di differimento nella scadenza previsti dal CCNL;

  • Periodo di ferie superiore alle 4 settimane: qualora detto periodo in più sia sancito dalla contrattazione collettiva, i giorni possono essere fruiti frazionati o monetizzati.

Chi decide il periodo di ferie? La concessione del periodo di ferie al lavoratore spetta unicamente al datore di lavoro, che decide i giorni in base alle esigenze tecnico organizzative dell'azienda e in funzione anche delle altre assenze per ferie.

 

Se quindi la discrezionalità della fruizione dei periodi feriali, ovvero, chi decide quando e in quali giorni mandare in ferie un dipendente spetta solo al datore di lavoro, questi deve tener conto degli interessi del lavoratore, dare un preavviso sufficiente e il principio per cui le ferie devono essere godute entro l’anno in cui queste sono state maturate.

 

Ferie dipendenti pubblici e privati: Le regole generali

Ferie non godute: la legge vieta espressamente il divieto sia per i dipendenti pubblici che privati di monetizzare, e quindi di pagare, le ferie che non sono state fruite dal lavoratore entro la scadenza nell'anno in cui sono state maturate.

 

Ci sono però alcuni casi in cui è possibile richiedere la suddetta monetizzazione, ovvero, in presenza di dimissioni o licenziamento, anche se in presenza di dimissioni volontarie il lavoratore ha l'obbligo di rispettare il periodo di preavviso stabiliti dal CCNL in base all'anzianità di servizio.

 

Un altro caso di pagamento delle ferie non godute si verifica quando il dipendente viene messo a riposo per un evento morboso che dà luogo ad inabilità al lavoro totale e permanente.


Interruzione delle ferie: Le ferie possono essere interrotte per i seguenti motivi:

  • 1) per comprovate esigenze di servizio, in questo ha diritto al rimborso del viaggio e indennità di missione per la durata del soggiorno;

  • 2) malattia: in caso di ricovero in ospedale o se l'evento morboso dura più di 3 giorni;

  • 3) Malattia bambino: se il bimbo è ricoverato in ospedale, il genitore assente dal lavoro per ferie, può richiedere la trasformazione di detto periodo feriale in giorni di malattia;

  • 4) Malattia all'estero: se il dipendente pubblico o privato in ferie si ammala all'estero, per l'interruzione delle ferie deve tenere conto del Paese in cui si trova.

Se è uno Stato CEE e convenzionato, prima di partire deve, portarsi dietro l'apposito formulario E 111, o un altro equipollente a seconda di quello in vigore nel Paese di destinazione, il quale va esibito e compilato da chi presta l'assistenza sanitaria e poi trasmesso in Italia insieme alla certificazione medica estera.

 

Dopodiché il lavoratore deve inviare la domanda di interruzione ferie per malattia, da documentare con il relativo certificato medico, entro 2 giorni dal rilascio della certificazione.

 

Se lo Stato straniero invece è extracomunitario o se non intrattiene convenzioni con l'Italia, il lavoratore che si ammala deve inviare entro 2 giorni dall'evento morboso, trasmettere al proprio datore di lavoro e all'INPS se è un dipendente privato, il certificato medico. Per maggiori informazioni interruzione ferie dipendenti pubblici scuola.

 

Assenza dal lavoro ed effetti sulla maturazione ferie: i periodi di malattia incidono sulla maturazione dei giorni di ferie, la maternità si ma solo per i periodi di astensione obbligatoria e di congedo paternità mentre non danno luogo a ferie, i giorni di astensione facoltativa, la malattia bambino invece influisce in positivo solo fino ad 8 anni di età del bimbo ed esclusivamente per il ricovero in ospedale, lo sciopero no ma occorre verificare i diversi accordi del contratto di lavoro, congedo matrimoniale si, permessi seggi elettorali, sindacali, esami, concorsi, permessi donazione di sangue ecc si, contratti di solidarietà fanno maturare le ferie, il licenziamento illegittimo no e infortunio e malattia professionale si.

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