Bollo virtuale fattura elettronica 2020: cos'è come funziona scadenza

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Bollo virtuale fattura elettronica 2020: cos'è come funziona scadenza

Bollo fattura elettronica 2020 cos'è come funziona e scadenza pagamento imposta bollo virtuale. 


Emanate dal Mef le nuove regole per il pagamento del bollo su fatture elettroniche a partire da quelle emesse dal 1° gennaio 2019.

 

A partire da tale data, il pagamento dell’imposta bollo fattura elettronica emesse in ciascun trimestre deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo ed indicando in fattura, l'apposita dicitura per l'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale.

 

Al fine di consentire il pagamento, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione all'interno dell'area riservata dei contribuenti, l'importo dovuto, in base alle e-fatture emesse nel trimestre e presenti nel SdI, Sistema di Interscambio.

 

Il pagamento dell’imposta di bollo fattura elettronica può essere effettuato attraverso il servizio disponibile sempre nell’area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure tramite il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

 

Per i titolari di partita IVA non obbligati alla fattura elettronica, come ad esempio i contribuenti nel regime forfettario 2020, possono comunque decidere di avvalersi dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture cartacee, in questo caso, chi sceglie di assolvere il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, è tenuto a presentare la dichiarazione contenente il numero degli atti e documenti emessi, distinti per voce di tariffa, utilizzando il nuovo modello di autorizzazione bollo virtuale.

 

Si ricorda a tal proposito, che tale dichiarazione va presentata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, direttamente, se in possesso del Pin per accedere ai servizi telematici Fisconline o Entratel, oppure, tramite intermediario autorizzato.

 

Il modello bollo virtuale 2020 va utilizzato anche per comunicare l'eventuale rinuncia all'autorizzazione che per rettificare e/o integrare una dichiarazione già presentata.

 

Vi ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate al fine di facilitare l'obbligo fattura elettronica confermato dalla scorsa Manovra, ha previsto una procedura più semplice per delegare l'uso dei servizi fattura elettronica e del cassetto fiscale, agli intermediari.

 

Bollo fatture elettroniche novità decreto fiscale 2020:

Novità imposte di bollo sono state introdotte dal decreto fiscale 2020 bollo fatture elettroniche.

 

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, Sistema di interscambio, infatti, l'Agenzia delle Entrate comunicherà oltre all'ammontare dell'mposta dovuta da versare anche le sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

 

Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate provvederà all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.

 

Altra novità è la scadenza semestrale bollo fattura elettronica 2020 se l'imposta è sotto i 1.000 euro.

 

Bollo fattura elettronica 2020: quando è obbligatoria?

Quando è obbligatoria l'imposta di bollo fattura elettronica? Il bollo fattura elettronica e su tutte le fatture, anche mediche, libri giornali contabili e i documenti è obbligatoria se l'importo complessivo è superiore a € 77,47 e si applica su: 

  • operazioni escluse dall’applicazione dell’Iva, articolo 15 del Dpr 633/1972.

     

  • operazioni esenti, articolo 10 del Dpr 633/1972.

     

  • operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale.

     

  • operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette.

     

  • Fatture dei regimi dei minimi e fattura regime forfettario che non comportano addebito IVA.

 

Bollo fattura elettronica 2020: nuove regole MEF per il pagamento

Bollo fattura elettronica 2020: nuove regole imposta bollo virtuale.

Il MEF ha provveduto ad emanare e a pubblicare in Gazzetta Ufficiale, un nuovo decreto ministeriale contenente le nuove regole per il pagamento bollo fattura elettronica.

 

Tale decreto Mef, modifica quindi quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014 "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto", in riferimento al pagamento dell’imposta bollo virtuale fatture elettroniche.

In base a tale novità, che nulla cambia per l'assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini fiscali che continua a dover essere pagato tramite F24 telematico entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il pagamento bollo fattura elettronica emesse in ciascun trimestre, deve essere effettuato, a partire dal 1° gennaio 2020, entro il giorno 20 del primo mese successivo ed indicando in fattura, l'apposita dicitura per l'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale.

 

Bollo fattura elettronica 2020 scadenze:

Bollo fattura elettronica 2020 nuova scadenza pagamento imposta di bollo virtuale: in base a quanto previsto dal decreto fiscale 2020, il bollo fatture elettroniche ha una doppia scadenza: semestrale se l'importo dovuto non è superiore a 1000 euro e trimestrale se è superiore a 1.000 euro:

 

1) Scadenza semestrale se l'imposta di bollo totale è inferiore a 1.000 euro, il pagamento va effettuato 2 volte l'anno.

  • 16 giugno 2020;

  • 16 dicembre 2020.

     

2) Scadenza trimestrale se l'imposta dovuta è superiore a 1000 euro, per cui:

  • Fatture elettroniche I° trimestre 2020: entro il 20 aprile 2020;

  • Fatture elettroniche II° trimestre 2020: entro il 20 luglio 2020;

  • Fatture elettroniche III° trimestre 2020: entro la scadenza del 20 ottobre 2020;

  • Fatture elettroniche IV° trimestre 2020: entro ia scadenza del 20 gennaio 2021.

 

Bollo fattura elettronica 2020 come pagarlo: F24 o addebito in c/c

Bollo fattura elettronica 2020 come va pagato: 

al fine di consentire il pagamento del bollo fattura elettronica secondo le nuove modalità previste dal Mef, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, all'interno dell'area riservata del suo sito ufficiale, l'importo totale dell'imposta dovuta, in base alle e-fatture emesse nel trimestre e presenti nel SdI, Sistema di Interscambio.

 

Il pagamento dell’imposta di bollo fattura elettronica potrà essere effettuato attraverso il servizio disponibile sempre nell’area riservata, con due modalità a scelta del contribuente:

  • addebito su conto corrente bancario o postale, oppure tramite,

  • modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

 

Dicitura imposta di bollo virtuale su fattura elettronica:

Dicitura imposta di bollo virtuale su fattura elettronica: la dicitura che i contribuenti devono utilizzare per indicare l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica 2020 è la stessa che si utilizza su quelle cartacee, ossia:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014

dal momento però che la fattura elettronica è compilata tramite programma SdI, Sistema di Interscambio o altro software, il contribuente deve solo valorizzare l’apposito campo nel tracciato del file XML.

 

Imposta di bollo virtuale su fatture cartacee: nuovo modello autorizzazione:

Nuovo modello di autorizzazione bollo virtuale: I contribuenti che non hanno l'obbligo di emettere la fattura elettronica, come ad esempio i contribuenti nel regime forfettario, possono comunque scegliere di assolvere l'imposta con il pagamento del bollo virtuale sulle fatture cartacee.

 

Per farlo sono tenuti a presentare una dichiarazione contenente il numero degli atti e documenti emessi, differenziati per voce di tariffa, utilizzando il nuovo modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 29 dicembre 2017 ed obbligatorio dal 1° gennaio dello scorso anno.

 

L’autorizzazione ad assolvere l’imposta di bollo virtuale, può essere esercitata dai contribuenti, solo dopo aver inviato apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate per via telematica il nuovo modello di dichiarazione bollo virtuale:

  • Modello dichiarazione imposta di bollo virtuale;

  • Istruzioni per la compilazione modello autorizzazione bollo virtuale.

 

Dichiarazione bollo virtuale 2020:

La dichiarazione per assolvere l’imposta di bollo virtuale su fatture, è la procedura con la quale il contribuente che intende richiedere l’autorizzazione deve fare per avere la concessione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, è necessario inviare per via telematica il nuovo modello compilando tutti i campi.

 

Vi ricordiamo che la dichiarazione bollo virtuale, serve per due motivi:

1) per dichiarare l’intenzione di versare l’imposta di bollo, relativa ad atti e documenti emessi nell’anno precedente, in modo virtuale;

 

2) per manifestare la volontà di rinunciare all’autorizzazione in sostituzione dell’apposita comunicazione scritta all’ufficio territoriale competente.

In entrambi casi, occorre comunque tenere conto che la scelta produce effetti per tutto l'anno e si rinnova in automatico e tacitamente, per cui una sua eventuale revoca, ha effetto dall’anno successivo a quello dell’opzione.

 

3) per manifestare l’opzione per il pagamento virtuale dell’imposta di bollo sugli assegni circolari, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento previste dall’articolo 10, parte I della tariffa allegata al Dpr 642/1972. Stesse modalità per comunicare la revoca.

 

Dichiarazione annuale imposta di bollo virtuale fatture:

La dichiarazione annuale imposta di bollo virtuale che il contribuente deve inviare entro il mese di gennaio successivo all’anno d’imposta, il contribuente fornisce all’Agenzia delle Entrate l’effettivo numero di documenti che ha emesso nel corso dell’anno e il calcolo dell’imposta dovuta stabilendo la differenza da versare o da chiedere a rimborso. 

 

Il versamento dell’imposta di bollo virtuale assolta per l’intero anno, va eseguito tramite modello f24, nel quale va riportata la differenza (se dovuta) contestualmente all’acconto per l’anno in corso. In caso di credito derivante dall’anno precedente, questo può essere compensato con l’acconto dovuto.

Importante: le comunicazioni devono avvenire per via telematica utilizzando il nuovo modello conforme.

 

Bollo virtuale fattura 2020: F24 enti pubblici e codice tributo

Bollo virtuale fattura 2020: a partire dal 1° aprile 2015, per il pagmento del bollo virtuale è obbligatorio il modello f24 enti pubblici o modello f24.

 

Bollo fattura elettronica codice tributo f24 enti pubblici: per pagare l'imposta di bollo virtuale il contribuente sceglie di utilizzare il modello f24 enti pubblici deve indicare i seguenti codici tributo bollo digitale:

  • 2505 (rata)

  • 2506 (acconto)

  • 2507 (sanzioni)

  • 2508 (interessi).

Rateizzazione bollo virtuale f24 enti pubblici: In caso di versamento rateale (codice "2505") il contribuente deve indicare nel modello nel campo "rateazione/regione/prov./mese di rif.to" dell'F24 o se utilizza l'f24 enti pubblici il campo "riferimento A" riportando il numero della rata in pagamento seguito dal numero complessivo delle rate bimestrali.

 

Esempio: se si paga la prima di 6 rate bimestrali, va indicato 0106, se si paga la seconda rata 0206 e così via.

 

Bollo virtuale fatture modello F24:

  • Il versamento del bollo virtuale su fatture 2020 è stato semplificato con l'introduzione di un nuovo strumento di pagamento: modello f24.

  • In questo caso, l'F24 va compilato in tutte le sue parti indicando come codice tributo, ossia, la causale del versamento il codice “2501”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”, che indica appunto la liquidazione del bollo virtuale su fattura elettronica.

  • Secondo il DM 17 giugno 2014 assolvimento bollo fatture elettroniche il versamento dell'imposta di bollo virtuale con F24 sulla fattura cartacea, registri e altri atti, va effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ossia, entro il 30 aprile, il contribuente deve fare il pagamento del bollo di tutte le fatture emesse in corso d'anno che devono riportare l'annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.

Bollo virtuale fatture elettroniche codice tributo f24: 

  • il contribuente che sceglie di assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale sulle fatture cartacee per effettuare il versamento deve utilizzare il modello f24 indicando il codice tributo approvato dall'Agenzia delle Entrate data 2 dicembre 2014 con la Risoluzione 106/E Agenzia delle Entrate è: “2501”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”. 

 

Ravvedimento imposta di bollo virtuale:

Utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso imposta di bollo virtuale, consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco e rimediare quindi alla violazione per non aver pagato l’imposta dovuta o per averlo fatto oltre la scadenza di pagamento.

 

Il mancato pagamento dellimposta di bollo virtuale, prevede una sanzione amministrativa di importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta dovuta. Ovviamente, in caso di omesso versamento entro la scadenza prevista per l’imposta di bollo virtuale, il contribuente, può prima che venga accertata l’irregolarità dall’Amministrazione finanziaria, ricorrere al ravvedimento operoso per sanare la sua posizione.

 

Per il ravvedimento imposta di bollo virtuale, il contribuente pertanto deve calcolare e pagare:

  • Imposta di bollo virtuale non pagata;

  • sanzione ridotta in base al numero dei giorni di ritardo dopo la scadenza;

  • interessi di mora in base al tasso legale annuale. 

 

Bollo virtuale fatture: scadenza acconti

L’imposta di bollo virtuale prevede una scadenza per versare gli acconti, che segue un calendario - scadenzario imposta di bollo virtuale Agenzia delle Entrate, diverso a seconda della tipologia dei contribuenti.

 

Per il primo periodo, l’Agenzia provvede ad effettuare una liquidazione provvisoria dell’imposta dovuta, a partire dalla data in cui è stata concessa l’autorizzazione ed il 31 dicembre dello stesso anno. L’importo verrà poi ripartito in rate bimestrali.

 

Successivamente, il contribuente autorizzato entro il mese di gennaio dell’anno successivo, deve presentare all’Agenzia, la dichiarazione annuale sulla quale riportare il numero degli atti e dei documenti sottoposti a bollo nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, ed il numero degli assegni bancari. L’eventuale differenza a debito o a credito, verrà conguagliata nei successivi acconti dell’imposta di bollo virtuale.

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