L’imposta di bollo

Bollo fatture elettroniche 2020: scadenze e omesso versamento

Bollo su fatture elettroniche 2020 novità scadenza e omesso versamento nel decreto fiscale, come pagare, codice tributo modello F24 Agenzia Entrate

Bollo fatture elettroniche 2020: scadenze e omesso versamento

Bollo fatture elettroniche 2020 nuove scadenze:

 

Visto il perdurare dell'emergenza Covid-19, il nuovo decreto Liquidità ha previsto delle novità per quanto ruiguarda la scadenza versamento imposta di boillo fatture elettroniche, andando con la nuova norma a modificare l’articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

 

A causa dell'emergenza Coronavirus, il decreto Liquidità ha quindi previsto una nuova scadenza bollo fatture elettroniche 2020 solo ad alcune condizioni

  • se l'importo dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell’anno è inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il 1° + 2° trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, per cui entro il 20 luglio.

  • se l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre dell’anno di riferimento, per cui entro il 20 ottobre 2020.

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno.

 

La disposizione sostituisce, pertanto, il comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto- legge 26 ottobre 2019 n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 allo scopo di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti.

 

Bollo fatture elettroniche 2020 novità scadenza e omesso versamento: con l'approvazione definitiva del decreto fiscale 2020 convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore le novità sull'imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche 2020.

 

Le novità sono 2:

1) scadenza semestrale: il decreto fiscale 2020 ha deciso di semplificare l'adempimento del versamento del bollo fatture elettroniche 2020 prevedendo la possibilità di fruire di una scadenza semestrale, al posto di quella trimestrale, per i contribuenti la cui imposta totale dovuta sia inferiore a 1.000 euro. In caso di imposta superiore a 1000 euro, la scadenza rimane trimestrale.

 

2) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’amministrazione finanziaria possa comunicare per via telematica al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

 

Andiamo quindi a vedere cos'è e come funziona il bollo fatture elettroniche 2020 e le novità su scadenza e omesso versamento introdotte dal nuovo decreto fiscale 2020.

 

Bollo fatture elettroniche 2020: novità scadenza e omesso versamento

Bollo fatture elettroniche 2020 decreto fiscale, novità scadenza e omesso versamento: con la conversione in legge del decreto fiscale 2020 (L. 157/2019) sono cambiate alcune disposizioni al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti. 

Tali semplificazioni sono 2, la prima riguarda le scadenze per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2020 e l'altra l'omesso versamento dell'imposta.

 

1) Bollo fatture elettroniche 2020 nuova scadenza semestrale

Il Dl fiscale 2020 ha previsto che qualora gli importi dovuti dal contribuente non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto semestralmente rispettando le seguenti 2 scadenze: entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

 

Pertanto, a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020, se l’importo annuo non supera 1.000 euro, il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato in due rate semestrali, quando, invece, l'importo annuo supera la soglia indicata, i termini di versamento rimangono trimestrali, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre: 20 aprile 2020 per il primo trimestre, 20 luglio 2020 per il secondo trimestre, 20 ottobre 2020 per il terzo trimestre ed infine 20 gennaio 2021 per l’ultimo trimestre.

 

 

2) Bollo fatture elettroniche 2020 decreto fiscale, omesso versamento:

Il decreto fiscale ha stabilito che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’amministrazione finanziaria comunica per via telematica al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.  

 

Nello specifico, l'articolo 17 del decreto fiscale 2020, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunichi al contribuente con modalità telematiche:

  • il totale dell’imposta dovuta;

  • la sanzione amministrativa ridotta ad un terzo qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione;

  • interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

 

 

 

Bollo fatture elettroniche 2020 scadenza semestrale, imposta sotto i 1.000 euro:

Come previsto dal Dl fiscale 2020 qualora gli importi annuali dovuti per il bollo fatture elettroniche non siano superiori a 1.000 euro, è possibile assolvere l'imposta semestralmente.

 

Bollo fatture elettroniche 2020 scadenza semestrale:

  • 16 giugno 2020;

  • 16 dicembre 2020.

La nuova scadenza si applica a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020.

 

 

Bollo fatture elettroniche 2020 scadenza trimestrale:

Il pagamento dell'imposta di bollo fatture elettroniche 2020 è trimestrale se l'imposta dovuta è maggiore di 1.000 euro.

 

I termini di versamento rimangono quindi trimestrali, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre: 20 aprile 2020 per il primo trimestre, 20 luglio 2020 per il secondo trimestre, 20 ottobre 2020 per il terzo trimestre ed infine 20 gennaio 2021 per l’ultimo trimestre

 

Scadenze imposta di bollo su fatture elettroniche 2020 trimestral:

  • Fatture elettroniche I° trimestre: entro 23 aprile 2020;

  • Fatture elettroniche II° trimestre: 20 luglio 2020;

  • Fatture elettroniche III° trimestre: 20 ottobre 2020.

  • Fatture elettroniche IV° trimestre: 20 gennaio 2021.

 

Bollo fattura elettronica codice tributo Agenzia Entrate:

Per il versamento dell'imposta di bollo fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad istituire i codici tributo F24 per i contribuenti che per il pagamento optano per questa modalità anziché l'addebito in conto corrente.

 

Codici tributo F24 bollo fatture elettroniche istituiti dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione 42/ del 9 aprile 2019:

 

"2521" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014"

 

"2522" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014";

 

"2523" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014";

 

"2524" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014";

 

"2525"denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI";

 

"2526" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI"

 

Imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche istruzioni:

Sempre nella Risoluzione 42/E del 9 aprile 2019, ci sono anche le istruzioni Agenzia Entrate per la compilazione del modello F24 da utilizzare per versare l'imposta di bollo fatture elettroniche.

 

In base alle istruzioni, i codici tributo devono essere inseriti nella sezione "Erario" del modelllo F24 in corrispondenza alle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati". Inoltre deve essere indicato l'anno di riferimento, 2020.

 

Bollo fatture elettroniche emesse prima del 2019:

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate contiene anche le istruzioni per il pagamento dell’imposta di bollo su documenti informatici diversi dalla fattura elettronicae per le fatture elettroniche emesse fino al 31/12/2018.

 

In questi casi bisogna indicare il seguente codice tributo:

  • "2501" denominato "imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014";

  • "2502" denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI";

  • "2503" denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI".

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