Calcolo interessi di mora 2020: cosa sono e come si calcolano fattura?

Interessi di mora 2020 calcolo fatture scadute, non pagate o fattura in ritardo, da quando e come si calcolano e lettera fac simile per richiesta pagamento

Calcolo interessi di mora 2020: cosa sono e come si calcolano fattura?

Gli interessi di mora 2020 calcolo fatture scadute, non pagate o in ritardo sono una procedura che è stata modificata di recente con l’entrata in vigore del D.L. 9 novembre 2012 n. 192 e del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

 

Tale modifica, si applica agli interessi moratori transazioni commerciali DL 192/2012 da calcolare sulle fatture scadute, non pagate o in ritardo a partire dal 1 gennaio 2013 in poi, ma non si applica alle operazioni con i privati, in presenza di procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito, risarcimento danni, e alle transazioni commerciali effettuate nel settore agro-alimentare, che sono regolate dall’art.62 del DL1/2012.

 

Le novità introdotte dal DL 192/2012 in tema di fatturazione riguardano:

  • aderire al nuovo regime IVA per Cassa, liquidazioni Iva differita al momento dell’effettivo pagamento della fattura;

     

  • periodicità di presentazione degli elenchi intrastat e delle comunicazioni black list;

     

  • rimborso Iva spettante a coloro che effettuano cessioni all’esportazione per oltre il 25% del fatturato;

     

  • l’obbligo di indicare in fattura il numero di partita iva o codice fiscale del cessionario o committente;

     

  • numerazione progressiva fatture non più obbligatoria per anno solare a favore della numerazione progressiva che identifichi la fattura in modo univoco;

     

  • possibilità di emissione fattura elettronica per esempio in pdf con accettazione del destinatario e assolvimento dell’imposta di bollo virtuale.

     

Interessi di mora 2020 cosa sono?

Che cosa sono gli interessi di mora 2020? Gli interessi di mora o interessi moratori 2020 sono una sorta di risarcimento per il danno causato dal ritardato pagamento di una fattura commerciale, emessa dal soggetto ma non pagata dal cliente o dal fornitore.

 

Gli interessi di mora fatture pagate in ritardo o non pagate, sono dovuti anche se il ritardo non è previsto e regolato dalle clausole contrattuali eventualmente sottoscritte dalle parti e senza bisogno che il creditore abbia l’onere di provare il danno derivato dal ritardato pagamento della fattura o di più fatture insieme, per cui non si ha la necessità della costituzione in mora. Il creditore può comunque inviare una prima lettera di sollecito pagamento fattura.

 

Il nuovo saggio di interessi 2020 deve ancora essere aggiornato dal decreto MEF.


Fino al 31 dicembre è da applicare il tasso ufficiale pari a 0,8% da sommare agli 8 punti percentuali, pertanto, il tasso di interesse di mora da applicare è: 

  • interessi di mora 8,00% + 0,8% per le transazioni commerciali = 8,8%

Si ricorda inoltre che in caso di ritardo di pagamento maturato nel primo semestre, alle transazioni commerciali si applica un tasso di interesse legale di mora pari all’8,00%, ma è anche possibile, in caso di transazioni commerciali tra imprese, concordare un tasso di interesse diverso purché non risulti troppo iniquo per il creditore; mentre nelle transazioni commerciali in cui debitore è una PA, non è riconosciuta tale possibiità, per ciò in caso di ritardi di pagamento, si applica comunque il suddetto tasso dell’8,00%.

  

Calcolo interessi di mora 2020 su fatture pagate in ritardo:

Il calcolo degli interessi moratori 2020 sulla fattura pagata in ritardo come modificato dal DLGS 192/2012 prevede che il creditorie applichi la maggiorazione dell’8% rispetto al tasso di riferimento ufficiale BCE, qualora la fattura sia stata emessa nell’abito delle transazioni commerciali.

 

Tale maggiorazione dell’8%, va pertanto calcolata, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del sopra citato decreto, a partire dalla fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2013. Prima di detta decorrenza, la maggiorazione da applicare agli interessi di mora era pari al 7%.

 

Nel caso poi, che il debitore in ritardo nei pagamenti delle fatture, non riesca a dimostrare che il ritardato pagamento è stato determinato da cause a lui non imputabili, oltre al pagamento degli interessi di mora, è tenuto a rimborsare al creditore le spese di recupero crediti e un importo di 40 euro a titolo di risarcimento danni, salvo prova del maggior danno. 

 

Da quando parte il calcolo degli interessi di mora?

La decorrenza degli interessi moratori da calcolare sul totale fatture emesse ma pagate in ritardo, partono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, fatta eccezione per i casi nei quali le parti hanno stabilito preventivamente un periodo di scadenza più lungo nel contratto.

Pertanto, se i termini di pagamento fattura non sono stabiliti da specifiche clausole contrattuali, la scadenza di pagamento delle fatture commerciali è di:

  • 30 giorni dal ricevimento della fattura;

     

  • 30 giorni dal ricevimento dei beni o della prestazione del servizio, se la data di ricevimento della fattura non è certa;

     

  • 30 giorni dall’accettazione e verifica conformità dei beni e servizi ricevuti.

Importante: Il creditore, ovvero, il soggetto che a fronte di una cessione di beni e servizi emetta fattura, ha la facoltà di decidere sempre se applicare o rinunciare agli interessi di mora previsti per il ritardato pagamento delle fatture commerciali, in quanto non vi è l’obbligo di esigere gli interessi moratori.

 

Il termine di pagamento della fattura entro 30 giorni dalla sua emissione, sono raddoppiati e quindi sono di 60 giorni, nel caso in cui il debitore sia la Pubblica Amministrazione, in quanto tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli stati membri ai sensi del D.Lgs. n. 333/2003, oppure se si tratta di un ente pubblico riconosciuto che, fornisce assistenza sanitaria.

 

I suddetti 60 giorni, costituiscono il periodo massimo dei termini entro i quali la Pubblica Amministrazione può saldare una fattura emessa per l’acquisto di beni e servizi.

 

Inoltre, la nuova normativa, prevede anche la possibilità tra le parti, di optare per una rateazione del pagamento delle fatture ma in tal caso gli interessi moratori si applicano esclusivamente alle rate scadute in base ai giorni di ritardato pagamento.

 

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Interessi di mora 2020 prodotti agricoli e alimentari:

Il calcolo degli interessi di mora sulle fatture che riguardano prodotti agricoli e alimentari, sono disciplinate dall’ art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Nello specifico, il comma 3 prevede che "il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 giorni.

 

Decorsi tali termini, ovvero da giorno dopo la scadenza di 30 o 60 giorni dal ricevimento della fattura, sono applicabili automaticamente gli interessi di mora da calcolare fino al momento dell’effettivo pagamento delle fatture. In questi casi, il tasso ufficiale interesse di mora da applicare alle fatture pagate in ritardo, è aumentato di 2 punti percentuali rispetto a quello delle altre merci in quanto deteriorabili. 

 

Tasso di interesse legale ufficiale BCE 2020:

A quanto ammontano gli interessi di mora 2020 da calcolare sulle fatture pagate in ritardo? 

L’interesse di mora da applicare ai giorni di ritardato pagamento di una fattura sono su base giornaliera sul tasso di interesse applicato dalla BCE che viene comunicato 2 volte l’anno nel primo e secondo semestre, dal Ministero dell’economia e delle finanze con la relativa sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nei primi giorni di ciascun semestre solare, maggiorato di 8 punti percentuali.

 

Tale tasso ufficiale interessi legali 2020 BCE deve ancora essere aggiornato.

 

Il tasso del 2019 primo e secondo semestre è stato pari allo 0,8% + 8 = 8,8% e 10,8%, ovvero, 0,8% + maggiorazione del 10,00% per la vendita di prodotti agricoli e alimentari.

 

Il tasso di interesse di mora da applicare sulle fatture pagate in ritardo, può comunque essere diverso da quello definito dalla BCE, se precedentemente concordato tra gli operatori economici. Tale possibilità è però limitata ai rapporti tra operatori economici quali, imprese e  professionisti.

 

Aspetti fiscali:

Dal punto di vista degli aspetti fiscali, gli interessi di mora calcolati su fatture scadute, non pagate o in ritardo, concorrono alla formazione del reddito in base al criterio di cassa, ovvero, quelli attivi vanno tassati nell’anno in cui sono percepiti, quelli passivi invece vanno dedotti nell’anno in cui sono pagati, come stabilito dal comma 7 dell’art.109 del DPR n.917 del 22 dicembre 1986 Testo Unico delle Imposte Dirette.

 

Riguardo invece l’IVA sulle fatture, gli interessi di mora sono esclusi da iva e per tale ragione sulla fattura deve essere applicata la marca da bollo di 2,00 euro se l’importo incassato supera 77,47 euro.

 

Richiesta pagamento interessi su fattura scaduta o non pagata:

Il professionsita o l'impresa per richiedere e informare il cliente dell'avvenuto calcolo e applicazione degli interessi di mora sulle fatture scadute, non pagate o pagate in ritardo, può utilizzare la seguente formula e dicitura per lettera fac simile richiesta pagamento interessi di mora su fatture scadute o non pagate:

Spett.Ditta/ Egr. Sig. XXXXXXXX
Via XXXXXXXXXXXX nr. XXXX
CAP XXXXX
P.I. 00000000000 Alla cortese attenzione del Responsabile Amministrativo

Egr. Sig. ______ 

Raccomandata A.R. Data e Luogo --/--/201_ Oggetto: Interessi di mora per fattura scaduta da oltre 30 giorni/ Interessi di mora per fattura non pagata entro i termini di legge

Gentile cliente, con la presente è nostra volontà informarLa che a causa del ritardato pagamento della fattura n°……. del….. di euro…….. e da Lei pagata in data………. ,

Le segnaliamo quanto segue. 

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs. 9.11.2012, n. 192 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.11.2012, n. 267, è prevista ora l’automatica decorrenza degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza dei seguenti termini di pagamento, ossia, 30 giorni dal ricevimento della fattura o richiesta di pagamento.Le segnaliamo pertanto che in base alle citate disposizioni, dovremo addebitarLe gli interessi di mora sugli elencati crediti scaduti e incassati in data ………/ o non ancora incassati.

L'importo complessivo degli interessi di mora sulla fattura n° ____________ pagata il ___________ sono di euro __________ calcolati su un ritardo di n° giorni ____________ al tasso ufficiale BCE pari a ____%.

Per regolarizzare al più presto la Sua posizione contabile, Le ricordiamo che il pagamento degli interessi di mora calcolati sulla fattura n°________, potranno essere saldati tramite bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN di riferimento IT_____________ oppure, a mezzo assegno bancario o circolare, o in contanti (se l'importo è inferiore a 3.000 euro in ottemperanza ai limiti dell'uso del contante imposti dall'attuale normativa antiriciclaggio 2016).

Distinti saluti.
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