Reclamo e Mediazione tributaria 2019: cos'è e come funziona

Reclamo mediazione tributaria 2019 fac simile come richiedere annullamento atto Agenzia Entrate o altro Ente ritenuto illegittimo, quando e come si presenta

Redazione
di Redazione
12 ottobre 2019 18:29
Reclamo e Mediazione tributaria 2019: cos'è e come funziona

L'istanza mediazione tributaria 2019 è un procedimento introdotto dal Decreto Legge 98/2011 al fine di risolvere le controversie in materia tributaria per richiedere all'Agenzia delle Entrate, o altri enti, l'annullamento di un atto che si ritiene illegittimo e per il quale si intende presentare ricorso.

 

Con il nuovo reclamo/mediazione, se il contribuente presenta un ricorso, si apre in automatico una nuova fase amministrativa che può concludersi con l’accoglimento del reclamo o con una mediazione tra il contribuente e Agenzia delle Entrate, Comune, Regione, etc.

 

La fase amministrativa dunque, ora dura 90 giorni, e si attiva senza che sia necessario presentare un’apposita istanza di reclamo mediazione. 

Inoltre, durante questo periodo, sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione.

 

Ricordiamo inoltre che per effetto dell'articolo 10 comma 2 del DL 50/2017, dal 1° gennaio 2018, la soglia del valore delle liti al di sotto della quale è possibile applicare il reclamo-mediazione, passa da 20mila euro a 50.000 euro.

Vediamo ora quando e come si presenta il nuovo reclamo, cosa succede nel caso in cui sia accolto, si concluda con una mediazione o con esito negativo.

 

Vi ricordiamo che dal 2019 entra in vigore la pace fiscale con la rottamazione cartelle esattoriali e per le liti fiscali tributarie.

 

Reclamo mediazione tributaria: cos'è e come funziona?

Che cos'è il reclamo mediazione tributaria? Il reclamo mediazione tribuaria è la nuova modalità per opporsi agli atti tributari, ossia, con il cd. ricorso, che una volta inviato, apre in automatico una nuova fase amministrativa che si può concludere con l'accoglimento del reclamo o con la mediazione con l'ente impositore. Tale fase, dura 90 giorni, e si attiva in automatico senza bisogno di presentare un'istanza di mediazione tributaria.

 

Il reclamo mediazione tributaria, pertanto, è una procedura che si attiva automaticamente, nel momento in cui si decide di opporsi ad un atto tributario, emesso da qualsiasi ente, attraverso la presentazione di un ricorso.

 

Reclamo mediazione tributaria come funziona? Una volta attivato il procedimento, il reclamo-mediazione può concludersi in 3 modi:

  • con l'accoglimento delle richieste del contribuente e l'annullamento dell'atto;

  • con l’accoglimento della proposta di mediazione e pagamento delle relative sanzioni nella misura del 35% del minimo di legge, mentre prima era del 40%. Ricordiamo, a proposito dell'accoglimento della mediazione, che questa si perfeziona solo con il pagamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, dell’intero importo dovuto, o della prima rata, in caso di rateizzazione, in massimo 8 rate trimestrali;

  • Mancato accoglimento del reclamo e della mediazione entro 90 giorni: il contribuente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni dal termine della procedura, depositando o inviando alla Commissione tributaria, la copia del ricorso + fotocopia della ricevuta di deposito o di spedizione + la nota d'iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro dei ricorsi. 

Ai ricorsi tributari si applica il contributo unificato in sostituzione dell’imposta di bollo.

 

Reclamo-mediazione: quando e per cosa?

Il reclamo-mediazione tributaria 2019, non può essere richiesta sempre e per tutti i tipi di contestazioni.

A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile attivare un reclamo-mediazione per le controversie fino a 50.000 euro, (fino al 31 dicembre 2017, la soglia è fino a 20mila euro)  indipendentemente da chi è l'Ente che ha emesso l'atto, e se riguarda:

avvisi di accertamento;

avvisi di liquidazione;

provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;

ruoli;

rifiuti espressi o taciti riguardanti la restituzione di tributi, di sanzioni;

pecuniarie e interessi o di altri accessori;

dinieghi o revoche di agevolazioni o rigetti di domande di definizione

agevolata di rapporti tributari;

ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

Gli atti, come accennato sopra, possono essere emessi non solo dall’Agenzia delle Entrate, ma anche da altri Enti impositori come ad esempio i Comuni, le Regioni, ecc, Equitalia solo se la controversia è relativa alla riscossione.

Ricordiamo che dal 2019 è in vigore la pace fiscale 2019 cartelle e contenziosi.

 

Come si presenta il ricorso per il reclamo mediazione?

Il contribuente per accedere al reclamo mediazione tributaria per gli atti notificati dalla Direzione regionale o provinciale, dal centro operativo dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio o da qualsiasi altro Ente, deve presentare solo il ricorso. 

infatti, la fase di reclamo - mediazione, si attiva in automatico con il ricorso, per cui l'istanza di mediazione tributaria non va più presentata.

Automatica, è diventata anche, la sospensione dei termini per il pagamento e la riscossione di 90 giorni.

Affinché, il reclamo mediazione possa essere attivato in automatico, occorre che il ricorso contenga i seguenti dati obbligatori:

  • Dati personali e domicilio, compreso l'eventuale indirizzo PEC;

  • Dati e domicilio, qualora sia stato nominato, del difensore;

  • Dati dell'atto impugnato: nome dell'ente che ha emesso l’atto, il n° di protocollo, data della notifica ecc;

  • Motivo per cui si contesta l'atto emesso dall’Ente impositore;

  • Richiesta del contribuente: ad esempio domanda di annullamento dell’atto;

  • Valore della lite: ricordiamo che, affinché possa essere attivata la mediazione tributaria, occorre che la controversia non sia superiore a 50.000 euro dal 2018, senza calcolare le somme a titolo di sanzioni e interessi.

Al ricorso devono essere allegate le copie dei documenti che si intendono depositare al momento della successiva costituzione in giudizio.

La mediazione tributaria Agenzia delle Entrate o verso un altro ente, per essere ritenuta valida, deve contenere quindi una proposta motivata e documentata con la determinazione del valore della controversia, in quanto non sono ammesse le mediazioni tributarie per controversie che superano i 50 mila euro.

Ricordiamo inoltre, che il ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato tabella aggiornata, se il contribuente decide di procedere a deposito del ricorso presso la Commissione tributaria provinciale e quindi nel caso in cui la mediazione dovesse essere negativa, respinta o perché sono decorsi i termini.

 

Chi può presentare ricorso all'Agenzia delle Entrate o altre ente?

Il ricorso all'Agenzia delle Entrate può essere presentato dal:

  • contribuente;

  • procuratore generale o speciale, la cui procura va conferita tramite atto pubblico o scrittura privata;

  • dal rappresentante legale del contribuente;

  • dal difensore munito di delega nelle controversie di valore pari o superiore a 2.582,28 euro.

Se l'istanza viene accettata dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente ottiene un notevole vantaggio quello di avere una riduzione automatica delle sanzioni amministrative del 40%.

Il perfezionamento della proposta di mediazione avviene poi con la sottoscrizione dell'accordo dal contribuente e dall'Agenzia e il pagamento a rate della somma proposta

Il contribuente può quindi pagare quanto dovuto con una rateizzazione fino ad 8 rate da versare con modello f24 anche in compensazione.

Con l'entrata in vigore del Dl 35/2013, è stata introdotta nella nuova mediazione tributaria, la possibilità per i contribuenti di poter pagare la somma proposta e accettata dall'Agenzia delle Entrate mediante la presentazione dell'istanza, utilizzando la compensazione crediti modello F24 non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per

somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a titolo di mediazione tributaria.

 

Come si notifica il ricorso mediazione tributaria?

L’atto che contiene il ricorso ed eventualmente l'istanza di mediazione, che ricordiamo essere facoltativa e non più obbligatoria, va notificato alla Direzione regionale o provinciale, al Centro operativo, o all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, o, ancora, al diverso Ente pubblico che ha emanato l’atto.

Come si notifica il ricorso mediazione tributaria? Attraverso:

  • la consegna diretta dell'atto all'Ente;

  • per posta, con plico raccomandato senza busta e con l’avviso di ricevimento;

  • tramite notifica di ufficiale giudiziario.

La scadenza entro la quale va notificato il ricorso in primo grado, dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, è entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.

Per cui, una volta che il ricorso è stato notificato all'Ente che ha emesso l'atto, si apre automaticamente la fase di reclamo-mediazione. Tale fase, dura 90 giorni, durante i quali, sono sospesi i termini di pagamento e riscossione.

In altre parole, la differenza rispetto al passato, è che prima era la stessa istanza di reclamo-mediazione a trasformarsi, ora, invece, è il ricorso che può aprire la fase di mediazione.

 

Reclamo mediazione tributaria 2019 fac simile editabile e compilabile:

Il reclamo mediazione tributaria fac simile 2019, è un modello che il contribuente, può utilizzare per presentare il proprio ricorso con annessa una proposta, per risolvere la controversia fiscale.

E' possibile, pertanto, utilizzare i seguenti modelli fac simile:

  • Ricorso/reclamo mediazione tributaria 2019 fac simile I vari Uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno provveduto a pubblicare i modelli fac simile per effettuare la richiesta:

  • Reclamo mediazione tributaria fac simile Agenzia delle Entrate, che ricordiamo va notificata insieme alla documentazione richiesta all'Ufficio che ha emesso l'atto contestato dal contribuente.

  • Reclamo mediazione tributaria editabile compilabile.

Si ricorda inoltre che la mediazione tributaria modello fac simile va compilata indicando obbligatoriamente con tutti i dati sopra elencati.

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