Lavoro part time 2020: a chi spetta, priorità disabili, straordinari

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Lavoro part time 2020: a chi spetta, priorità disabili, straordinari

Lavoro part time 2020 tutte le novità introdotte dal decreto Jobs Act 81/2015 che ha portato all'abrogazione del DL 61/2000.

 

Tra le più importanti novità troviamo l'abolizione della suddivisione tra lavoro part time orizzontale, verticale e misto anche se rimane a livello contrattuale, l'introduzione delle clausole flessibili ed elastiche e le nuove regole per gli straordinari.

 

Lavoro part time 2020: orizzontale, verticale e misto

Lavoro part time 2020 orizzontale, verticale e misto:

Le novità più grandi introdotte dal Decreto Legge 81/2015 lavoro part time, mirano a garantire maggiore certezza e flessibilità ai dipendenti inquadrati con questa particolare forma contrattuale che ricordiamo essere non tanto un altro tipo di contratto quanto uno speciale regime di orario di lavoro.

 

Tra le novità introdotte dal DL, troviamo l'abrogazione della distinzione tra:

  • Part time orizzontale: ossia quando il lavoratore svolge l'attività lavorativa tutti i giorni ma con orario ridotto;

  • Part time verticale: quando l'attività è svolta con orario full time ma solo per alcuni giorni a settimana;

  • Part time misto quando il dipendente lavora una settimana, un mese, o un giorno con part time verticale e orizzontale.

Tale semplificazione però è solo formale, in quanto nell'articolo 5, comma 2 del DL la norma conferma come nel contratto di lavoro parziale, occorra indicare la durata della prestazione lavorativa, dell'orario, del giorno, settimana e anno, in cui questa deve essere svolta dal dipendente.

 

Alla luce di ciò, la distinzione tra part time orizzontale, verticale e misto è stata abolita ma deve essere comunque riportata in forma scritta sul contratto di lavoro individuale.

 

Contratto a tempo parziale 2020: lavoro supplementare e straordinari

Il Decreto Legge 81/2015 lavoro part time che ha abrogato il Dl 61/2000, ha introdotto un'altra importante novità che riguarda il lavoro straordinario e supplementare svolto dal dipendente oltre l'orario di lavoro previsto e fissato dal contratto individuale. 

 

Lavoro supplementare nel part time: La novità prevede che il datore di lavoro possa richiedere al lavoratore dipendente di effettuare gli straordinari o lavoro supplementare al normale orario di lavoro, anche se questi non sono regolati dalla contrattazione collettiva.

 

Ciò significa che se da una parte il nuovo decreto conferma la possibilità che i CCNL possano regolamentare il lavoro supplementare, ovvero, il numero massimo di ore oltre il normale orario di lavoro part time dall'altro riconosce tale opportunità anche qualora manchi una specifica regolamentazione.

 

In particolare, in base alle nuove regole il lavoro supplementare può essere richiesto dal datore di lavoro fino ad un massimo del 25% delle ore settimanali fissate dal contratto.

Per ciascuna ora di lavoro supplementare il dipendente part time ha diritto ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale e può comunque rifiutarsi solo se il diniego è avallato da compravate esigenze di salute, familiari, lavorative o professionali.

 

Straordinari nel contratto a tempo parziale: il nuovo decreto 81/2015 consente lo svolgimento degli straordinari, ossia, di quelle ore lavorate in più rispetto all'orario normale di lavoro e a quelle di lavoro supplementare, non solo per il part time verticale e misto, come prevedeva il DL 61/2000 ma anche ai lavoratori con contratto a tempo parziale orizzontale. 

 

Nuove clausole elastiche e flessibili: quali e cosa sono?

L'articolo 6 commi 4-6 del DL 81/2015 introduce le nuove clausole elastiche lavoro part time che inglobano le clausole flessibili. 

Cosa sono le clausole elastiche e flessibili?

  • Clausole flessibili prevedono la possibilità di modificare l'orario di lavoro part time orizzontale, verticale e misto.

  • Clausole elastiche prevedono la possibilità di aumentare il numero delle ore di lavoro rispetto a quelle fissate originariamente dal contratto a tempo parziale, nei rapporti di part-time verticale o misto.

Pertanto, le nuove clausole elastiche consentono di effettuare variazione di orario e durata della prestazione lavorativa, previo accordo scritto tra le parti. Tale accordo per essere legale, deve essere certificato dinanzi ad una delle commissioni indicate dall'art.76 del D.Lgs n. 276/2003 e deve indicare le seguenti disposizioni:

  • Giorni di preavviso n.2 per il datore di lavoro che deve comunicare una variazione al lavoratore;

  • Condizioni e modalità con cui può essere esercitata la modifica della collocazione temporale della prestazione o della variazione in aumento all'orario fissato da contratto.

  • Limite massimo con cui è consentito l'aumento della prestazione lavorativa: soglia a 25% rispetto alla normale prestazione annua part time.

Oltre a questo, l'articolo 6 comma 6 dispone che le clausole elastiche non previste dal CCNL, debbono essere in forma scritta e certificate, e nella fase di certificazione, il lavoratore può essere assistito da un sindacalista, da un avvocato o consulente del lavoro.

 

A chi spetta il part time nel 2020? Quando e priorità:

La possibilità dei lavoratori di vedersi riconosciuta la trasformazione del contratto di lavoro da full time, ossia, a tempo pieno, a part time ma anche viceversa, non solo è stata confermata dal nuovo decreto ma è stata addirittura ampliata in talune circostanze.

 

A chi spetta il part time 2020 e quando? Secondo le nuove disposizioni, il diritto alla trasformazione del lavoro da full time a part time e viceversa, già riconosciuta ai dipendenti affetti da malattie oncologiche, viene esteso anche ai casi di "gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita".

 

Per cui oltre ai dipendenti disabili affetti da patologie oncologiche, il diritto al part time, è riconosciuto anche a chi è affetto da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti. Putroppo però, non si è ancora ben capito, quali sono effettivamente le malattie ora incluse dalla nuova normativa e quali invece ne sono escluse, infatti, se si prende alla lettera la norma, rimarrebbero escluse patologie gravissime ma stabilizzate come la sordità, la cecità, le poliomeliti, le pare e tetraplegie, ecc, per le quali è comunque assodata la compromissione allo svolgimento dell'attività lavorativa.

 

Priorità nel trasformare il contratto da full time a tempo parziale: il decreto 81/2015 amplia la platea dei beneficiari al diritto di trasformare il contratto da tempo pieno a part time per due categorie di lavoratori che sono:

  • Coniuge, figli, genitore di una persona affetta da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti.

  • Lavoratore che assiste una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa e con disabilità grave ai sensi della legge 104, per cui invalidità al 100%. La nuova normativa, in questo caso, annovera come requisito di priorità per ottenere il part time, per chi assiste una persona malata grave i seguenti requisiti e condizioni:

    • La persona che si assiste deve avere una totale e permanente inabilità lavorativa;

    • Deve avere un'invalidità pari al 100%;

    • Deve essere una persona con handicap grave ai sensi della legge 104/1992;

    • Deve essere in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, sono esclusi però, pur essendo titolari di indennità di accompagnamento, chi non è in grado di deambulare autonomamente, i minori titolari di indennità di frequenza, sordi e ciechi.

  • Genitori con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 104;

  • Priorità per il dipendente che ha trasformato il tempo pieno a parziale, nelle assunzioni a contratto full time con le stesse mansioni.

Vedi anche: obbligo assunzione invalidi 2020.

 

Novità Congedo parentale e part time:

Il comma 7 del decreto 81/2015 introduce la possibilità e la priorità, per il lavoratore di richiedere al datore di lavoro, per una sola volta, di fruire al posto del congedo parentale, il part time per tutto il periodo corrispondente, con una riduzione dell'orario di lavoro non superiore al 50%. 

 

Pertanto, il lavoratore piuttosto che richiedere un congedo parentale retribuito 30% e senza retribuzione, a seconda dei casi, può chiedere la trasformazione del contratto di lavoro da full time a tempo parziale. 

Congedo papà dal 2020 spettano 7 giorni.

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