La guida alla legge 104

Legge 104 agevolazioni fiscali disabili: nuova guida Agenzia Entrate

Legge 104, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova guida aggiornata per ricapitolare quali sono le misure fiscali a sostegno delle persone disabili

Legge 104 agevolazioni fiscali disabili: nuova guida Agenzia Entrate

Legge 104 nuova guida Agenzia delle entrate

 

In questo momento di estrema difficoltà economica per tutta la popolazione italiana colpita dalla pandemia Covid-19 e dai suoi disastrosi effetti economici, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una nuova guida aggiornata per ricapitolare quali sono le misure fiscali a sostegno delle persone più vulnerabili, ossia quelle con disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.

 

Il documento composto da una quarantina di pagine si sofferma in particolar modo sulle agevolazioni per il settore auto (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) senza tuttavia trascurare le detrazioni per i figli a carico, le spese sanitarie, l’IVA ridotta per l’acquisto di ausili tecnici ed informatici e l’eliminazione delle barriere architettoniche, solo per citarne alcune.

 

Legge 104, agevolazioni per il settore auto: beneficiari

La Legge 104 prevede una serie di agevolazioni fiscali per i disabili per il settore auto, come l’esenzione Irpef, l’Iva al 4%, l’esenzione bollo e l’esenzione dell’imposta di trascrizione.  

 

Non tutti i disabili possono usufruirne, vediamo nel dettaglio chi sono i beneficiari:

  • non vedenti e sordi;

  • disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;

  • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

  • disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore. I verbali di invalidità e di handicap hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni.

 

L’Agenzia delle entrate specifica che le agevolazioni previste per il settore auto sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

 

Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.

 

Agevolazioni disabili settore auto: per quali veicoli?

Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli:

  • autovetture. Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

  • autoveicoli per il trasporto promiscuo. Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

  • autoveicoli specifici. Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

  • autocaravan. Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente;

  • motocarrozzette. Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

  • motoveicoli per trasporto promiscuo. Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente;

  • motoveicoli per trasporti specifici. Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar”, che possono essere condotte senza patente.

 

L’agevolazione può essere riconosciuta invece per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

 

Disabili, agevolazioni settore auto: detrazione Irpef del 19%

Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef pari al 19% del costo sostenuto, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

 

La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto).

 

Prevista la detrazione Irpef anche per le spese di riparazione del mezzo, con l’esclusione dei costi di ordinaria manutenzione e dei costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

 

Legge 104, agevolazioni settore auto: agevolazione Iva al 4%

Sconto Iva al 4%, anziché al 22% per i disabili sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:

  • 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;

  • 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;

  • di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

 

L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:

  • all’acquisto contestuale di optional;

  • alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata);

  • alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.

L’aliquota agevolata del 4% si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto) e può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

 

Legge 104, auto: altre agevolazioni

Le agevolazioni fiscali per i disabili non si limitano all’acquisto o alla riparazione del mezzo ma riguardano anche l’esenzione permanente del pagamento del bollo, ma con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).

 

Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone disabili, rispetto a quelle indicate all’inizio del presente capitolo. E’ quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.

 

Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi.

 

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà. L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

 

Detrazioni per figli disabili a carico

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico si ha diritto all’ulteriore importo di 400 euro rispetto alle normali agevolazioni previste per i figli a carico.

 

Spettano dunque le seguenti detrazioni Irpef:

  • 1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni;

  • 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

 

Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

 

Agevolazioni spese sanitarie e mezzi di ausilio

Spese disabili deducibili 2020: sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile:

 

A) Le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali);

 

B) Le spese di “assistenza specifica” per:

  • l’assistenza infermieristica e riabilitativa;

  • le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona);

  • le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.

Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%. In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

 

Detrazione spese per assistenza personale

Previste anche agevolazioni per l’assistenza personale. Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana.

 

La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.

 

La detrazione delle spese sostenute per l’assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire di un’altra agevolazione: la deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane). Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di 1.549,37 euro.

 

Agevolazioni per acquisto mezzi di ausilio e sussidi tecnici informatici

Per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili, si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%).

 

Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:

  • servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie);

  • protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica;

  • apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi;

  • poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione;

  • prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.

L’aliquota IVA ridotta al 4% si applica anche per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap, oltre alla detrazione Irpef del 19%. E’ agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera.

 

Altre agevolazioni per i non vedenti

La categoria dei non vedenti beneficia di ulteriori agevolazioni come la detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida, una sola volta in un periodo di quattro anni, e la detrazione forfettaria delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida. Essa è pari a 516,46 euro fino al periodo d’imposta 2018.

 

Dal 2019 la detrazione è elevata a 1.000 euro, nei limiti di spesa di 510.000 euro per l’anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021.

 

Prevista anche l’aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di prodotti editoriali.

 

Eliminazione delle barriere architettoniche

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:

  • 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2019;

  • 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2020.

 

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

  • quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);

  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104.

La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

 

Agevolazioni polizze assicurative, successioni e donazioni

In generale, sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.

 

Dal 2016 l’importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave (come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), che coprono il rischio di morte è stato elevato da 530 a 750 euro.

 

Inoltre, per le successioni e donazioni la normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave.

 

In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.

 

Inoltre, al verificarsi di determinate condizioni, la legge n. 112 del 22 giugno 2016 ha previsto l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave.

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