La riforma

Legge di Bilancio 2021 novità fiscali: assegno unico, credito imposta

Al centro della Manovra le misure fiscali, con l’assegno unico che segna l’inizio della Riforma fiscale, ma anche stabilizzazione del cuneo fiscale e bonus

Legge di Bilancio 2021 novità fiscali: assegno unico, credito imposta

La legge di Bilancio 2021 ha terminato il suo iter in Parlamento ed è diventata legge.

 

Maggioranza ed opposizione si sono trovati a discutere di importanti misure, studiate ad hoc per affrontare e superare questa difficile situazione che si è venuta a creare con l’emergenza Coronavirus. Al centro del provvedimento le misure fiscali, con l’assegno unico che segna l’inizio della Riforma fiscale.

 

Vediamo insieme tutti gli interventi in materia fiscale contenuti nella Manovra 2021, grazie al quadro di sintesi della Documentazione per l’esame parlamentare.

 

Legge di Bilancio 2021, le misure fiscali: 

La Legge di Bilancio 2021 getta le basi della Riforma fiscale voluta dal ministro dell’Economia Gualtieri, istituendo un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi, cui sono destinate altresì, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

 

Primo passo della Riforma del Fisco è l’assegno unico universale e i servizi alla famiglia, con la Manovra 2021 che stanzia una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022.

 

Con riferimento agli interventi in tema di tassazione sul lavoro e delle persone fisiche, la legge di Bilancio 2021 prevede:

  • la stabilizzazione del cuneo fiscale (bonus Irpef), ossia della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, inizialmente per il solo secondo semestre 2020, dal decreto Rilancio (articolo 3);

  • per l'anno 2021, l'esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (articolo 8);

  • la proroga per l'anno 2021 del bonus casa, in particolare delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici (articolo 12) e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (articolo 13);

  • la limitazione della cd. cedolare secca al 21 per cento sulle locazioni brevi al caso di destinazione di non più di quattro appartamenti per periodo d'imposta, presumendosi altrimenti l'esercizio di impresa a fini fiscali (articolo 100).

 

Relativamente alla tassazione delle persone giuridiche il disegno di legge:

  • modifica il regime fiscale dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative, consentendo di ridurre dal 26 al 12,5 per cento la ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, ma anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale (articolo 9);

  • detassa il 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, dal 1° gennaio 2021, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (articolo 10);

  • prevede che agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in conformità alla disciplina europea e a specifiche condizioni, non si applichi la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti, e le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti non concorrono a formare il reddito (articolo 110);

  • inserisce la società Sport e Salute S.p.a. nell'ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (articolo 201).

 

Legge di Bilancio 2021: tutti i crediti d’imposta

Bonus Irpef e Bonus casa tra le misure fiscali contenute nella Manovra finanziaria 2021, ma anche crediti d’imposta che vengono introdotti, prorogati, rimodulati o innovati dal disegno di legge in esame. Si citano al riguardo:

  • la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo; articolo 28);

  • la proroga per le annualità 2021 e 2022 del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19), con la differenziazione della misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato (articolo 32);

  • la proroga al 31 dicembre 2021 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (articolo 36);

  • la proroga al 30 giugno 2021 di alcuni crediti di imposta per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (articolo 42);

  • per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021, la possibilità per il soggetto risultante dall'operazione straordinaria di trasformare in credito d'imposta una quota di attività; per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica), previo pagamento di una commissione (articolo 39);

  • il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, del credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), nonché del credito d'imposta per le testate edite in formato digitale (articolo 101, commi 1-3);

  • l'incremento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo e delle aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione (tax credit cinema), modificandone la disciplina per garantire maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime (articolo 97);

  • la proroga al 2022 della disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, con modifiche intese ad estendere l'ambito applicativo della misura; del credito d'imposta in formazione 4.0; del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, con potenziamento e la diversificazione delle aliquote agevolative, incremento delle spese ammissibili ed estensione dell'ambito applicativo (articolo 185);

  • la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l'anno 2021. Si anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021 (articolo 195).

 

Manovra 2021: tassazione trasporti e fiscalità ambientale

La legge di Bilancio 2021 interviene anche sulla tassazione del settore dei trasporti. In particolare:

  • integra la disciplina fiscale in materia di operazioni assimilate alle esportazioni specificando i requisiti che consentono di evitare l'imposizione dell'IVA alle operazioni riguardanti la cessione di navi (articolo 127);

  • in ragione delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, per il solo anno 2020 sono considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA di specifiche operazioni, quelle che rispettavano tale requisito nel 2019 (articolo 128).

 

Per quanto concerne la fiscalità ambientale, novità per la plastic tax e la sugar tax. In particolare:

  • si riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi sede nelle zone economiche ambientali - ZEA che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni Crediti d'imposta Tassazione del settore dei trasporti Fiscalità ambientale 10 2021 e 2022 (articolo 139);

  • è modificata la plastic tax, al fine tra l'altro di introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l'imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall'imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle dogane, differire al 1° luglio 2021 l'entrata in vigore dell'imposta. Si rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente (articolo 189);

  • si modifica la disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. sugar tax) estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e differendo la decorrenza al 1° luglio 2020 (articolo 190).

 

Legge di Bilancio 2021: giochi pubblici e tax compliance

Il premier Giuseppe Conte ha più volte dichiarato di voler sostenere un Piano cashless per incentivare i pagamenti digitali, mettendo in atto una serie di interventi che vanno dalla Lotteria degli scontrini al cashback o bonus bancomat.

 

In materia di giochi pubblici la legge di Bilancio 2021:

  • modifica la disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico;

  • modifica anche le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l'altro, le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale (articolo 194);

  • fissa un nuovo termine per l'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023. Si stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 possa essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. Si consente di pagare la quota residua per la copertura dell'intero ammontare del canone di proroga con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022 (articolo 205).

 

 Per quanto concerne la tax compliance e gli adempimenti dei contribuenti:

  • si amplia la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo e che non sia iniziata un'attività di controllo alla data di sottoscrizione dell'accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell'accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante (articolo 196);

  • si allineano, per i contribuenti minori, i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell'imposta (semplificazione fiscale); si stabilisce che per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere (addio all’esterometro dal 2022); si estende al 2021 l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria; si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA; si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell' IRAP (articolo 197);

  • si chiarisce che per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto (articolo 198);

  • si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e si differisce l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 (articolo 199).

 

Manovra 2021: altre misure fiscali

La legge di Bilancio 2021 prevede anche altri interventi importanti in materia fiscale come alcuni cambiamenti nell’assetto, finanziamento e compiti dell’amministrazione finanziaria (Guardia di finanza, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS)) e nel settore delle accise e delle Dogane.

 

Inoltre, la Manovra 2021 abroga le seguenti imposte:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), con previsione di meccanismi di ristoro per le Regioni (articolo 109);

  • l'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer (articolo 200).

 

Si segnala, infine, che l'articolo 108 modifica la disciplina delle operazioni escluse dal campo dell'IVA, ai fini della definizione della procedura d'infrazione n. 2008/2010, per violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2, 9 della direttiva IVA (2006/112/CE).

 

Con riferimento alla tassazione degli enti territoriali si segnalano le modifiche all'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), volte a escludere dall'applicazione della stessa le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni (articolo 155).

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