Manovra Correttiva di aprile: quali sono state le novità introdotte?

Manovra Correttiva, ecco le novità fiscali previste dal decreto 50/2017 cd. Manovrina detrazioni IVA split payment professionisti locazioni liti e ACE

Redazione
di Redazione
13 aprile 2019 10:50
Manovra Correttiva di aprile: quali sono state le novità introdotte?

La Manovra Correttiva dei conti pubblici, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 aprile, pertanto, da tale data entrano in vigore diverse ed importanti novità fiscali.

Il decreto-legge 50/2017, contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", prevede, infatti, delle modifiche alla normativa sulla detrazione IVA, l'estensione dello split payment ai professionisti finora esclusi, le novità sulle locazioni brevi con l'arrivo della cd. Tassa Airbnb, la stretta sull'ACE che cambierà la misura dell'acconto dei tributi che i contribuenti dovranno versare, il condono liti fiscali pendenti ecc.


Vediamo quindi di fare una sintesi circa le principali novità entrate in vigore il 24 aprile 2017 per effetto del decreto 50/2017.

 

Manovra correttiva: novità sulle detrazioni IVA

Con la pubblicazione in GU della Manovra Correttiva, entra in vigore la nuova scadenza per fruire della detrazione IVA.

 

Il decreto 50/2017, infatti, all'articolo 2, pone la modifica degli articoli 19, comma 1 e articolo 25, comma 1, Dpr 633/72, cambiando di fatto il termine di decadenza per esercitare il diritto alla detrazione IVA di beni e servizi acquistati o importati.

 

Finora, infatti, il diritto alla detrazione poteva essere esercitato al massimo con la dichiarazione IVA del 2° anno successivo a quello in cui era sorto il diritto, ora, invece, la manovrina di aprile, ha stabilito che la scadenza entro la quale il contribuente può esercitare tale diritto è al massimo entro la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto il diritto stesso.

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Un'altra novità introdotta dalla Manovra e che riguarda sempre un nuovo termine e gli acquisti, è la nuova scadenza per la registrazione degli acquisti: sulla base delle nuove disposizioni, infatti, le fatture di acquisto devono essere annotate nell'apposito registro prima della liquidazione periodica ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale dell'anno in cui è stata ricevuta la fattura e con riferimento al medesimo anno.

Ecco invece le novità legge di Bilancio 2019 e sul reddito di cittadinanza requisiti e domanda.

 

Manovrina correttiva: estensione split payment ai professionisti

Il decreto 50/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha previsto all'articolo 1, l'estensione dello Split payment professionisti, modificando di fatto l'articolo 17-ter, Dpr 633/1972 con l'abrogazione della norma che prevede la non applicazione del meccanismo ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

 

In base a questa novità, a partire dal 1° luglio 2017, i professionisti che fatturano alla Pubblica Amministrazione, dovranno anche loro applicare la scissione dei pagamenti IVA e consentire alla PA, il versamento dell'IVA fatturata al loro posto.

Per applicare lo split payment dal 1° luglio, un professionista dovrà emettere la fattura elettronica con l'apposita dicitura "scissione dei pagamenti" se fattura oltre che allo 

  • Stato;

  • organi statali ancorché dotati di personalità giuridica;

  • enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti;

  • Camere di Commercio;

  • Istituti universitari;

  • ASL e degli enti ospedalieri;

  • enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;

  • enti pubblici di assistenza e beneficienza;

  • enti di previdenza;

  • consorzi tra questi costituiti.

anche a:

  • società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri

  • società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni

  • società a loro volta controllate, direttamente o indirettamente, dalle società indicate nei due punti precedenti

  • società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.

Un successivo decreto del Mef ha poi fissato le disposizioni di attuazione del cd. Split payment professionisti abolito poi per effetto del decreto Dignità.

 

Compensazioni: obbligo visto di conformità crediti sopra i 5.000 euro

Per effetto del decreto 50/2017, entra in vigore il nuovo limite sulle compensazioni con apposizione del cd. visto di conformità.

Dal 25 aprile 2017, infatti, il limite oltre il quale i crediti di imposte sui redditi + addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive e Irap possono essere usati in compensazione previa apposizione del visto di conformità crediti sulla dichiarazione, passa da 15.000 a 5.000 euro.

Qualora la compensazione avvenga senza visto di conformità o in mancanza della sottoscrizione alternativa, l'Amministrazione finanziaria, dovrà recuperare il credito compensato indebitamente insieme agli interessi e alle sanzioni.
Tali disposizioni, valgono anche per i crediti IVA.


I soggetti titolari di partita Iva, interessati a compensare il credito IVA, devono utilizzare obbligatoriamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito, prima invece l'obbligo scattava per quelli sopra i 5mila euro annui.

Stesso obbligo esteso anche alle compensazioni dei crediti di imposte sui redditi e alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap e dei crediti da indicare nel quadro Ru della dichiarazione dei redditi.
La Manovra, inoltre, preclude la possibilità di sfruttare la compensazione per il pagamento degli importi dovuti a seguito della riscossione coattiva delle somme oggetto di atti di recupero dei crediti d'imposta non spettanti.

Novità anche per la compensazione F24 con obbligo Fiscoline.


Manovra correttiva: cedolare secca 21% locazioni brevi Airbnb

La Manovra Correttiva, introduce una nuova normativa riguardante le locazioni brevi.

Per prima cosa il decreto 50/2017, spiega che per locazioni brevi devono intendersi:

i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online

A partire dai contratti di locazioni brevi stipulati a partire dal 1° giugno 2017, i redditi da essi derivati, si applicheranno le norme relative alla cedolare secca sugli affitti con aliquota del 21% in caso di opzione.
La stessa disposizione si applica anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti di comodato non gratuito, stipulati alle stesse condizioni previste per le locazioni brevi.
Per quanto riguarda la famosa tassa Airbnb, diciamo subito che è tutto vero, ma che non si tratta di una tassa quanto di nuove disposizioni e nuovi obblighi:

  • A partire dal 1° giugno 2017, gli intermediari immobiliari che mettono in contatto persone che ricercano una casa vacanza con i proprietari dell'immobile da affittare, anche se ciò avviene tramite portale web e quindi online, dovranno trasmettere obbligatoriamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei contratti conclusi grazie al loro intervento.

  • In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, è prevista una sanzione da 250 a 2mila euro che può però essere ridotta del 50% se la trasmissione avviene poi entro 15 giorni dopo la scadenza.

  • Se gli intermediari incassano il canone di locazione, diventano automaticamente sostituti d'imposta, e pertanto devono provvedere ad applicare al momento del pagamento una ritenuta del 21%. Tale ritenuta di cedolare secca, deve essere poi anche versata e poi certificata al proprietario dell'immobile tramite emissione e rilascio della certificazione unica. 

  • Nel caso in cui non si esercitati l'opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

La disposizioni attuative del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi saranno spiegate successivamente con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Dal 2019 è in vigore anche la cedolare secca immobili commerciali 2019.

 

Condono liti fiscali pendenti nella Manovrina:

Nella Manovrina di aprile spazio anche alla nuova rottamazione liti fiscali pendenti, ossa, una nuova sanatoria o condono per le controversie tributarie.
In particolare, fruiscono della definizione agevolata le liti pendenti con costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2016 dell'Agenzia delle Entrate in ogni stato e grado di giudizio, ivi comprese quelle arrivate in cassazione o rinviate.

Per fruire del condono liti pendenti 2017, il contribuente deve provvedere ad inviare l'apposito modulo domanda entro il 30 settembre 2017 e poi pagare tutti gli importi richiesti dall'atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, fatta eccezione delle sanzioni relative al tributo e degli interessi di mora.
Se poi la lite pendente riguarda SOLO gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, per chiudere la lite è dovuto il 40% degli importi mentre se la controversia riguarda SOLO le sanzioni relative a tributi oggetto della lite, non è dovuto alcun importo se gli stessi tributi sono stati definiti anche in modo diverso dalla chiusura agevolata.
Invece, in caso di controversia relativa solo alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata.
L'importo condonato, può essere pagato in un'unica soluzione o a rate, entro le seguenti scadenze:

  • 30 settembre 2017: pagamento in un'unica soluzione;

  • 30 settembre 2017: scadenza prima rata, si paga il 40% del totale delle somme dovute;

  • 30 novembre 2017: scadenza seconda rata, si paga un ulteriore 40%;

  • 30 giugno 2018: scadenza pagamento della terza ed ultima rata, si paga il restante 20%.

 Lo sai che dal 2019 partirà la pace fiscale? Ecco pace fiscale cos'è e come funziona e rottamazione liti pendenti 2019.

 

Manovra correttiva: modifiche al calcolo base imponibile Ace 

La Manovra Correttiva 2017 all'articolo 7, dispone anche alcune modifiche al calcolo della base imponibile ACE, aiuto alla crescita economica.

Tali modifiche che riguardano nello specifico l'articolo 1, commi 2, 5 e 6-bis, Dl 201/2011, prevedono che a partire dal 2017, per cui gli effetti si faranno sentire già quest'anno con la dichiarazione Redditi 2017 per il calcolo acconti 2018, le imprese tengano già conto delle nuove regole per il calcolo della base imponibile Ace.

In particolare, viene previsto che ai fini di calcolo della base ACE, si debba tenere conto solo degli incrementi netti del patrimonio degli ultimi 5 anni, ossia quelli dell’anno in cui si effettua il calcolo ed i 4 anni precedenti.

Facciamo un esempio pratico: la società Alfa, deve calcolare l’ACE 2017 e per farlo deve conteggiare solo le movimentazioni del quinquennio 2013-2017 mentre prima avrebbe dovuto farlo tenendo conto delle movimentazioni dal 2011 al 2017.

Per i soggetti IRPEF, il D.L. 50/2017 stabilisce che:

  • dal 2016, modello Redditi 2017: ai fini di incremento del capitale proprio, si deve tenere conto della differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010;

  • dal 2017, modello Redditi 2018 e fino al 31/12/2019, l'incremento del capitale proprio, deve tenere conto della differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto 31/12 del 5° periodo d’imposta precedente a quello di applicazione dell'ACE.

Vuoi conoscere le ultime novità per l'IRPEF 2019?

Per i soggetti IRES:

  • Obbligo ricalcolo acconto Ires 2017: i contribuenti Ires devono ricalcolare l'imposta tenendo conto dei soli incrementi del quinquennio 2012-2016, quale base di calcolo con il metodo storico o eventualmente, con il metodo previsionale.

Per le Imprese individuali e società di persone:

  • per il 2016, l'incremento di capitale proprio, deve tenere conto della differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;

  • dal 2017 al 2019, si deve tenere conto della differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del 5° periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica l'Ace.

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