Mobilità Ordinaria Inps 2019: cos'è e come funziona e quando spetta

Mobilità Ordinaria Inps è un’indennità proroga sotto forma di mobilità in deroga 2019 ecco cos'è e come funziona, la durata, domanda e la procedura

Redazione
di Redazione
9 ottobre 2019 12:35
Mobilità Ordinaria Inps 2019: cos'è e come funziona e quando spetta

La Mobilità Ordinaria Inps come forma di ammortizzatore sociale a sostegno del reddito dei lavoratori licenziati collettivamente a causa della crisi economica, è stata modificata con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità del 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni recanti “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, prevedendo un alternativo sistema di protezione e sostegno ai lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro, ovvero l’indennità ASpI e mini ASpI 2014, cfr. circolare INPS n.42/2012.

 

La Riforma degli Ammortizzatori Sociali, legge Fornero ha previsto in altre parole l’abrogazione a partire dal 1 gennaio 2017, dei seguenti trattamenti:

  • indennità di mobilità;

  • speciale di disoccupazione per l’edilizia;

  • disoccupazione per l’edilizia.

La riforma del Lavoro Jobs Act di Renzi, ha invece disposto che a partire dal 1° gennaio 2017, l'indennità di mobilità, sia sostituita dall'indennità NASPI.

Per tutte le informazioni, leggi anche: cos'è e come funziona la Naspi 2019.

 

Però sia la scorsa che la nuova legge di Bilancio 2019 ne ha disposto la proroga.

In base alle ultimissime novità 2019 infatti:

  • l'INPS con il messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019, l’INPS ha provveduto a rendere ufficiale la proroga mobilità in deroga 2019 per effetto della Legge di Bilancio 2019 per coloro che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, per la durata di 12 mesi.

In base al nuovo decreto ammortizzatori sociali, pertanto la mobilità in deroga 2019 è concessa:

  • dalla Regione senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga.

  • a coloro che hanno terminato la fruizione del trattamento di mobilità ordinaria o in deroga tra il 22 novembre 2017 ed il 31 dicembre 2018;

Durata massima mobilità in deroga per Lavoratori è di 12 mesi.

 

Mobilità Ordinaria abolita al suo posto la Naspi 2019:

A decorrere dal 2013 fino al 2016, anno di entrata a regime dei nuovi ammortizzatori sociali, per la mobilità ordinaria è previsto un periodo di applicazione della norma transitoria della norma al fine di arrivare al 2017 all’abrogazione definitiva della mobilità ordinaria così come prevista dagli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che disciplinano rispettivamente: la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.

Per cui per lavoratori licenziati a partire dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria ma beneficeranno in base alla sussistenza di specifici requisiti, esclusivamente dell’indennità di disoccupazione (ASpI) o della mini AspI, anche se provenienti da una procedura di licenziamento collettivo.

Il regime transitorio, prevede che per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre del 2016 una graduale riduzione della durata dell’indennità.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014 procederà poi, insieme alle Organizzazioni sindacali più rappresentative, a verificare la corrispondenza del regime transitorio della mobilità ordinaria con le reali prospettive economiche ed occupazionali riferite al 2014, proponendo, ove necessarie eventuali iniziative di sostegno economico ai lavoratori licenziati e prevedendo inoltre l’applicazione del criterio della data di licenziamento del lavoratore.

  • Mobilità Ordinaria 2013 - 2014 periodo transitorio del trattamento di mobilità ordinaria: per questo biennio rimangono invariati i principi di applicazione, requisiti e durata, ovvero le stesse modalità operative attualmente in vigore per il suddetto istituto fino al 31 dicembre 2014.

  • Mobilità Ordinaria 2015 - 2016: dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, la durata della prestazione di mobilità subirà le riduzioni come evidenziate nella tabella, salvo gli esiti della predetta ricognizione di cui al citato art. 2, comma 46 bis, legge 134 del 2012. 

  • Dal 2017 in poi quindi anche nel 2019, la mobilità ordinaria è abolita e sostituita dalla Naspi 2019.

Nel 2019, la Legge di Bilancio 2019 ha previsto la proroga mobilità in deroga per chi ha terminato la moblità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018.

 

Mobilità Ordinaria: requisiti

Durante il periodo transitorio, 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2016, la durata della mobilità non può essere superiore all’anzianità aziendale maturata dal lavoratore, rimangono invariati le condizioni e i Requisiti oggettivi e soggettivi del lavoratore che beneficia del trattamento come per esempio l’obbligo di presentazione della domanda entro i termini decadenziali di 68 giorni dalla data del licenziamento.

L’INPS con la Circolare n.2 del 7 gennaio 2013, ha confermato l’estensione del trattamento dell’indennità di mobilità ad 

altri settori di attività come il commercio, il turismo e la vigilanza, in particolare:

imprese esercenti attività commerciali, con più 50 dipendenti fino a 200.

agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti.

imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

imprese di trasporto aereo, a prescindere dal numero di dipendenti.

imprese del sistema aeroportuale, a prescindere dal numero di dipendenti.

 

Mobilità ordinaria: pagamento indennità anticipata

La norma sulla mobilità prevede, previa richiesta del lavoratore e verifica dei requisiti da parte dell’INPS, la possibilità di ottenere l’erogazione complessiva ed in unica soluzione dell’indennità spettante ai lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1 gennaio 2013. Il pagamento dell’intera prestazione, potrà essere pertanto accettata a tutti gli aventi diritto che abbiano presentato domanda di anticipazione a partire dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge di riforma per cui le domande già presentate dovranno essere riesaminate d’ufficio dal 1 gennaio 2013.

 

Mobilità Ordinaria: Dichiarazione immediata disponibilità (DID)

La dichiarazione di immediata disponibilità (DID) che doveva essere sottoscritta da tutti i lavoratori in mobilità presso il Centro per l’impiego, non è più obbligatoria per le domande di indennità di mobilità ordinaria dal 18 luglio 2012.

 

Mobilità Ordinaria: motivi di interruzione pagamento

La Legge di Stabilità, con l’articolo 4, comma 41, ha provveduto ad indicare i casi e i motivi che possono far decadere non solo il pagamento dell’indennità di mobilità ma anche di tutti gli aiuti finanziari collegati allo stato di disoccupazione o inoccupazione. I casi per cui si verifica la decadenza del trattamento sono per i lavoratori che:

  • si rifiutano di partecipare a iniziative di politiche attive di lavoro proposte dai centri per l’impiego o non vi partecipino regolarmente senza un giustificato motivo.

  • non accettano un’offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità cui hanno diritto.

Il comma 42 del predetto articolo specifica che la predetta decadenza della prestazione con la conseguente cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità, cessazione immediata del pagamento dell’indennità con il recupero delle somme non spettanti per un determinato periodo, viene meno qualora la formazione e il corso abbiano luogo ad una distanza di più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque non sia raggiungibile dai lavoratori con mezzi di trasporto pubblici mediamente in 80 minuti.

 

Mobilità Ordinaria Inps: 

L’indennità di Mobilità con la Riforma Fornero degli Ammortizzatori Sociali cambia definitivamente volto con l’entrata a regime della nuova ASpI e mini ASpI, fino a questa data la mobilità ordinaria seguirà un percorso a regime transitorio che avrà inizio già dal 2013 e procederà a piccoli passi e con piccole variazione al fine di garantire e mantenere specifica tutela e sostegno ai lavoratori licenziati collettivamente a seguito della crisi economica.

Pertanto, nel biennio 2013 e 2014, il trattamento della mobilità ordinaria rimarrà invariata rispetto al regime attuale della norma garantendo: un’indennità sostitutiva della retribuzione per un determinato periodo e un più facile reinserimento del mondo del lavoro.

 

Cos’è e come funziona?

La mobilità è uno degli strumenti previsti dagli ammortizzatori sociali a sostegno di determinate categorie di lavoratori che a causa di un licenziamento collettivo perdono involontariamente il posto di lavoro. Nel periodo transitorio, la mobilità ordinaria, manterrà la sua connotazione di prestazione economica per determinate categorie di lavoratori, compresi i nuovi settori che dal 2013 spetta l’indennità, quali commercio, il turismo, la vigilanza, il trasporto aereo e portuale.

  

Cosa significa essere iscritto alle liste di mobilità?

Quando a seguito della crisi economica, l’azienda è costretta per problemi economici a licenziare una certa quota di lavoratori, apre la cd. procedura di mobilità, ovvero, una sorta di procedura preludio al licenziamento collettivo dei lavoratori che serve a rendere meno critica la perdita immediata del lavoro e quindi della retribuzione. Infatti, tale procedura consente al lavoratore licenziato, in presenza di determinati requisiti, di accedere all’indennità di mobilità, ovvero, un sostegno economicosostitutivo alla retribuzione con la conseguente attivazione di iniziative ad hoc per favorire la sua rioccupazione, ad esempio:

  • con il passaggio dei lavoratori licenziati da aziende in crisi ad altre che hanno bisogno di manodopera

  • con sgravi fiscali alle aziende che assumono lavoratori appunto iscritti alle liste di mobilità

  • con una politica di colloqui mirati e corsi di riqualificazione al fine di rendere più agevole il reinserimento dei lavoratori sul mercato del lavoro

La mobilità come strumento di ammortizzatore sociale è finanziata dallo Stato e dalle imprese, in quanto,  per ogni lavoratore posto in mobilità, le imprese generalmente devono versare all’Inps un contributo calcolato in proporzione all’indennità mensile di mobilità spettante al lavoratore.

 

Mobilità ordinaria requisiti aziende:

Le aziende e imprese che dal 1 gennaio 2014 possono avviare e attivare la procedura di mobilità, ovvero, di licenziamento collettivo, sono:

  • Imprese con più di 15 dipendenti già in Cassa integrazione guadagni straordinaria, CIGS: che, nel corso del programma di risanamento, dichiarano di non poter garantire il reinseriemento di tutti o in parte dei lavoratori sospesi e di non poter attivare misure alternative al licenziamento

  • Imprese che occupano più di 15 dipendenti inclusi apprendisti e contratti di formazione: che, in seguito a una riduzione o trasformazione dell’attività o di lavoro, decidono di ricorrere al licenziamento collettivo

  • Imprese che occupano più di 15 dipendenti: che intendono ricorrere al licenziamenti collettivi per la cessazione dell’attività

  

Mobilità ordinaria per licenziamento collettivo:

Un’azienda che a causa della crisi economica apre la procedura di mobilità per i suoi dipendenti significa sostanzialmente che sta procedendo ad un licenziamento collettivo. Il Licenziamento collettivo si verifica quando un’azienda con più di 15 dipendenti decide di effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in una o più sedi, o stabilimenti collocati nella stessa provincia a seguito di una delle seguenti cause:

  • esaurimento della cassa integrazione straordinaria

  • riduzione di personale

  • trasformazione dell’attività aziendale

  • ristrutturazione dell’azienda

  • cessazione di attività aziendale

Al verificarsi di una di queste cause, l’azienda deve innanzitutto comunicare immediatamente, con specifica comunicazione formale, ai suoi dipendenti, alle organizzazioni sindacali e alla Direzione regionale del lavoro, l’intenzione di procedere al licenziamento collettivo e solo a questo punto, l’impresa, sindacati e Direzione provvedono ad aprire un tavolo di trattative per verificare la situazione e le possibili soluzioni alternative alla mobilità e quindi al licenziamento collettivo. Se non vi sono soluzioni tali da consentire la ripresa dell’attività lavorativa, l’impresa può procedere con i licenziamenti collettivi trasmettendo l’elenco dei lavoratori in mobilità:

  • alla Direzione regionale del lavoro

  • alle Commissioni provinciali tripartite

  • alle associazioni di categoria

E’ importante sapere che: l’avvio della procedura di mobilità non determina automaticamente il diritto alla prestazione economica. L’indennità infatti, viene concessa soltanto se le imprese rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria e i lavoratori possiedono i necessari requisiti.

 

Come vengono scelti i lavoratori da mettere in mobilità?

L’azienda che a seguito di una delle cause sopra elencate, decide di procedere al licenziamento collettivo, sceglie i lavoratori da collocare in mobilità in base ai criteri previsti dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali. In mancanza di tali accordi, la scelta avviene tenendo conto dei seguenti criteri:

  • carichi di famiglia.

  • anzianità.

  • esigenze tecnico produttive ed organizzative.

  

Mobilità Ordinaria a quali lavoratori spetta?

L’indennità di mobilità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro:

  • Licenziati e iscritti nelle liste di mobilità compilate dalla Direzione regionale del lavoro sulla base degli elenchi inviati dalle aziende in crisi

  • Lavoratori con almeno 12 mesi di anzianità lavorativa, compresi i periodi di lavoro a tempo determinato e i periodi di apprendistato svolti prima dell’assunzione a tempo indeterminato nella stessa impresa.

  • Lavoratori con almeno 6 mesi di lavoro effettivo nell’impresa, compresi i periodi di sospensione del lavoro per ferie, festività, infortuni

  • Lavoratori assunti a tempo indeterminato da: imprese industriali con più di 15 dipendenti negli ultimi 6 mesi, imprese commerciali con più di 200 dipendenti negli ultimi 6 mesi, cooperative che rientrano nell’ambito della disciplina della mobilità, con più di 15 dipendenti negli ultimi 6 mesi, imprese artigiane dell’indotto, nel solo caso in cui anche l’azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità 

  • Lavoratori assunti da aziende in regime transitorio: aziende commerciali tra 50 e 200 dipendenti impiegati negli ultimi 6 mesi, agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti negli ultimi 6 mesi, imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti negli ultimi 6 mesi, imprese di trasporto aereo, a prescindere dal numero di dipendenti, imprese del sistema aeroportuale, a prescindere dal numero di dipendenti.

  

Mobilità Ordinaria come fare la domanda?

Il lavoratore iscritto dal datore di lavoro negli elenchi delle Liste di Mobilità, per veder riconosciuto il diritto al pagamento dell’indennità da parte dell’INPS, deve obbligatoriamente presentare la domanda di indennità di mobilità su apposito modello per via telematica. La domanda di mobilità può essere inviata online mediante il portale ufficiale dell’INPS solo se il lavoratore possiede le credenziali di accesso con Pin dispositivo, in alternativa può presentare la domanda tramite Caf e Patronati riconosciuti e autorizzati. Fac simile Modello di domanda Mobilità INPS: Modulo DS 21: al Centro per l’impiego che trasmette la domanda all’Inps entro 68 giorni dal licenziamento e Modulo DS 22: Dichiarazione del datore di lavoro con i dati identificativi del dipendente e dell’azienda, del rapporto di lavoro e della retribuzione percepita

 

Mobilità Ordinaria domanda: quando scadenza?

La domanda di indennità di mobilità ordinaria va presentata direttamente dal lavoratore entro il 68° giorno dal licenziamento, pena la decadenza del diritto alla prestazione. Tale domanda, va effettuata mediante apposito modulo DS 22 da inviare esclusivamente per via telematica tramite i servizi telematici dell’Istituto, Contact Center integrato: contattando il numero verde 803164 o in alternativa mediante i servizi dei Patronati/Intermediari dell’Inps.

 

Da chi e come viene pagata?

L’indennità di mobilità viene pagata al lavoratore avente diritto, solo dopo che sia stata verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni che determinano l’erogazione della prestazione, dopodiché l’INPS procede all’accettazione della domanda e al pagamento dell’indennità ogni mese tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente fornito dal lavoratore nella domanda.

Ai lavoratori in mobilità viene confermata con la Legge di Stabilità, la possibilità di richiedere anche per il quadriennio 2013-2016, il pagamento in unica soluzione dell’indennità di mobilità spettante al lavoratore nel caso in cui voglia intraprendere un’attività autonoma con l’attestazione dell’effettiva apertura della Partita IVA, o di voler entrare a far parte di una cooperativa, in qualità di socio, detraendo eventualmente le mensilità già godute.

Il lavoratore che ottiene il riconoscimento della domanda di indennità anticipata, si rioccupa come lavoratore dipendente nei 24 mesi successivi al pagamento, è obbligato alla restituzione di quanto ricevuto, comunicando entro 10 giorni dalla notizia di riassunzione all’Inps, che provvederà  a recuperare le somme versate in unica soluzione o ratealmente. In caso di mancata comunicazione, il lavoratore è tenuto alla restituzione delle somme in un unico pagamento maggiorato degli interessi legali.

Per tutto il periodo della mobilità ai lavoratori vengono accreditati d’ufficio i contributi figurativi, utili sia per il diritto che per la misura della pensione. 

  

Da quando parte indennità?

L’indennità di mobilità per i lavoratori iscritti nelle liste, viene pagata mensilmente dall’Inps tramite bonifico bancario o postale, il primo pagamento ovvero il primo bonifico della prima mensilità a quale ha diritto il lavoratore viene erogato dall’istituto entro:

  • se la domanda è stata presentata nei primi 8 giorni dalla data del licenziamento: il diritto all’indennità inizia a maturare dall’8° giorno successivo al licenziamento.

  • se la domanda è stata presentata dopo 8 giorni dalla data del licenziamento: il diritto all’indennità matura dal 5° giorno successivo alla data della domanda.

Importante: In caso di ritardo di verifica e accettazione della domanda, l’Inps, provvede a pagare le indennità saltate in un unico versamento: per esempio se la domanda è stata accettata dal 26 gennaio e il primo bonifico viene effettuato il 9 marzo, l’Inps calcolerà 34 giorni, ovvero, dal 26 gennaio fino al 29 febbraio mentre il mese di marzo verrà indennizzato il 9 aprile e così via.

 

Quanto spetta?

L’indennità di mobilità spetta nella misura dell’80% della retribuzione teorica lorda spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga. 

  • Per i primi 12 mesi di mobilità: al lavoratore spetta il 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%. 

  • Dal 13° mese in poi di mobilità: al lavoratore spetta l’80% dell’importo lordo corrisposto nel primo anno. 

L’importo di ogni indennità erogata dall’INPS in qualità di ammortizzatore sociale non può superare determinati limiti aggiornati ogni anno in base alle variazioni del costo della vita che per il 2012 è pari ad un minimo di Euro 906,80 fino ad un massimo di Euro 1.089,89 così come definiti dalla Circolare Inps  n° 25 del 4/2/2011.

Importante: Oltre all’indennità di mobilità i lavoratori che ne hanno i requisiti possono percepire anche l’assegno per il nucleo familiare, ANF

 

Indennità di Mobilità INPS:

La durata dell’indennità di mobilità nel primo biennio di mobilità ordinaria in regime transitorio, varia in base all’età del lavoratore al momento del licenziamento e all’area geografica in cui è ubicata l’azienda.

In altre parole, la durata dell’indennità varia in funzione dell’età del lavoratore:

  • fino al compimento del 39° anno di età del lavoratore: l’indennità di mobilità spetta per un massimo di 12 mesi

  • da 40 a 49 anni di età: l’indennità di mobilità spetta per 24 mesi

  • oltre i 50 anni di età: l’indennità di mobilità spetta per 36 mesi

Per le aziende del mezzogiorno i limiti salgono nel seguente modo:

  • fino al compimento del 39° anno di età del lavoratore: l’indennità spetta per un massimo di 24 mesi

  • da 40 a 49 anni di età: l’indennità di mobilità spetta per un massimo di 36 mesi

  • oltre i 50 anni di età: l’indennità di mobilità spetta per un massimo di 48 mesi

Importante: La durata della prestazione non può superare l’anzianità maturata dal lavoratore nell’azienda che lo ha collocato in mobilità 

  

Mobilità Ordinaria quando si perde il diritto?

Il pagamento dell’indennità di mobilità può essere cessato immediatamente da parte dell’INPS, se si verificano determinate cause e motivazioni di sospensione del diritto quali:

  • Se il lavoratore si rifiuta di frequentare un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o lo frequenti in modo irregolare con un n° di assenze superiori al limite concesso stabilito in base alla durata del corso di formazione o riqualificazione

  • Se il lavoratore non accetta un lavoro equivalente a quello precedente con una retribuzione ridotta al massimo del 10%

  • Se il lavoratore si rifiuta di essere impiegato in opere e servizi di pubblica utilità

  • Se il lavoratore non comunica entro 5 giorni all’INPS l’avvenuta assunzione: il lavoratore collocato nelle liste di mobilità può accettare di svolgere un’attività part time o a tempo determinato, in questo caso il pagamento dell’indennità viene sospeso per il periodo del contratto fino alla sua scadenza, per i mesi residuali della mobilità.

  • Se il lavoratore Non risponde e non si presenta alle convocazioni del Centro per l’impiego, CPI senza giusta motivazione

  • Se il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato: in questo caso se il lavoratore accetta un lavoro a tempo pieno e indeterminato con una retribuzione inferiore a quella che percepiva nella precedente attività, ha diritto ad un assegno integrativo per un periodo di 12 mesi. L’importo di tale integrazione non può essere superiore a quello dell’indennità di mobilità che avrebbe percepito se fosse rimasto in mobilità

  • Se il lavoratore fa domanda di riscossione dell’indennità di mobilità in un’unica soluzione

  • Se il lavoratore raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, comprese le pensioni anticipate concesse in determinati settori previsti dalla legge

  • Se il lavoratore diventa titolare di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità in questo caso il lavoratore può scegliere se optare per l’assegno di invalidità o continuare a percepire l’indennità di mobilità fino al termine del periodo

  

Mobilità Ordinaria agevolazioni per i lavoratori:

Sono previsti, inoltre, per i lavoratori iscritti nelle Liste di mobilità, una serie di agevolazioni atte a favorire il suo reinserimento sul mercato del lavoro, come per esempio:

  • diritto di precedenza in caso di assunzioni presso la stessa azienda entro sei mesi dal licenziamento

  • sgravi contributivi e incentivi economici per le imprese che assumono, con contratto a termine o a tempo indeterminato 

  • possibilità di frequentare, qualora previsti dall’accordo tra le parti, corsi pagati dalle Regioni di formazione o di riqualificazione

  

Mobilità Ordinaria cosa non spetta al lavoratore?

L’indennità di mobilità è incompatibile con altri tipi di prestazioni a carico dall’INPS, quali:

  • Ulteriori trattamenti di disoccupazione

  • Indennità di maternità

  • Pensione diretta concessa a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

  • Trattamenti sostitutivi/esonerativi/esclusivi

  • Gestioni Speciali Lavoratori Autonomi

  • Malattie

Importante: per i titolari di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità possono scegliere se optare per l’indennità di mobilità o pensione di invalidità.

  

Mobilità Ordinaria INPS 2015 - 2016:

A decorrere dal 2013 fino al 2016, anno di entrata a regime dei nuovi ammortizzatori sociali con l’ASpI e la mini ASpI, alla mobilità ordinaria viene applicato un regime transitorio al fine di arrivare al 2017 alla sua abrogazione definitiva con la conseguente abolizione della lista di mobilità, dell’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.

Per cui per lavoratori licenziati a partire dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria ma beneficeranno in base alla sussistenza di specifici requisiti, esclusivamente dell’indennità di disoccupazione (ASpI) o della mini AspI, anche se provenienti da una procedura di licenziamento collettivo.

Il regime transitorio, prevede che per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre del 2016 una graduale riduzione della durata dell’indennità, infatti, come abbiamo visto nel paragrafo sulla mobilità ordinaria nel biennio 2013-2014, la durata della prestazione rimanga uguale alla normativa fino adesso vigente e variabile in base all’età del lavoratore e l’area geografica dell’azienda.

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