Modello Ire riqualificazione energetica: adempimento abolito!

Modello Ire riqualificazione energetica è stato abolito, pertanto, la sua presentazione non è necessaria ai fini di detrazione bonus risparmio energetico

Redazione
di Redazione
5 luglio 2019 16:25
Modello Ire riqualificazione energetica: adempimento abolito!

Il modello Ire riqualificazione energetica era lo strumento che il contribuente doveva utilizzare per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'aver sostenuto spese di riqualificazione energetica nell'anno 2013, al fine di fruire del diritto di detrazione Irpef del 55%-65%.

 

La mancata o tardiva presentazione del modello Ire per via telematica, non comportava l'ammissione alla detrazione bensì una sanzione che poteva variare da un minimo di 258,00 euro ad un massimo di 2.065 euro.

 

Tale modello IRE, inoltre, doveva essere inviato solo dai contribuenti che non avevano ultimato i lavori di riqualificazione nello stesso periodo di imposta, ossia, se iniziati nel 2013 ma terminati nel 2014.

Il modello IRE, riqualificazione energetica, è stato abolito dal 2015.

 

Vecchia normativa:

Modello Ire riqualificazione energetica cos'è e come funziona?

Il modello Ire riqualificazione energetica serve a comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute dal contribuente per gli interventi effettuati sull'edificio o sull'unità familiare per aumentare la prestazione energetica.

 

La trasmissione del modello Ire, è quindi obbligatorio per il contribuente, per aver diritto alla detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2013 e dichiarate con la dichiarazione dei redditi mediante modello 730 detrazioni spese o modello Redditi Unico.

 

Pertanto, entro la scadenza del 31 marzo, i contribuenti che hanno sostenuto questo tipo di spese devono compilare il modello Ire anche  utilizzando il software di compilazione gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, e trasmetterlo per via telematica direttamente, sempre se si possiedono le credenziali di accesso ai servizi telematici, o mediante caf, intermediario o associazioni di categoria.

 

La mancata trasmissione del modello Ire o la sua tardiva presentazione, ammette il contribuente alla detrazione fiscale 2014 pari al 65% ma comporta una sanzione amministrativa che va da 258,00 euro a 2.065,00 euro.

 

Chi, quando e come si presenta il modello?

Il modello deve essere presentato per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro il 31 marzo. L'obbligo di trasmettere il modello IRE per le persone fisiche e i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, vi è solo se l'ultimazione dei lavori di riqualificazione non coincide con lo stesso anno di inizio lavori.

 

Ad esempio data inizio lavori riqualificazione energetica maggio 2013 data fine lavori aprile 2014, in questo caso il contribuente deve presentare il modello, invece se la data fine lavori è dicembre 2013 non vi è l'obbligo modello Ire. Ciò significa, che il modello serve all'Amministrazione finanziaria per verificare le spese sostenute prima dell'ultimazione lavori, per le quali si intende chiedere la detrazione fiscale. Il modello IRE 2014 va quindi trasmesso entro la scadenza del 31 marzo 2014 per via telematica. 

 

Istruzioni compilazione modello IRE:

Le istruzioni compilazione, riguardano le modalità e termini per compilare la comunicazione da fare all'Agenzia delle Entrate, circa l'ammontare complessivo delle spese sostenute dal contribuente nel corso del 2013 per interventi di riqualificazione energetica non completati nello stesso anno di imposta, a fini di calcolo e detrazione Irpef previsti dal cd. Ecobonus.

 

Ricordiamo a tal proposito, che sulle spese di riqualificazione energetica effettuate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, spetta una detrazione pari al 65% mentre su quelle dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 la detrazione scende al 50% per tornare poi, nel 2016 alla detrazione ordinaria al 36%.

Per gli interventi di riqualificazione energetica effettuate sulle parti comuni condominiali e che interessano quindi tutte le unità familiari, la detrazione è 65% se gli interventi sono effettuati dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015 e al 50% dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

 

modello Ire riqualificazione energetica pdf Agenzia delle Entrate: è il modello in pdf che i contribuenti devono compilare e poi trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per via telematica.

 

Sul sito dell'Agenzia, sono inoltre disponibili le istruzioni compilazione modello Ire e il software compilazione modello Ire messo a disposizione gratuitamente dall'Agenzia insieme alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati e la procedura di controllo che serve a verificare, prima dell'invio definitivo del file, se il sistema rifiuta il documento perché elaborato con un programma diverso e non compatibile alle specifiche tecniche.

 

Quali sono le spese riqualificazione energetica Ecobonus?

Nel modello ire vanno indicate le spese riqualificazione energetica Ecobonus per le quali spetta la detrazione fiscale 2014 pari al 65% Irpef. Tali spese, per aver diritto alla detrazione spettante, devono rientrare tra gli interventi previsti dal cd. Ecobonus 65% ossia:

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.

  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari.

  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza

  • interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.

Inoltre ai fini di riconoscimento del diritto a fruire della detrazione fiscale del 65% occorre, che le spese effettuate per gli interventi sopra elencati, siano a seconda che il contribuente sia titolare o meno di reddito d’impresa, effettuate e documentate nel seguente modo: per le persone fisiche non titolari di reddito di impresa, solo tramite  bonifico bancario o postale, per i titolari di reddito di impresa sono ammesse altre modalità di pagamento opportunamente documentate.

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