Modelli unici per l'Edilizia 2019: modello SCIA editabile e istruzioni

Modello SCIA edilizia 2019 serve per la dichiarazione inizio attività, modifica cessazione impresa da presentare con specifico modulo allo Sportello Unico

Redazione
di Redazione
12 ottobre 2019 12:21
Modelli unici per l'Edilizia 2019: modello SCIA editabile e istruzioni

Modello SCIA edilizia 2019, è il modulo che serve per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività è un’autocertificazione che consente di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva sia artigianale, commerciale che industriale, senza dover attendere almeno 30 giorni per il cd. silenzio-assenso per effettuare l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti come avveniva per la vecchia DIA e DIAP.

 

In base alle ultime novità SCIA, in data 4 maggio 2017, è stato siglato l'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, per l'adozione di modelli standardizzati e uguali per tutta Italia, per la presentazione delle segnalazioni, istanze e comunicazioni nei settori edilizia e commercio.

 

Il modello SCIA, CIL, CILA e agibilità, sono stati adeguati anche ai nuovi decreti Madia.

 

Modello SCIA 2019: cos'è e come funziona?

La SCIA, è stata introdotta dal Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 in attuazione della c.d. direttiva Bolkestein che ha consentito di semplificare e velocizzare l’apertura di un’attività nel settore commercio, artigianato o edile, o la sua modifica o cessazione, grazie alla presentazione al S.U.A.P., Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive, del Modulo unico Scia, debitamente compilato. 

 

Di fatto tale modello, ha sostituito ogni atto autorizzatorio, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale commerciale o artigianale, il cui rilascio dipende esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, per cui dall’entrata in vigore del decreto Semplificazioni, alle imprese sarà sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato per poter avviare la propria attività o presentarlo agli enti preposti per poter ottenere le necessarie autorizzazioni comunali e licenze previste a seconda del diverso tipo di attività.

 

Le amministrazioni che ricevono la SCIA con allegate le autocertificazioni circa il possesso dei requisiti morali e professionali (quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e ove necessari anche gli elaborati tecnici e planimetrici, hanno poi il compito entro 60 giorni dal ricevimento, di verificare il possesso dei requisiti occorrenti per lo svolgimento dell’attività e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso di esito negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile di false dichiarazioni.

 

Novità SCIA: Nella Conferenza Unificata del 4 maggio 2017, Stato-Regioni-Enti locali, hannp provveduto ad approvare ed autorizzare i nuovi moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali.

 

SCIA edilizia e commercio: quando e a cosa serve?

La SCIA edilizia e commercio, è la Segnalazione certificata di inizio attività che consente in tempi rapidissimi di aprire, modificare o cessare una specifica attività mediante la trasmissione del modulo.

Per essere valida, la SCIA deve fornire tutte le informazioni necessarie a descrivere esattamente l’attività, per questo è molto importante fare attenzione alla compilazione corretta e integrale dei campi dei moduli, in quanto indicazioni parziali o inesatte, rendono nulla la dichiarazione. Inoltre, è necessario che il modulo da presentare sia congruo al tipo di attività che si intende attivare, modificare o cessare.

La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio, della modifica o cessazione dell’attività.

La SCIA deve essere presentata con la dichiarazione completa, poiché questo è un requisito indispensabile per poter iniziare immediatamente l’esercizio dell’attività.

La SCIA in caso di impresa individuale deve essere firmata dal titolare dell’attività economica mentre in caso di società va sottoscritta dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni effettuate sulla SCIA hanno responsabilità legale e sono a carico del dichiarante: pertanto in caso di dichiarazione falsa o inesatta, ciò comporterà la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico del dichiarante. Anche in caso di svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato comporterà l’adozione di provvedimenti sanzionatori (sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la chiusura dell’attività).

 

Domanda di autorizzazione in bollo: da chi va fatta?

Per alcune tipologie di impresa, è necessario anche presentare la Domanda di autorizzazione in bollo, per richiedere e poi ottenere l’autorizzazione del Comune ad aprire una determinata attività.

Solo successivamente, all’effettivo inizio dell’attività, occorre presentare la SCIA per dichiarare che sussistono i requisiti igienico-sanitari.

I tipi di attività che necessitano della domanda di autorizzazione in bollo da 16,00 ogni 4 pagine, sono:

  • distributori di carburante;

  • bar e ristorazione – circoli privati;

  • bed and breakfast;

  • commercio su area pubblica;

  • nuova apertura di attività ricettiva alberghiera;

  • somministrazione di alimenti e bevande.

Vi ricordiamo che dal 30 giugno di quest'anno sono entrati in vigore i nuovi modelli unici per l'edilizia.

 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività: come si presenta?

Il nuovo modello SCIA 2019 deve essere presentato prima dell’inizio, della modifica, della sospensione, della ripresa o della cessazione dell’attività, e non è obbligatoria per i piccoli laboratori artigianali come l’elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto ecc, che impiegano fino a 3 addetti.

Il Modello SCIA va presentato nella sola modalità telematica:

  • Rivolgendosi per la sua trasmissione alla propria Associazione di Categoria o al proprio Commercialista o professionista di fiducia, i quali provvederanno a trasmettere la SCIA attraverso la procedura telematica messa a disposizione dal sistema camerale delle Camere di Commercio italiane, denominato ComUnica Starweb.

oppure:

  • Direttamente, infatti attraverso il sito istituzionale www.impresainungiorno.gov.it, si potrà essere messi in contatto direttamente con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), selezionando la Regione, la Provincia e il Comune verrà indicato lo sportello online di riferimento, con la scheda informativa sul SUAP competente per territorio, nel quale acquisire informazioni e inoltrare le proprie istanze. 

 

Quali imprese devono presentare la SCIA?

Il modello SCIA va presentato da tutte quelle imprese che intendono aprire e iniziare, modificare o cessare l’attività, nei seguenti settori:

  • attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o   confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale.

  • attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing e similari.

  • attività di agriturismo.

  • commercio all’ingrosso in campo alimentare.

  • trasporto di prodotti alimentari.

  • commercio all’ingrosso di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico.

  • industriali destinati all’alimentazione animale.

  • commercio all’ingrosso di additivi e premiscele destinate all’alimentazione animale.

  • ristorazione collettiva-assistenziale (mense).

  • commercio al dettaglio in sede fissa.

  • commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (internet, corrispondenza, distributori automatici etc.).

  • commercio al dettaglio su aree pubbliche in campo alimentare.

  • commercio al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinate all’alimentazione animale.

  • commercio al dettaglio di additivi e premiscele destinate all’alimentazione animale.

  • distributori di carburante.

  • somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti  e circoli privati).

  • bar e ristorazione – circoli privati.

  • bed and breakfast.

  • nuova apertura di attività ricettiva alberghiera.

  • somministrazione di alimenti e bevande.

  • stabilimenti industriali.

  • vendita funghi epigei freschi.

  • somministrazione di alimenti e bevande svolta in occasione  di manifestazioni  temporanee o nell’ambito di altre attività quali impianti sportivi, cinema, teatri, musei.

  • attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano però: 

  • attività produttive precedentemente soggette a NOEA, ovvero tutte le industrie insalubri di cui agli elenchi riportati nel D.M. Sanità  del 05/09/1994 “Elenco delle industrie insalubri di cui all’art.216 del testo unico delle leggi sanitarie”

  • attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi di cui al punto 6. dell’allegato 3C della DGR n. 6/43036 del 14/05/99.3) Depositi mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.

 

Modello SCIA 2019 edilizia e commercio: quali dati servono?

Nel modello SCIA edilizia e commercio, occorre indicare le seguenti informazioni:

  • Generalità Dichiarante: se titolare/legale rappresentante/curatore fallimentare/erede o altro.

  • Generalità Impresa/azienda/ente: denominazione, ragione sociale, sede legale e altro.

  • Motivo della presentazione: inizio di una nuova attività o modifica di un’attività esistente per trasferimento di sede, modifica ai locali, agli impianti, alla merceologia, al processo produttivo o altro.

  • Tipologia dell’attività.

  • Informazioni relative agli alimenti oggetto dell’attività, va indicata: 

  • tipologia del prodotto.

  • vita commerciale del prodotto più deperibile.

  • metodo di conservazione.

  • Caratteristiche Attività, indicando: 

  • anno di iscrizione alla CCIAA

  • codice ATECO e anno di riferimento

  • tipologia e descrizione delle principali caratteristiche (attività prevalente e secondaria)

  • la sede di esercizio (ubicazione, recapiti telefonici e indirizzo e-mail);

  • Durata dell’attività (permanente/stagionale/temporanea) e relativo periodo di riferimento.

  • Numero degli addetti e gli estremi dei titoli autorizzativi posseduti.

 

Nuovi modelli unici per l’edilizia 2019:

Sul sito ufficiale SUAP/ Cportal si possono trovare tutti gli approfondimenti in merito all’autocertificazione SCIA, le modalità e guida alla compilazione del nuovo modello SCIA, alle modalità di invio e trasmissione, dal portale inoltre si può verificare lo stato di trasmissione e la lavorazione delle pratiche controllate e verificate da parte dello Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive.  

Moduli unificati per l’edilizia 2019:

L’allegato 2 dell'accordo del 4 maggio 2017, contiene i nuovi modelli unici per l’edilizia:

  • CILA 2018, comunicazione inizio lavori asseverata;

  • SCIA 2018 segnalazione certificata inizio attività;

  • SCIA 2018 alternativa al permesso di costruire;

  • CIL 2018 comunicazione inizio lavori per esigenze contingenti e temporanee;

  • Soggetti coinvolti (comune per CILA, SCIA, SCIA alternativa al PDC, CIL);

  • Comunicazione fine lavori;

  • Segnalazione certificata per l’agibilità;

  • Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato (art. 24 dpr 380/2001).

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