SCIA Edilizia e Permesso di costruire: cos'è, come funziona e modello

SCIA unica modello edilizia e permesso di costruire cos'è e come funziona, quando si deve presentare, come, a chi e dove si presentano i moduli e sanzioni

SCIA Edilizia e Permesso di costruire: cos'è, come funziona e modello

I moduli unificati e semplificati per la SCIA edilizia e il permesso di costruire sono stati approvati con l'accordo siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.161 del 14-7-2014 - Suppl. Ordinario n. 56 insieme al nuovo modulo.

 

I moduli unificati in vigore attualmente e quindi operativi sono i nuovi moduli unici CIL e CILA e i moduli SCIA e PDC.

 

SCIA Edilizia e permesso di costruire:

Il Nuovo modulo unico SCIA e PDC che unisce in unico modello più di 8000 moduli, finora utilizzati da cittadini e imprese e che può essere adeguato alle specificità della normativa regionale, è già stato approvato e pubblicato in GU e come il modello CIL e CILA è operativo.

  • Nuovo modulo unico SCIA in edilizia formato da 30 pagine divise in 4 sezioni: 

    • 1) soggetti coinvolti, tipi di interventi e descrizione, calcolo contributo di costruzione ecc. 

    • 2) riepilogo della documentazione già posseduta circa la relazione tecnica di asseverazione ed ai vincoli. 

    • 3) dati su titolare dell'immobile, i tecnici, direttore dei lavori, le imprese edili che si occupano dell'esecuzione dei lavori. 4) relazione tecnica di asseverazione.

  • Nuovo modulo unico PDC: il nuovo modello permesso di costruire è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma non è ancora operativo. Il modulo è costituito da 57 pagine e da varie sezioni: 1a) Richiesta di permesso di costruire. 2a) Soggetti coinvolti. 3a) Relazione tecnica di asseverazione.

 

Permesso di costruire: quando e per cosa si presenta?

La normativa permesso di costruire è stato modificata di recente con l'introduzione di alcune semplificazioni, articolo 13 legge 7 agosto 2012, n. 134 (legge di conversione del Decreto Crescita) che prevede per esempio che il PDC vada presentato al SUE, Sportello Unico per l'Edilizia

 

Quando e per cosa si presentata la domanda Permesso di costruire? Il PDC va richiesto richiesto quando devono essere effettuati gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia, in altre parole quando l'intervento che si vuole effettuare comporta una modifica in termini di aumento dell'unità immobiliare, volume, sagoma o destinazione d’uso, ogni regione ha poi la possibilità di definire quali interventi sono soggetti al permesso di costruire e quali alla denuncia di inizio attività.

 

Per la domanda permesso di costruire fino a quando non diventerà operativo il nuovo modulo unico SCIA e PDC, va utilizzato il modello domanda approvato dalla regione in cui è ubicato l'immobile oggetto del permesso da presentare al SUE insieme agli elaborati e alla dichiarazione del progettista che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti, ai regolamenti edilizi e alle altre normative di settore (norme antisismiche, requisiti igienico sanitari, sicurezza antincendio, ecc.). Nella dichiarazione occorre anche asseverare la conformità del progetto alle norme relative all’efficienza energetica.

 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) come funziona?

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) edilizia è una certificazione che riguarda gli interventi edili che non rientrano nell'attività edilizia libera e né in quella soggetta a permesso di costruire come ad esempio gli interventi di manutenzione straordinaria, opere interne non soggette alla presentazione della comunicazione di inizio lavori, opere di restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia, cambio di destinazione d'uso, rinnovamento di impianti tecnologici, recinzioni e muri di cinta, nuove costruzioni, per una descrizione degli interventi più dettagliati ma a titolo esemplificativo si rimanda alla Tabella sinottica interventi edili della disciplina degli interventi edilizi (L.R. n. 15/2013).

 

I soggetti tenuti alla presentazione della SCIA edilizia sono il proprietario dell'immobile o chi ha il diritto ad effettuare i suddetti interventi, il direttore dei lavori, il progettista architettonico o strutturale, o l'impresa edile che esegue i lavori. Tale segnalazione certificata deve contenere i seguenti dati: i dati identificativi dell'impresa che si occupa dell'esecuzione dei lavori edili e le autorizzazioni necessarie in base al settore le quali possono essere richieste prima o al momento della presentazione della SCIA allo Sportello Unico Edilizia, e in quest'ultimo caso si parla di una SCIA differita.

 

Alla SCIA da presentare tramite modello cartaceo o per via telematica, vanno poi allegati tutti i documenti richiesti, elaborati progettuali, autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorietà, autorizzazioni e tutta l'altra documentazione richiesta in base al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) all'Art. 31.7 bis, e al tipo di intervento.

Una volta terminati i lavori, per tutti gli interventi soggetti a SCIA deve essere richiesto il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, per cui allo Sportello unico edilizia va effettuata la comunicazione di fine lavori, a cui va allegata la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità e di tutta la documentazione indicata all'art. 23, comma 2 della L.R. n. 15/2013.

 

Si ricorda che le sanzioni per omessa SCIA sono le seguenti:

  • SCIA presentata spontaneamente durante l'esecuzione lavori sanzione pari a di € 2.000,00;

  • SCIA in sanatoria per omessa presentazione SCIA o per errori circa gli interventi edilizi di recupero: va pagata una somma pari al contributo di costruzione previsto, mai inferiore a € 1.000,00;

  • SCIA in sanatoria mancata presentazione della SCIA o per difformità per le altre tipologie di intervento: sanzione che va da un minimo di € 500,00 fino ad un massimo di 5.000,00 euro + contributo di costruzione ove dovuto.

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