Nota di credito IVA 2020: per correggere gli errori in fattura, cos'è

Nota di credito IVA 2020 professionisti e aziende va emessa come nota di variazione per correggere e annullare fattura per errori di calcolo e compilazione

Nota di credito IVA 2020: per correggere gli errori in fattura, cos'è

La nota di credito IVA 2020 su fattura errata insieme alla nota di debito è uno strumento che consente al professionista o all'azienda di correggere o annullare una fattura o più fatture emesse errate.

 

Può capitare, infatti, che un'azienda, un'impresa o un professionista, debba ricorrere alla nota di credito o nota di debito, al fine di rettificare la fattura emessa perché si sono commessi degli errori di calcolo dell'imposta e dell'imponibile, oppure, perché la prestazione richiesta non è stata svolta correttamente o non è stata terminata, o perché magari i beni o materiali acquistati sono stati rinviati al venditori perché fallati e quindi resi nei tempi e nei termini di legge.

 

Leggi anche fattura regime forfettario con regole flat tax 2020.

 

Nota di credito art. 26: cos'è e novità:

Che cos'è la nota di credito?

La nota di credito, è un metodo che l'azienda o il professionista può utilizzare per correggere o annullare una fattura che presenti errori di calcolo o di forma.

La nota di credito è regolata dall'articolo 26 del DPR n. 633/72 cd. Legge IVA che prevede una serie di regole e adempimenti che il contribuente deve necessariamente seguire ai fini di ammissibilità della nota di credito stessa.

 

La nota di credito art. 26 del DPR n. 633/72, a differenza della nota di debito, non prevede necessariamente l'obbligo di emissione della fattura, in quanto è utilizzabile dal contribuente solo nel caso in cui siano presenti sulla fattura degli errori di calcolo di imponibile o di imposta che determinino un aumento dell'imponibile e dell'imposta da versare rispetto a quanto dovuto, per cui senza generare danno all'Erario.

 

La nota di variazione in diminuzione, ovvero, la nota di accredito ha carattere facoltativo fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 26, ovvero, in caso di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, recesso ecc.

 

Novità art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: a seguito dell'approvazione della legge di Stabilità 2015, il Legislatore ha provveduto a riscrivere il suddetto articolo mettendo in evidenza i casi in cui è possibile emettere la nota di variazione per mancato pagamento a causa di assoggettamento a procedure concorsuali.

La nuova formulazione dell’articolo 26 è la seguente:

La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Cosa cambia con la nuova formulazione dell’art. 26? Che in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ristrutturazione dei debiti, piano di risanamento attestato, procedure individuali rimaste infruttuose, l’emissione della nota di variazione negativa non deve più rispettare la scadenza annuale di emissione, fermo restando il rispetto del termine massimo indicato dalla regola generale, ovvero, entro il secondo anno successivo a quello nel quale si è verificato l'evento.

 

In merito all’entrata in vigore della nuova norma di cui alla lettera a) dell’art. 26, comma 4, e comma 5 del DPR 633/1972 si applicano alle procedure concorsuali avviate a partire dal 1° gennaio 2017.

 

Nota di credito IVA 2020 variazione in diminuzione fattura:

Una nota di credito IVA 2020 su fattura emessa con nota di variazione in diminuzione, può essere emessa dal contribuente utilizzando lo stesso modello di fattura sostituendo la dicitura da fattura a nota di credito e indicando il numero e la data in cui viene emessa, la variazione dell'imponibile e dell'imposta e i dati identificativi della fattura che si va a correggere o ad annullare con la nota di accredito.

La nota di credito che determina una variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'IVA, per essere valida ai fini fiscali e contabili, deve:

  • essere numerata e datata come la fattura;

  • contenere l’ammontare della variazione dell’imposta;

  • contenere i dati identificativi della fattura originaria.

La nota di credito che determina una variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'IVA,  per essere valida deve essere registrata da entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione effettuata, ovvero, dall'acquirente e venditore/prestatore.

Chi emette la nota di credito IVA può registrare la nota di variazione nel registro delle vendite con segno negativo, in quello degli acquisti con segno positivo, oppure, registrarla in un'apposita sezione.

 

Fattura fiscale: entro quanto tempo va emessa la nota di credito?

Fattura fiscale e nota di credito: La norma generale che regola la nota di credito, ovvero l'art. 26, suppone che per essere in regola e quindi ammissibile, la nota di credito deve essere emessa entro 1 anno dall'effettuazione dell'operazione, ossia, entro 1 anno da quando è stata emessa la fattura di pagamento di un bene o prestazione qualora la variazione dell'imponibile fatturata derivi da un accordo tra le parti.

Vi sono poi dei casi, in cui il limite temporale di un anno della nota di credito, può essere superato in presenza delle seguenti condizioni:

  • Annullamento, revoca, risoluzione della prestazione professionale o della cessione.

  • Sconto fattura, prevista da specifica clausola sul contratto sottoscritto in precedenza tra le parti, ad esempio sconto per consegna del lavoro prima della scadenza.

  • Mancato pagamento della fattura o del lavoro con successiva attivazione di procedure esecutive con decreto ingiuntivo non andato a buon fine.

  • Se intervengono variazioni e modifiche di legge nel corso dell'anno di imposta, in questo caso è possibile emettere note di credito fatture senza limiti di tempo.

  • Se nelle compravendite immobiliari, il preliminare di acquisto viene intestato a persona diversa dall'acquirente finale. In questo caso l'Agenzia delle Entrate, ha permesso l'annullamento delle fatture precedentemente emesse dal vecchio intestatario mediante nota di credito senza limite di tempo, e farle riemetterle a nome del nuovo proprietario.

  • Nota di credito senza limite di tempo anche sulle fatture emesse a seguito del riconoscimento dei benefici e agevolazioni prima casa con IVA al 4% qualora le precedenti fatture di acconto o caparra siano state emesse con IVA al 10% e quindi non agevolata.

  • Altro caso di nota di credito senza limite di tempo, è previsto nel caso in cui il professionista o l'azienda, non riceva il pagamento totale o parziale della fattura emessa nei confronti della Pubblica Amministrazione, in quanto sono da intendersi come operazioni con IVA ad esigibilità differita, IVA differita - IVA per cassa.

Vi ricordiamo anche l'obbligo fattura elettronica 2020.

 

Nota di credito IVA fac simile esempio professionista:

Un esempio di modello nota di credito che il professionista o l'impresa, può utilizzare in caso di fattura errata che ha determinato un'imposta in diminuzione potrebbe essere questa: Esempio nota di credito modello fac simile

Un altro esempio di nota di credito potrebbe essere con la seguente dicitura:

Spett.le Società/ Egr. Sig.

Numero Partita IVA/ codice fiscale

Indirizzo, n° e città e CAP

Nota di credito/accredito n° _________ Data _____________

Riferimento Ns. Fattura n° ____________ emessa in data __________

Con la presente nota di credito, provvediamo a stornare la fattura n° ___ emessa in data ______ di importo pari a 1.200,00  a causa di un nostro errore di calcolo, pertanto, il nuovo importo a Voi dovuto sarà accreditato in giornata sul Vs. c/c.

Importo fattura originaria 1200,00 euro

Importo nota di accredito -200,00 euro

Importo a pagare 1000,00 euro

IVA 21%

Totale a Vs. credito: 1.021,00 euro

Distinti saluti

Dal 2019, entra in vigore anche la flat tax partite IVA 2020.

 

Come richiedere l'emissione di una nota di credito? Esempio dicitura:

Il professionista o una società, per richiedere l'emissione di una nota di credito per una fattura ricevuta sbagliata nel calcolo dell'imponibile o dell'imposta, può inviare una richiesta scritta alla società, chiedendone la rettifica con la nota di accredito.

La dicitura corretta per richiedere l'emissione di una nota di credito, potrebbe essere questo tipo di esempio dicitura fac simile:

Spett.le Società/ Egr. Sig.

Numero Partita IVA/ codice fiscale

Indirizzo, n° e città e CAP

Oggetto: Richiesta nota di credito riferimento Vs. Fattura n° ____________ emessa in data __________

Spett.le Società, con la presente Vi comunichiamo di aver provveduto al pagamento della fattura n___ da Voi emessa in data ________________ di importo pari a _________ €.

Tuttavia, Vi informiamo che da un nostro controllo contabile, la fattura in oggetto, risulta essere di importo superiore rispetto a quanto effettivamente pattuito o dovuto a causa ______ (indicare il motivo: errore di calcolo aliquota IVA dal 21% al 20%, errore calcolo imponibile, ecc). Vi chiediamo pertanto che la differenza da Voi dovuta pari a __________€, Ci venga riconosciuta attraverso l’emissione di una Vostra di nota di credito.

Luogo e data

Firma

 

Nota di credito modello intrastat variazione operazioni comunitarie

La nota di credito modello intrastat è una nota di variazione nelle operazioni comunitarie e vanno gestite in modo diverso, a seconda del periodo in cui tali operazioni vengono effettuate.

1) Se la fattura e relativa nota di credito, vengono emesse nello stesso periodo di riferimento, sia che abbiano come oggetto beni e servizi comunitari, vanno dichiarate rispettivamente nella sezione 1 e sezione 3 del modello intrastat, indicando solo i dati relativi alla fattura con la somma indicante la differenza tra i due documenti mentre non va inserito nulla in caso di storno totale.

 

2) Se la fattura e relativa nota di credito, sono emesse in periodi diversi, la nota di credito va inserita nell'elenco Intra del mese in cui è stata registrata nei registri IVA e segue due modalità diverse a seconda che l'oggetto dell'operazione tratti un bene o un servizio comunitario.

 

Nota di credito e fattura emesse in periodo diverso: Prestazioni di servizio modello INTRA

Nota di credito su fattura con oggetto una prestazione di servizio di un elenco Intra già presentato: in questo caso la nota di credito va inserita in una riga all'interno della sezione 4 del modello intrastat indicando gli estremi dell’elenco: protocollo, codice sezione, anno e numero progressivo della riga relativa alla fattura e a cui fa riferimento la nota di credito, registrata precedentemente nella sezione 3, nel campo "ammontare dell'operazione", indicando la differenza tra i due importi. Le informazioni indicate nel record di sezione 4 andranno a sostituire quelle precedentemente inserite in sezione 3.

Nota di credito che annulla totalmente una fattura relativa alle prestazioni di servizio: la nota di credito va inserita nei campi fino al numero progressivo riga, lasciando vuoti tutti gli altri campi. In questo modo si provvederà a cancellare il precedente inserimento della fattura.

Nota di credito che storna due fatture Intra presentate in due mesi diversi: le due note di credito vanno indicate nella sezione quinquies mentre sulle due fatture precedentemente inserite in sezione 3 vanno corrette indicando l'importo da stornare per ciascuna fattura. 

 

Nota di credito e fattura emesse in periodo diverso: Beni modello Intrastat

  • Se la nota di credito e fattura emessa in periodo diverso riguarda beni comunitari, il contribuente deve indicare la fattura compilando una riga di sezione 2 e inserendo l'importo della nota di credito preceduto dal segno più o meno.

  • Se i campi di informazioni statistiche non sono compilabili per l'invio telematico, il contribuente deve effettuare una comunicazione scritta all'Agenzia della Dogana di riferimento indicando tutti gli estremi dell'elenco da correggere e le correzioni da effettuare.

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Sanzioni per fattura errata senza emissione nota di credito e ravvedimento operoso:

La nota di credito è una nota di variazione che il contribuente può utilizzare nel caso in cui, compia degli errori di calcolo o di compilazione che non comportano danno all'Erario, in quanto l'errore consiste in una diminuzione di quanto dovrebbe effettivamente percepire.

 

Se però l'errore non viene corretto con l'emissione di un'opportuna nota di credito, il contribuente rischia una pesante sanzione che può essere evitata, regolarizzando la sua posizione con il ravvedimento operoso.

 

Pertanto, in caso di errore di compilazione sulla fattura emessa che non influenza il calcolo dell'imposta dovuta, quindi dell'IVA poiché si è sbagliato ad indicare il numero di partita IVA del cliente, la sanzione applicabile in caso di accertamento fiscale, può variare da 258 euro a 2.065 euro, o una sanzione ridotta di 25,80 euro se tale l’errore viene corretto mediante ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale.

 

Se l’errore sulla fattura emessa, invece, riguarda un calcolo sbagliato dell’Iva, che genera quindi un danno all'Erario perché si versa un'imposta minore rispetto a quanto realmente dovuto, la sanzione varia dal 100 al 200% dell’imposta non fatturata con un minimo 516,00 euro.

Anche in questo caso, il contribuente può rimediare alla violazione, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta del 10% su un minimo di 51,60 euro, entro il termine della dichiarazione Iva annuale.

 

Marca da bollo su nota di credito:

L'emissione di una nota di credito per fattura errata nel calcolo IVA o dell'imponibile, prevede l'applicazione obbligatoria della marca da bollo, se la differenza tra nota di credito e fattura emessa in precedenza, è superiore a 77,47 Euro mentre vi è l'esenzione marca da bollo se l'importo è inferiore a tale limite di soglia.

 

Pertanto, per le note di credito superiori a 77,47 euro è obbligatorio apporre la marca da bollo quando la correzione, lo storno o l'annullamento riguarda una fattura fiscale con obbligo di marca da bollo, ovvero se tratta:

  • operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 633/1972

  • operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 633/1972

  • operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale

  • operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette.

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