Nota di debito IVA: modello fac simile esempio variazione addebito

Nota debito IVA 2019 fattura integrativa consente al professionista o impresa di correggere errori di calcolo su fatture cliente emesse, cos'è e come si fa

Nota di debito IVA: modello fac simile esempio variazione addebito

La nota di debito IVA è un modello di fattura integrativa che consente al professionista o all'impresa di correggere errori di calcolo sulla fattura emessa, tali da determinate un aumento dell'imponibile e di conseguenza dell'imposta IVA realmente dovuta.

 

Vediamo quindi il significato di nota di debito IVA 2019 cos'è e come funziona, il modello da utilizzare e l'esempio di variazione addebito.

 

Nota di debito art. 21: significato e cos'è?

Significato della nota di debito: La nota di debito serve a correggere e annullare le fatture emesse è regolata dall'art. 21 del Dpr 633/72 ,  ed è una forma di nota di variazione in aumento che consente di correggere e annullare una fattura sbagliata.

 

Che cos'è la nota di debito IVA? La nota di debito è una fattura integrativa utilizzabile dai contribuenti, per correggere errori di compilazione e di calcolo delle fatture già emesse, che di fatto hanno aumentato l'imponibile ai fini IVA dell'operazione effettuata e quindi della relativa imposta da versare.

Per cui, è possibile intervenire a correzione del calcolo e della fattura, con l'emissione di una nota di debito che sebbene necessaria per essere in regola con la contabilità, non esonera il contribuente dal rischio di sanzioni , in caso di accertamento fiscale.

 

Per evitare la sanzioni, il contribuente dovrà ricorrere all'istituito del ravvedimento operoso pagando una sanzione ridotta, la differenza di quanto dovuto all'Erario e gli interessi di mora in base ai gironi di ritardo.

Per le note di debito, poiché per l’erario sono un aumento di imposta, la legge non ha posto limiti di tempo per la loro emissione.

 

Vedi anche la novità 2019 circa la comunicazione IVA 2019.

 

Nota di debito modello fac simile:

La nota di debito modello fac simile è un esempio di nota di addebito, che consente al contribuente di portare a correzione una fattura emessa in precedenza senza limiti di tempo.

La nota di debito, può quindi essere emessa non appena il professionista o la contabilità dell'impresa, si accorga dell'errore di compilazione o di calcolo di una fattura emessa e già spedita al cliente, e che di fatto ha aumentato l'imponibile e quindi l'imposta dovuta.

  • nota di debito modello fac simile editabile e compilabile: è un esempio di nota di addebito che il professionista o l'azienda, può utilizzare per emettere una fattura integrativa che corregga la fattura originare. Tale modello di nota di variazione in aumento, è in formato editabile, che significa che può essere compilato e modificato direttamente sul proprio pc e stampato con i propri dati e correzioni di fatturazione.

  • nota di addebito prestazione occasionale modello fac simile: è un modello che il professionista o l'impresa, può utilizzare per emettere una nota di addebito per correggere la fattura emessa che presenta errori di calcolo o compilazione, tali da determinare un aumento dell'imponibile e dell'IVA. Il modello di nota di debito prestazione lavoro occasionale è in formato pdf ma può essere facilmente modificato con programmi ad hoc per la conversione pdf.

 

Esempio di variazione in aumento imponibile e IVA:

Un esempio di nota di debito per variazione in aumento imponibile e IVA si verifica quando:

a) il contribuente fa un errore nella fattura calcolando e applicando un'aliquota sbagliata per esempio IVA al 22% anziché al 21% perché la fattura e la prestazione sono state effettuate prima dell'entrata in vigore dell'aumento IVA.

 

b) se il professionista p l'azienda, non ha considerato l'acquisto di un bene comunitario e quindi non ha provveduto ad applicare il reverse charge. In questo caso l'operatore deve provvedere ad emettere una fattura integrativa chiamata nota di addebito a carico del venditore o del committente, indicando la fattura originale errata mentre dal punto di vista contabile, la nota di addebito deve essere registrata nelle fatture emesse ed azzerare quella sbagliata.

 

c) l’importo fatturato non comprende tutte le operazioni eseguite come ad esempio la merce acquistata in eccesso, prestazioni fatturate con importi inferiori rispetto a quanto previsto dal contratto, merci di natura e qualità diversa ecc.

d) perché lo sconto calcolato inizialmente al cliente per la scelta di una particolare forma di pagamento, non va a buon fine e pertanto lo sconto viene meno e la fattura deve essere corretta.

 

e) perché lo sconto applicato direttamente in fattura al Cliente per il rispetto di determinate condizioni contrattuali, non vengono rispettate.

Dal 2019, le note di variazione fatture non vanno più comunicate con lo Spesometro fatture e note di debito, in quanto la comunicazione iva fatture è abolita dal 1° gennaio 2019.

 

Aumento IVA dal 21 al 22%:

Con l'aumento dell'IVA dal 21 al 22%, per i professionisti, aziende, imprese, autonomi e società, si sono creati molti problemi e dubbi circa eventuali errori di fatturazione tra il prima, dopo dell'entrata a regime dell'aumento IVA.

I maggiori dubbi ed errori si sono verificati, sugli eventi intervenuti nel periodo di transizione dell'aumento IVA, ecco alcuni esempi:

  • Il professionista emette fattura con IVA al 21% a settembre ma il pagamento da parte del cliente avviene ad ottobre. Il professionista deve integrare l'1% di IVA non fatturata? No, in questo caso visto che la fattura è stata emessa prima dell'aumento dell'IVA e il pagamento della fattura è avvenuto successivamente, il professionista non deve emettere la nota di debito.

  • Un professionista effettua una prestazione a settembre e la fattura viene emessa ad ottobre. La fattura dovrà essere emessa con IVA al 22%.

  • Un contribuente che applica l'Iva per cassa, emette fattura a settembre ma il pagamento avviene nel mese di ottobre, dovrà emettere una nota di debito per rettificare l'1% di IVA? No, il contribuente non deve emettere la nota di debito, in quanto l'operazione viene effettuata a settembre con emissione fattura ad ottobre. No, perché il momento di effettuazione dell'operazione si è manifestato in settembre con l'emissione della fattura.

Con questi esempi, si è voluto far capire che per determinare l'applicazione dell'IVA al 21 o al 22%, è fondamentale verificare il momento in cui l’operazione viene considerata effettuata ai fini IVA. Infatti, per esempio se si tratta di cessioni di beni, ovvero, di una vendita di beni mobili, questa si considera effettuata quando vengono consegnate o spedite le merci, per le vendita di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile mentre se si tratta di prestazioni di servizi, queste si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.

Di conseguenza, le fatture emesse per le operazioni effettuate prima del 1.10.2013 sono assoggettate alla vecchia aliquota del 21% mentre le fatture emesse per le operazioni effettuate dopo il 1 ottobre 2013 sono soggette alla nuova aliquota del 22%.

 

Nel caso in cui la fattura venga emessa e pagata totalmente o solo in parte prima che venga effettuata l'operazione, l'IVA si applica in questo modo:

  • Acconti pagati prima del 1 ottobre 2013: aliquota al 21% e saldo pagato dopo predetta data, si applica l’aliquota del 22%.

  • Se la fattura viene emessa prima del 1 ottobre 2013 e riguarda una spedi­zio­ne anticipata del bene o l'aliquota del 21%.

Se il professionista emette una fattura con aliquota sbagliata per le operazioni effettuate dopo 1 ottobre 2013,  ovvero, prima del giorno di entrata in vigore dell'aumento IVA dal 21 al 22%, ha l'obbligo di emettere una fattura integrativa con la nota di debito per l’imposta non addebitata, pari all'1% di differenza. Dal punto di vista fiscale, il contribuente per non incorrere a sanzioni, può ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare le fatture emesse con IVA al 21% anziché al 22% e pagare così la differenza e dal punto di vista contabile, dovrà emettere un’apposita nota di debito. In questo caso, non verrà applicata la sanzione se la maggiore imposta causata dall’aumento dell’aliquota IVA verrà comunque versata entro i termini di liquidazione periodica in cui l’imposta è diventata esigibile.

Il cessionario/committente, che ha acquistato i beni/servizi nell’esercizio d’impresa o di arte o professione, è invece tenuto a regolarizzare le fattu­re ricevute con errata indicazione dell’aliquota IVA, entro 30 giorni dalla registrazione della fattura.

 

Nota di debito IVA su fattura cliente quando e come va emessa?

La nota di debito IVA su fattura emessa al cliente, dunque, è obbligatoria per legge e deve sempre essere emessa quando successivamente all’emissione o alla registrazione di una fattura, il professionista o l'impresa, si accorge di aver commesso un errore che comporta un aumento dell’imponibile o dell’Iva. La nota di debito a differenza della nota di credito, è una variazione che può essere effettuata con l'emissione di una fattura integrativa in qualsiasi momento, ovvero, non ha alcun limite temporale da rispettare come la nota di accredito.

Pertanto, se si commette un errore sulla fattura che aumenta l'imponibile e di conseguenza l'IVA dovuta, la variazione è obbligatoria mediante l'emissione di una nuova fattura che corregga l'errore.

Stesso obbligo, anche per inesattezze riguardanti l'emissione e la registrazione della fattura, ad esempio l'indicazione di un'aliquota sbagliata o aver considerato l'accudito di un ben comunitario senza applicare il riverse charge. In questi casi, il contribuente per riparare all'errore, deve procedere ad emettere una fattura integrativa, ovvero, una nota di debito a carico del cessionario o del committente, richiamando la fattura originaria e ai fini contabili, deve procedere alla registrazione della nota sul registro delle fatture emesse ed azzerare quella precedente.

 

Nota di debito con la fattura semplificata:

Per emettere una nota di debito il contribuente può utilizzare la fattura semplificata, al fine di rettificare errori sulla fattura emessa di cui all’art. 26.

La fattura semplificata in questo caso assume il valore di una “fattura rettificativa”, termine che sostituisce quello di nota di addebito sulla quale indicare i riferimenti della fattura originaria.

Si ricorda che la fattura semplificata, oltre alla possibilità di essere utilizzata come come fattura di rettifica come nota di debito, offre tra le altre semplificazioni quelli di poter indicare, per il cliente con residenza in Italia la sola Partita IVA, per i privati il solo codice fiscale, per i soggetti passivi dia altro stato UE il numero di identificazione comunitario.

 

Nota di debito scontrini emessi per restituzione merce:

Nel caso in cui a seguito di un acquisto merce ed emissione di regolare scontrino fiscale, il cliente decida di restituire ciò che ha acquistato entro i 10 giorni, il negoziante è tenuto a riprendersi la merce e restituire interamente la somma del prezzo pagato da cliente.

In questo caso, l'Agenzia delle Entrate, ha previsto la possibilità per l'operatore commerciale di recuperare l'imposta utilizzando una specifica procedura, in quanto lo scontrino non è una fattura.

Dal prossimo anno arriva anche l'obbligo scontrino elettronico.

Per recuperare pertanto l'imposta sulla merce restituita, il commerciante deve:

  • aprire una pratica di reso con numero di identificazione e con tutti i dati dell'operazione originaria quindi i dati dello scontrino originale.

  • reinserire la merce che è stata restituita nella contabilità di magazzino.

  • emettere uno scontrino fiscale negativo con la clausola rimborso per restituzione vendita con l'indicazione del numero della pratica di reso.

  • registrare lo scontrino negativo nel registro dei corrispettivi secondo la propria aliquota.

COPYRIGHT THEITALIANTIMES.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA