Cassa integrazione covid

Cassa integrazione covid: cos’è, requisiti e proroga 31 marzo 2021

La manovra finanziaria 2021 estende le settimane di cassa integrazione Covid fino al 31 marzo 2021, prevedendo il contestuale blocco dei licenziamenti

Cassa integrazione covid: cos’è, requisiti e proroga 31 marzo 2021

Prevista nella legge di Bilancio 2021 una proroga della cassa integrazione Covid fino al 31 marzo 2021, con il contestuale blocco dei licenziamenti

 

Per ora il governo ha previsto una nuova estensione della cassa integrazione per ulteriori 18 settimane, con la formula 9+9, fino al 31 gennaio 2021.

 

Il decreto agosto 2020 ha previsto però anche il contributo addizionale dovuto dalle aziende per usufruire delle ulteriori 9 settimane di cassa integrazione:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

  • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;

  • 0 contributo addizionalenel caso di datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento.

La proroga della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per le aziende che nel 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da covid-19, costerà allo Stato 1.600 milioni di euro per l'anno 2020.

 

Cassa integrazione covid-19 2020: cos'è come funziona scadenza domanda

La cassa integrazione, seppur con tutti i limiti emersi, è stata la misura che più di tutte è riuscita a tenere a galla imprese e famiglie in questo difficile periodo di emergenza covid.

 

Il Governo si è trovato a dover estendere più volte il periodo previsto inizialmente, a causa del perdurare delle difficoltà economiche delle imprese successivo al lungo lockdown.

 

In totale sono 18 le settimane di cassa integrazione di cui le aziende possono attualmente usufruire, con i sindacati che chiedono un prolungamento fino al 31 marzo 2021, come per il blocco dei licenziamenti. Intanto si lavora ad una riforma degli ammortizzatori sociali.

 

Cassa integrazione fino a 18 settimane con la “formula “9+5+4”

Il premier Giuseppe Conte ha più volte dichiarato che la cassa integrazione sarà garantita a tutti i lavoratori per tutto il tempo necessario nella fase di debolezza dell’attività economica. Le aziende che hanno esaurito le prime 14 settimane di cassa integrazione, potranno chiederne altre 4, per poi attendere successive disposizioni in materia e beneficiare di altri quattro mesi come chiesto da Cgil, Cisl e Uil.

 

Per districarsi in questa tortuosa matassa di date e scadenze l’Inps ha emesso una circolare per fare chiarezza, la 84/2020. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha spiegato il funzionamento della “formula “9+5+4” della cassa integrazione straordinaria, ricordando che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale «Covid-19 nazionale», per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Queste disposizioni sono state introdotte dal decreto Cura Italia convertito in Legge n. 27/2020.

 

Esaurito questo periodo le imprese possono prolungare la cassa integrazione per ulteriori 5 settimane, anche non continuative, grazie alle novità introdotte dal Decreto Rilancio. Prevista inoltre la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane di cig straordinaria dopo aver beneficiato di queste 14 settimane, anche per periodi antecedenti alla data del 1° settembre 2020. Considerando tutti i periodi riconosciuti, in totale si arriva a 18 settimane.

 

Per le aziende che hanno la sede in una della zona rossa, invece, sono previste deroghe che portano il totale delle settimane di cig fino a 31 settimane.

 

Che cos’è la cassa integrazione straordinaria?

Il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un ammortizzatore sociale, concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed erogato dall'INPS, che serve a sostituire e/o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o a orario ridotto di aziende in situazione di difficoltà produttiva o per consentire alle stesse di sostenere processi di riorganizzazione o qualora abbiano stipulato contratti di solidarietà.

 

È rivolto ai lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che abbiano maturato un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni presso di un'azienda destinataria della normativa CIGS.

 

L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

  • riorganizzazione aziendale;

  • crisi aziendale, esclusi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa (dal 1° gennaio 2016);

  • contratti di solidarietà

 

La durata del trattamento straordinario di integrazione salariale:

  • non può superare di 24 mesi in un quinquennio mobile (conteggiando anche la CIGO). Utilizzando la CIGS per causale contratto di solidarietà tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi in quanto la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi;

  • per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e per le imprese di cui all'art. 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS+CIGO) non può superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile

Il trattamento di cassa integrazione straordinaria ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

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