Nuove iniziative produttive e lavoro autonomo: regime ABOLITO

Nuove iniziative produttive e lavoro autonomo nel nuovo regime forfetario cosa cambia, modello Cu, adempimenti obbligo spesometro e studi di settore

Redazione
di Redazione
13 settembre 2019 15:55
Nuove iniziative produttive e lavoro autonomo: regime ABOLITO

Il forfettino è un regime fiscale agevolato riservato alle nuove iniziative produttive e lavoro autonomo introdotto dalla legge 388/2000 con la Finanziaria 2001 e mai modificato dalle successive legislazioni, a testimonianza forse della sua effettiva funzionalità.

 

Una funzionalità intesa in termini di facilità di accesso al regime, alle agevolazioni fiscali e agli adempimenti obbligatori. Una modifica funzionale che arrivata con la nuova Legge di Stabilità 2015.

 

Nuove iniziative produttive e lavoro autonomo nuovo forfettario:

Nel 2015 per il regime fiscale agevolato per le nuove inziative produttive e lavoro autonomo, sono arrivate importanti novità con l'approvazione della nuova Legge di Stabilità 2015 e decreti attuativi richiesti dalla Legge Delega per la revisione e semplificazione del fisco italiano.

 

I nuovi regimi fiscali 2019 con la semplificazione sono il regime ordinario, regime forfetario e regime semplificato quest'ultimo con una maggiore "premialità" derivato dal tutoraggio fiscale Agenzia delel Entrate oltre che ad eventuali agevolazioni a favore dei soggetti che decideranno di ricorrere a mezzi di pagamento tracciabili come ad esempio il POS.

 

Il regime delle nuove iniziative produttive e lavoro autonomo è confluito nel regime forfettario, per i contribuenti con ricavi tra 15.000 e 40.000 euro aumentati in seguito dalla Legge di Bilancio e aliquota sostitutiva al 15%

 

il Governo e l'Agenzia delle Entrate, hanno intrdotto a partire dal prossimo la certificazione unica redditi lavoro autonomo, ossia, il CUD che ora si chiama e diventa il nuovo modello Cu 2019 autonomi.

 

Vecchia normativa:

Regime nuove iniziative produttive e lavoro autonomo cos'è?

Il regime nuove iniziative produttive e lavoro autonomo è un regime fiscale agevolato chiamato forfettino riservato solo alle persone fisiche che iniziano una nuova attività di lavoro autonomo. Tale regime, è applicabile per 3 anni, quindi il primo è quello di adesione e il secondo e terzo sono i successivi, e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 10% IRPEF e una serie di agevolazioni e semplificazioni fiscali.

 

Per quanto riguarda le modalità di accesso al forfettino da parte dei soggetti interessati, esse prevedono a differenza di quanto avviene per i nuovi minimi che è un regime naturale e si entra automaticamente se si possiedono i requisiti, al regime nuove iniziative produttive e lavoro autonomo si accede presentando specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate, tramite modello di domanda mod.AA9/8 entro 30 giorni dalla denuncia di inizi attività.

 

Se poi il forfettino appare generalmente più conveniente del regime ordinario e del regime dei minimi, ma questo varia molto da situazione a situazione, i limiti di questo regime, malgrado il suo continuo e inarrestabile successo, sono derivati dal fatto che l'accesso è consentito solo al momento dell'apertura della partita IVA, ovvero, quando si inizia una nuova attività di impresa per cui non è possibile accedervi anche trascorso un anno o pochi mesi dall'apertura. Inoltre, vi è la limitazione della durata che come abbiamo detto è al massimo per 3 anni senza possibilità di prolungamento, altro tasto dolente è poi la possibile perdita delle detrazioni e deduzioni dal reddito.

 

La deduzione dei contributi previdenziali nel forfettino di fatti non è sempre garantita come la detrazione degli oneri per familiari a carico, ecobonus, spese mediche, interessi passivi sul mutuo ecc.

 

Nuove iniziative produttive durata, cause esclusione e fuoriuscita dal regime:

Durata regime nuove iniziative produttive: Il regime agevolato forfettino, per le nuove iniziative produttive e lavoro autonomo ha una durata massima di 3 anni, ossia, il contribuente in possesso dei requisiti e nelle condizioni che consentono l'accesso al regime, può permanere nel forfettino solo per 3 periodi di imposta.

Tali periodi iniziano a decorrere dal primo anno di accesso e per le due successive annualità. Il regime è però vincolante solo per il primo anno, ciò significa che durante il primo anno di applicazione del forfettino il contribuente non può fuoriuscire dal regime ma deve attendere l'inizio del secondo anno di applicazione per poter accedere al regime ordinario o al regime dei minimi.

Quali sono le cause di esclusione dal regime forfettino? Le cause che determinano l'esclusione sono se si è aperto una partita IVA nei tre anni precedenti alla richiesta di accesso al regime forfettino, se si è una società perché al regime sia accede solo in qualità di persone fisiche e imprese familiari, e se la nuova attività rappresenta la mera prosecuzione di un’attività svolta già in precedenza, anche se in qualità di lavoratore dipendente o di collaboratore occasionale. 

Quali sono le cause di fuoriuscita dal regime? Le cause che determinano la fuoriuscita è l'aver superato il limite dei compensi e ricavi che è di 30.987,41 euro per le prestazioni di servizi e 61.974,83 per le imprese la cui attività è diversa dalle prestazione di servizi. Oppure, aver superato del 50% i suddetti limiti, ossia, rispettivamente 46.481,12 euro e 92.962,25 euro, in questo caso l'intero reddito di lavoro autonomo o di impresa viene assoggetto interamente a tassazione ordinaria. Una volta avvenuta la fuoriuscita dal regime agevolato, il contribuente deve adempiere a tutti gli obblighi previsti per le imposte indirette, IRAP e IVA.

 

Chi può aderire al regime nuove iniziative produttive? Requisiti e condizioni:

Chi può aderire al forfettino? Al regime agevolato nuove iniziative produttive e lavoro autonomo, cd. Forfettino possono aderire solo: Persone fisiche che iniziano un'attività artistica o professionale e di impresa e Imprese familiari nelle quali l'imposta sostitutiva viene versata direttamente dal titolare dell'impresa.

I requisiti e le condizioni per accedere al regime agevolato forfettino sono:

  • Non aver esercitato negli ultimi 3 anni, ovvero, prima dell’inizio della nuova iniziativa, un'attività d’impresa o professionale, neanche in forma associata, pertanto possono accedere solo i contribuenti che in precedenza non hanno aperto una partita IVA. 

  • La nuova attività non deve essere la mera prosecuzione di un’attività precedente, anche se svolta

  • in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, fatta eccezione dei casi in cui l'attività sia stata svolta sotto forma di praticantato obbligatorio ai di di esercizio di arti o professioni.

  • Essere in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi;

  • Ricavi annuali non devono essere maggiori di € 30.987,41 (per le prestazione di servizi) o a € 61.974,83 (per le altre attività). Nel caso in cui il contribuente esercitasse più di una attività, il limite dei compensi va riferito all'attività prevalentemente esercitata, ovvero, quella che ha conseguito i maggiori compensi nel periodo di imposta. Comunque sia la somma dei compensi tra le due o più attività non può superare i predetti limiti. Se il contribuente invece subentra in un'attività precedentemente svolta da un altro soggetto, i limiti dei compensi non devono essere stati superati dal precedente soggetto nell'anno di subentro del nuovo contribuente.

 

Quali sono le agevolazioni fiscali per le nuove iniziative produttive?

Agevolazioni nuove iniziative produttive: Le agevolazioni fiscali previste per i soggetti, Ditte individuali (persone fisiche) e Lavoratori autonomi (professionisti) e Imprese familiari, in possesso dei requisiti che richiedono e vengono accettati nel regime agevolato forfettino sono:

1) Aliquota sostitutiva 10% IRPEF, ovvero, una tassazione forfetaria del reddito da lavoro autonomo che non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini Irpef.

2) Semplificazione adempimenti contabili con quali l'esonero da: registrazione e tenuta delle scritture contabili delle imposte indirette, IRAP e IVA, fatta eccezione per quelli dei dipendenti, se esistenti e Liquidazioni e versamenti periodici IVA ma non dalla dichiarazione e versamento annuale IVA, ossia, l'IVA viene liquidata annualmente e non trimestralmente.

3) I compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato, non sono assoggettati alla ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta. Per i soggetti beneficiari è sufficiente rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti il reddito assoggettato all'imposta sostitutiva IRPEF che quindi non è soggetta a ritenuta di acconto,

4) Assistenza gratuita con il cd. Tutoraggio Fiscale Agenzia delle Entrate.

5) Credito di imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche pari al 40% del costo entro un limite massimo di 309,87 euro.

6) Esclusione dagli studi di settore per il primo anno, dalle successive annualità si applicano regolarmente gli studi di settore.

 

Adempimenti obbligatori regime forfettino:

Gli adempimenti obbligatori previsti per i soggetti che rientrano nel regime agevolato nuove iniziative produttive sono:

Conservazione dei documenti ricevuti e emessi, quindi fatture, scontrini, certificazioni dei corrispettivi ove prescritti.

Presentazione dichiarazioni annuali ai fini IRPEF e IVA.

Comunicazione operazioni rilevanti ai IVA con lo Spesometro presentazione del modello polivalente 

Versamento acconto e saldo IRAP

Tenuta scritture contabili e adempimenti dei sostituti di imposta quindi libri matricola previsti in caso di dipendenti.

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