Offerta di conciliazione licenziamento 2020: cos'è e come funziona

Offerta di conciliazione licenziamento cos'è e funziona? Come si calcola importo assegno circolare quando e quanto spetta per non impugnare e fare ricorso

Offerta di conciliazione licenziamento 2020: cos'è e come funziona

L'offerta di conciliazione in caso di licenziamento del lavoratore è una procedura contenuta nell'articolo 6 del DL sul contratto a tutele crescenti e riguarda solo i nuovi assunti a partire dal 7 marzo 2015.

 

Ma come cos'è e come funziona, quando ed entro quanto il datore di lavoro deve far venire al lavoratore la comunicazione dell'eventuale accordo stragiudiziale e quali sono le novità introdotte alla normativa dal decreto Dignità?

 

Vi ricordiamo anche che in caso di licenziamento involontario spetta anche il reddito di cittadinanza 2020.

 

Offerta di conciliazione: cos'è?

Che cosè l'offerta di conciliazione licenziamento?

L'offerta di conciliazione nel licenziamento è una nuova procedura introdotta con il Jobs Act come strumento atto ad agevolare la risoluzione stragiudiziale delle controversie sul lavoro e quindi sui licenziamenti 2020 in modo da evitare ove possibile il ricorso al Tribunale del Lavoro da parte del lavoratore.

 

Tale offerta, introdotta con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, consiste quindi nella possibilità del datore di lavoro di offrire una somma esente da tassazione Irpef e da contribuzione obbligatoria previdenziale.

 

La misura dell'assegno circolare in base alle ultime novità introdotte dal testo del decreto Dignità, è cambiato:

Offerta di conciliazione fino al 13 luglio spetta:

  • 1 mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio, per un minimo di 2 mesi e fino ad un massimo di 18 mesi + l'indennità NASPI 2020 per un massimo di 24 mesi, in caso di aziende con oltre 15 dipendenti.

  • non inferiore a 1 e non superiore a 6 mensilità per le aziende sotto i 16 dipendenti.

Offerta di conciliazione dopo il 14 luglio 2018:

  • spetta assegno non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità per le aziende oltre i 15 dipendenti;

  • non inferiore a 1,5 e non superiore a 6 mensilità per le aziende sotto i 16 dipendenti 

La somma, come sopra calcolata, non è assoggettata a contribuzione previdenziale ed è esente da IRPEF.

Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa, a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro, saranno soggette al regime fiscale ordinario.

 

Per le aziende con meno di 15 dipendenti: la somma da offrire al dipendente in sede di conciliazione è dimezzata e non può essere superiore a 6 mesi.

Se il lavoratore accetta l'offerta, il rapporto di lavoro cessa definitivamente e rinuncia ad impugnare il licenziamento.

 

Quanto spetta al lavoratore che accetta l'offerta? Calcolo:

Cosa spetta? In caso di licenziamento, il datore di lavoro onde evitare che il lavoratore impugni il licenziamento o faccia ricorso al Giudice del Lavoro, può entro i termini di impugnazione, proporre un'offerta di conciliazione esente da IRPEF e contributi.

 

Quanto spetta al lavoratore? La somma offerta dal datore di lavoro tramite assegno circolare deve essere pari alla retribuzione di riferimento presa come calcolo del TFR per ogni anno di servizio e comunque non inferiore a due e non superiore a 18 mensilità. Per le aziende con meno di 15 dipendenti: la somma da offrire al dipendente in sede di conciiliazione è dimezzata e non può essere superiore a 6 mesi.

 

Dal 14 luglio 2018 e quindi nel 2019, invece spetta:

  • assegno non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità per le aziende oltre i 15 dipendenti;

  • non inferiore a 1,5 e non superiore a 6 mensilità per le aziende sotto i 16 dipendenti 

Cosa significa per il lavoratore accettare l'offerta? L'accettazione dell'assegno da parte del lavoratore significa la cessazione definitiva del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. 

 

Calcolo anzianità di servizio: per calcolare gli anni di servizio e l'importo dell'assegno circolare, qualora siano frazioni di mesi e giorni, il computo va fatto tenendo conto che se i giorni sono pari o superiori a 15, il mese va contato per intero.

 

Conciliazione licenziamento 2020 dove si presenta l'offerta?

Il datore di lavoro entro 65 giorni dalla data di licenziamento, può in modo facoltativo proporre un'offerta di conciliazione al lavoratore licenziato per evitare di andare in Giudizio o di fargli impugnare il liceziamento. Il luogo preposto per presentare l'offerta è una delle sedi protette individuate dalle legge che sono:

  • Commissione provinciale di conciliazione;

  • Sede sindacale;

  • Organismi di certificazione;

  • Enti bilaterali, Province, se costituite le commissioni;

  • Direzioni del Lavoro;

  • Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro.

Una volta effettuata la proposta di conciliazione, il datore di lavoro deve procedere alla comunicazione di cessazione integrativa per via telematica, previa registrazione al sistema.

 

Come funziona la nuova procedura di conciliazione 2020?

La conciliazione è facoltativa o obbligatoria 2020? Secondo quanto disposto dall’art. 6, co. 1 del D.Lgs. n. 23/2015, l'offerta di conciliazione è facoltativa, e sostituisce il c.d. “Rito Fornero” (art., co. 48-68 della L. n. 92/2012). Inoltre, può essere applicata solo ai nuovi assunti a partire dal 7 marzo 2015 e deve essere effettuata direttamente sul sito di Cliclavoro mediante il modello “Unilav_conciliazione”, le cui modalità di invio telematico e campo di applicazione, definiti dal Ministero del Lavoro con il Decreto Legislativo 23/2015, sono stati da poco pubblicati.

 

Come funziona l'offerta di conciliazione: Prima di vedere come funziona il nuovo strumento introdotto con il Jobs Act, andiamo a vedere a quali tipi di lavoratori si applica l'offerta di conciliazione, ovvero, a Operai e Impiegati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015 e a coloro che hanno visto trasformare il contratto da tempo determinato a indeterminato.

 

A tali lavoratori, pertanto, il datore di lavoro può presentare l'offerta sotto forma di assegno circolare, il cui importo varia sulla base del calcolo degli agli anni di servizio e sull'ultima retribuzione.

 

Per procedere poi ad ufficializzare la proposta, il datore deve prima effettuare la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto da effettuarsi entro 5 giorni dalla data di cessazione, pena una sanzione per omessa comunicazione pari da 100 a 500 euro per lavoratore e da 50 a 250 euro per le agenzie del lavoro, ed integrare questa con un'altra comunicazione, da fare invece entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, contenente l'indicazione dell'avvenuta conciliazione o della mancata offerta. Tali comunicazioni, vanno quindi inviate per via telematica attraverso il nuovo modello “Unilav_Cess” sul sito Cliclavoro.

 

Unilav Conciliazione:

Come inserire l'offerta di conciliazione su Unilav_conciliazione: il datore di lavoro per attuare l’offerta di conciliazione prevista dal D.Lgs. n. 23/2015, deve utilizzare la procedura telematica del sistema Unilav_conciliazione ed inserire il codice della CO del rapporto di lavoro, rilasciato dal sistema dopo la trasmissione della Comunicazione obbligatoria.

 

Una volta inserito il suddetto codice, il sistema apre in automatico i dati indicati nel modello Unilav_Cess e il datore di lavoro deve semplicemente compilare gli altri due campi che sono: data di proposto dell’offerta di conciliazione, esito SI/NO dell’offerta e indicazione della sede di conciliazione presso la quale è stata presentata l'offerta.

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