Pignoramento presso terzi 2020: cos'è, come funziona, Dl Liquidità

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Pignoramento presso terzi 2020: cos'è, come funziona, Dl Liquidità

Pignoramento presso terzi: il pignoramento pensione, cessione del quinto stipendio o della retribuzione mensile del lavoratore debitore è un atto formale che si attiva in caso di mancato pagamento di un certo debito. 

 

Tutti questi insieme al pignoramento immobiliare e mobiliare, rappresentano un atto di precetto, ossia, un decreto ingiuntivo che l’ufficiale giudiziario notifica per conto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

 

La notifica al debitore avviene per mezzo di cartella esattoriale o avviso di accertamento esecutivo con il quale si invita il debitore dall'astenersi di qualunque azione volta a sottrarre, alla garanzia del credito, i beni che sono oggetto dell’espropriazione. 

 

Il debitore riceve, pertanto, oltre all’ingiunzione anche l’elenco di tutte le cose pignorate, il loro stato dimostrabile tramite acquisizione fotografica o audiovisiva, e la determinazione approssimativa e presumibile del valore di vendita che viene stabilito, ove richiesto dal creditore, da uno stimatore esperto nel campo scelto direttamente dallo stesso Ufficiale Giudiziario.

 

Vediamo quindi cos'è e come funziona il pignoramento presso terzi stipendio, pensione, conto corrente, e quando scatta nel 2020 e quali sono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020?

 

Coronavirus, pignoramento novità Decreto Liquidità:

Data l'emergenza Coronavirus, il Governo è intervenuto con il nuovo decreto aprile Liquiditàcon la sospensione degli adempimenti fiscali:

  • nella sospensione degli adempimenti fiscali è inclusa anche la agenzia Entrate-Riscossione a partire dai pignoramenti presso terzi, ossia quelli che nel 90% della riscossione coattiva si trasformano in un pignoramento conti correnti o del quinto dello stipendio.

 

Pignoramento presso terzi novità Legge di Bilancio 2020:

Prima di andare a spiegare cos'è e come funziona la procedura di pignoramento presso terzi è bene sapere che dal 1° gennaio 2020 entrano in vigore le novità previste dalla Legge di Bilancio 2020 e che riguardano il pignoramento, l'ipoteca ed il fermo amministrativo.

 

In base alle suddette novità, dal 2020 i Comuni potranno richiedere il pignoramento presso terzi, stipendio, conto corrente ecc del contribuente già dopo la mancata risposta all’avviso di accertamento e all'intimazione di pagamento, rendendo così la procedura di pignoramento molto più veloce.

 

La nuova Manovra oltre che semplificare le procedura di pagamento delle tasse locali con l’introduzione della nuova Imu 2020 e l’abolizione Tasi che porterà alla nascita tassa unica sulla casa, ha l’obiettivo anche di snellire le procedure di riscossione e di recupero delle tasse locali omesse.

 

Cos'è il Pignoramento presso terzi?

Che cos'è il pignoramento presso terzi? Il pignoramente presso terzi, è una procedura formale ed ufficiale che si attiva se:

  • il contribuente non paga entro 60 giorni dalla data di notifica iscrizione a ruolo una o più cartelle di pagamento esattoriale;

  • non presenta alcuna istanza di ricorso;

  • non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente creditore o della Commissione tributaria, Equitalia in qualità di Agente di riscossione incaricato al recupero del credito, procede all’esecuzione forzata.

A seconda dei casi, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, può pertanto procedere con un atto formale che prevede una delle seguenti conseguenze:

  • Pignoramento presso terzi di cui fa parte:

  • Iscrizione di un fermo amministrativo sui beni mobili registrati, come per esempio su autovetture private o societarie.

  • Iscrizione ipoteca sui beni immobili, fatta eccezione della prima abitazione e relative pertinenze. 

  • Pignoramento esattoriale mobiliare e per conto terzi nelle forma di pignoramento stipendio e conto corrente.

  • Pignoramento - Espropriazione forzata dei beni immobili.

  • Azioni esecutive, cautelari o conservative che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore.

 

Il pignoramento è un atto esecutivo?

Il pignoramento esattoriale è un atto esecutivo, regolato e previsto dall’art. 491 e successivi del Codice di Procedura Civile, e può essere avviato come procedura di esecuzione forzata sui beni del debitore, ovvero, come espropriazione dei beni come atto in forza di precetto o titolo esecutivo, tale pignoramento si verifica per il mancato pagamento di un cartella esattoriale oltre i termini previsti per Legge.

 

L’ufficiale giudiziario pertanto per conto dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che rappresenta gli enti creditori, redige un verbale che oltre a contenere l’ingiunzione e l’obbligo di astensione da parte del debitore a disporre dei beni patrimoniale oggetto del Pignoramento, contiene anche:

  • l’invito di iscrivere la propria residenza presso la sede del giudice competente dell’esecuzione per l’effettuazione delle notifiche, in mancanza dell’iscrizione, le notifiche verranno eseguite presso la cancelleria del giudice.

  • Procedura con tutte le informazioni per evitare il pignoramento dei beni. L’esecuzione forzata può essere infatti evitata depositando una somma di denaro pari all’importo dovuto ai creditori.

  • Elenco e descrizione di tutte le cose pignorate e il relativo stato di conservazione dimostrabili rappresentazione fotografica o audiovisiva, nonché la determinazione approssimata del presumibile valore di vendita che viene stabilito, se richiesto dal creditore, da uno stimatore esperto nel campo, scelto dallo stesso Ufficiale Giudiziario. 

 

Quali sono i beni non pignorabili nel 2020?

L’espropriazione dei beni ad un debitore che non assolve al pagamento delle somme a lui iscritte da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per conto degli enti creditori, può avere diverse forme in base all’oggetto del pignoramento, ossia, che si tratti di beni mobili, immobili, per conto terzi come il pignoramento dello stipendio. Innanzitutto, è bene ricordare che secondo il Codice Civile ci sono beni che non possono essere oggetto di pignoramento e altri limitatamente pignorabili:

  • Beni non pignorabili: Sono quelli definiti dall’art.514 del codice procedura civile. In altre parole, non possono essere pignorati tutti quei beni che per credo, tradizione, valore affettivo trascendono dal principio secondo il quale tutti i beni possono essere sottoposti a garanzia del credito. Sono altresì esclusi, quelli indispensabili allo svolgimento della normale vita domestica come per esempio: fede nuziale, crocifisso, frigorifero, letti, cucina, macchina del gas, ecc. Inoltre, in base all’art 545 del c.p.c., sono ritenuti impignorabili: i crediti alimentari, con esclusione di determinate categorie e quelli che consistono in assegni di mantenimento, sussidi di maternità e malattia, etc.

  • Beni limitatamente pignorabili: Sono tutti i beni strumentali, ossia, indispensabili all’esercizio della professione cui deriva il sostentamento proprio e della propria famiglia. Il limite di valore pignorabile dei beni strumentali non può essere superiore al quinto del valore di vendita, a meno che non sia sufficiente a soddisfare il credito, in questo caso il limite può essere innalzato. Tale disposizione, è valida solo se il debitore è persona fisica e non riguarda pertanto pignoramenti messi in atto nei confronti di una società. L’esecuzione del pignoramento perde efficacia se entro 90 giorni dallo stesso non viene richiesta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati mobili mentre nel caso di beni immobili, il giudice emana un’ordinanza con la quale viene disposta la cancellazione delle trascrizioni del bene stesso dai registri immobiliari.

 

Quali sono i Beni sempre pignorabili 2020?

I diversi tipi di pignoramento vengono disposti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e dal Giudice che sono autorizzati per Legge a disporre l’esecuzione forzata delle somme iscritte al debitore.

 

Il pignoramento può essere disposto su beni mobili, immobili, per conto terzi con il pignoramento dello stipendio, pensioni, tfr o sul conto corrente.

 

Il Pignoramento dei beni mobili è regolato dall’art. 812 terzo comma del codice Civile che, definisce l’autorità dell’Agente della riscossione a pignorare beni mobili di proprietà, disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il debitore svolge l’attività professionale, commerciale o artigianale.
In caso di mancato pagamento delle somme iscritte, I beni mobili pignorati vengono messi all’asta.

 

Per debiti fino a 2 mila euro, in base alle ultime disposizioni legislative (dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), a partire dal 13 luglio 2011 l’applicazione delle misure esecutive deve essere preceduta: dall’invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.

 

In caso di pignoramento dei beni mobili, l’Ufficiale Giudiziario, presenta al debitore l’atto che contiene il titolo esecutivo a procedere al pignoramento, per cui ricerca nella casa o nelle altre sue proprietà, i beni che possono essere oggetto di pignoramento e successivamente di vendita, in caso di mancato pagamento all’ente creditore. La procedura di pignoramento non può essere effettuata nei giorni festivi né al di fuori dall’orario stabilito per le notificazioni dalla legge, cioè dalle 7 alle 21.

 

Generalmente, i beni pignorabili più comuni sono:

  • Denaro contante;

  • Oggetti preziosi;

  • Titoli di credito;

  • Ogni altro bene che possa garantire una sicura realizzazione come: televisori, computer, impianti acustici, dolby, divani ecc..

Il denaro contante, oggetti preziosi e titoli di credito possono essere consegnati dall’Ufficiale Giudiziario al cancelliere solo nel caso in cui siano presenti altri beni, dopodiché verranno depositati nel pubblico deposito o affidati ad un custode.

 

Il debitore può procedere in caso di pignoramento dei beni alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79 del dpr 602/73, con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso.

 

Oltre al bene mobili, può essere pignorabile anche il bene immobile con il cd. pignoramento immobiliare, previsto come procedura successiva all’ipoteca, nel caso in cui il debitore perseveri nel non pagare le somme a lui iscritte.

 

Il pignoramento immobiliare prevede pertanto che l’Agenzia delle Entrate Riscossione, notifichi al debitore, l’atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all’asta dell’immobile. 

 

Secondo le ultime novità l'immobile non può essere pignorato quando:

  • è destinato ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;

  • è l’unico di proprietà del debitore;

  • non è un immobile di lusso ad esempio non è una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).

L'immobile invece può essere pignorato solo se:

  • l'importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro;

  • sono passati 6 mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.

 

Pignoramento presso terzi stipendio e pensione:

Pignoramento presso terzi: lo stipendio di lavoratori pubblici, privati, tempo determinato, collaboratori e parasubordinati.

 

L’Agente della riscossione, per recuperare le somme iscritte al debitore può rivalersi su un altro soggetto, ossia, può richiedere al terzo di pagare le somme di cui il contribuente è creditore entro i limiti dell’importo dovuto. 

 

Infatti diverse sentenze della Cassazione, in particolare la n.89/1987 e n.878/1988, hanno di fatto abolito la regola di assoluta impignorabilità dello stipendio e e si è proceduto con l’entrata in vigore della Inoltre, la Legge 311/04, ad estendere la pignorabilità dello stipendio anche ai privati.

 

Con riferimento al pignoramento presso terzi dello stipendio, il dl 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012, ha stabilito i LIMITI pignorabilità stipendio e delle altre indennità connesse al rapporto di lavoro:

  • per importi fino a 2.500 euro: la quota massima pignorabile è un 1/10.

  • per somme comprese tra 2.500 e 5.000 euro: la quota massima pignorabile è di 1/7.

  • se si superano i 5.000 mila euro: si applica la quota di 1/5, che costituisce il limite massimo pignorabile.

In altre parole, il lavoratore titolare di atto di pignoramento entro le suddette nuove soglie, si vedrà trattenere dal proprio datore di lavoro, dal 2 marzo 2012, le somme derivanti da atto di pignoramento dell’Agente della riscossione di importo nettamente inferiore, allungando il periodo necessario per sanare l’intero debito. I nuovi limiti valgono anche per i pignoramenti già in corso.

 

Tali somme di stipendio trattenute per cessione, vanno versate all’istituto cessionario entro il mese successivo a quello a cui si riferiscono e la trattenuta continui a essere effettuata nella misura stabilita, la legge, inoltre, prevede la stipulazione obbligatoria di un’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego a titolo di garanzia o, in alternativa, altri strumenti che assicurino il recupero del finanziamento qualora proprio a causa di cessione o riduzione dello stipendio non sia più possibile continuare l’ammortamento o il recupero del credito.

 

Secondo quanto disposto dalle recenti modifiche normative il pignoramento non può includere l’ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore, che resta  quindi nella sua piena disponibilità.

 

Ultimo aggiornamento: con l'entrata in vigore del nuovo decreto 83/2015: Il pignoramento dello stipendio e della pensione accreditate su conto corrente prevede che

le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Pignoramento pressi terzi della pensione TFR cessione del quinto: La pignorabilità oltre che degli stipendi può essere eseguita anche sulle pensioni e sul TFR dei lavoratori dipendenti pubblici che privati purché titolari di un contratto di lavoro di durata non inferiore a 3 anni, che abbiano la possibilità di estinguere eventuali prestiti contratti attraverso la cessione del quinto della propria retribuzione, ma solo in misura non superiore ad 1/5 dello stipendio percepito, al netto di ritenute, per periodi non superiori a dieci anni, la pignorabilità inoltre può essere eseguita sui lavoratori con un’età inferiore ai 65 anni che siano addetti a prestazioni di carattere permanente e siano provvisti di salario fisso e continuativo.

 

Per i lavoratori a tempo determinato e per i collaboratori la cessione dello stipendio non può eccedere il periodo di tempo rimanente per la scadenza del contratto in essere, mentre i lavoratori parasubordinati sono legittimati alla cessione solo se il proprio rapporto di lavoro ha una durata non inferiore ai 12 mesi.

 

Un’altra novità introdotta con il dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011, riguarda la procedura di applicazione delle misure esecutive del pignoramento, prevedendo per i debiti fino a 2 mila euro, l’invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.

 

Ultimo aggiornamento: con l'entrata in vigore del nuovo decreto 83/2015 il pignoramento pensione, può avvenire su 1/5 solo sulla parte eccedente l'importo dell'assegno sociale + un altro 50%.

 

Pignoramento presso terzi 2020: conto corrente bancario e postale

Il pignoramento presso terzi conto corrente bancario o postale, è un'ulteriore applicazione rispetto a quello dello stipendio, infatti, l’articolo 491 del codice civile, prevede che l’applicazione delle misure di esecuzione del pignoramento possano essere estese anche al conto corrente del debitore, disponendo pertanto per il creditore la facoltà di operare un’azione diretta di prelievo dal conto corrente del debitore.

  • Il prelievo diretto sul conto corrente del debitore, avviene di fatto quando il debitore non possiede beni mobili e immobili da apporre a garanzia del credito. Il creditore, quindi, ha la possibilità di coprire il debito agendo direttamente sul conto corrente del debitore, nel caso in cui il saldo del conto corrente non basti a coprire il debito, il creditore, può decidere di rivalersi sulle pensioni e sugli stipendi del debitore accreditati sul c/c e recuperare la cifra necessaria alla copertura, inoltre, il giudice può disporre la chiusura del conto corrente e decidere di rigirare il saldo totale al creditore lasciando al debitore l’onere dei vincoli fiscali. Leggi le novità pignoramento conto corrente 2020 tasse locali.

  • Generalmente, il pignoramento del conto corrente è una delle forme più estreme di pignoramento che il giudice, per i soli debiti non fiscali, può decidere di avviare nei confronti di un debitore, se questo si realizza la banca del correntista/debitore presso la quale si esegue l’atto, assume automaticamente il ruolo di "debitor debitoris” nei confronti del creditore, ossia, la banca viene obbligata non solo a garantire che il debitore esecutato non possa disporre della somma depositata ormai pignorata ma dovrà anche garantire e favorire l’esecuzione da parte del creditore.

 

Come si fa a bloccare il pignoramento presso terzi? Con la rateizzazione del debito:

L’unico modo per evitare il pignoramento dei propri beni è quello di pagare le somme iscritte al ruolo, ossia, versando all’Ufficiale Giudiziario l’importo dovuto con l’aggiunta delle spese. In tal caso, i beni oggetto di pignoramento vengono liberati a seguito ordinanza emessa dal giudice che attesta la volontà del debitore di sostituire a beni e crediti sottoposti a pignoramento, con una somma in denaro tale da  coprire l’intero debito nei confronti dell’ente creditore +  interessi + spese di esecuzione + spese varie.

 

Per arrivare all’ordinanza che liberi i beni pignorati, il debitore deve innanzitutto:

  • Presentare al giudice la Dichiarazione di volontà al pagamento della somma a lui iscritta.

     

  • Depositare presso la cancelleria, congiuntamente ad un’istanza detta di conversione, almeno 1/5 della somma a lui iscritta a debito

Pignoramento presso terzi rateizzazione debito: In presenza di un atto di pignoramento il debitore può chiedere la rateizzazione del debito iscritto solo se in presenza di giustificati motivi e laddove il pignoramento riguardi beni immobili. Tale rateizzazione qualora concessa, prevede che la somma totale del debito sulla quale vengono calcolati anche gli interessi di mora, sia restituita con rate mensili entro e non oltre 36 mesi. 

 

Nel caso in cui, il debitore non effettua o ritarda il versamento di oltre 15 giorni, le somme che fino a quel momento sono state da lui versate vengono considerate come una parte dei beni pignorati e il giudice, su richiesta del creditore, procede alla vendita dei beni.

 

Pignoramento presso terzi e contributo unificato:

Le tempistiche per poter procedere alla contestazione e quindi all’opposizione di un atto esecutivo come il pignoramento è nel termine di 60 giorni, diversamente dai 15 giorni previsti dalla precedente normativa.

 

Per ogni opposizione, viene richiesto il pagamento anche del contributo unificato 2019, ossia, il contributo che i contribuenti devono versare nelle cause civili per ricorrere in giudizio.

 

Nello specifico, tale contributo va pagato  per tutti i ricorsi presentati dal cittadino davanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, ed è dovuto, dal 7 luglio 2011 con l’introduzione della Legge n. 183/2011, che di fatto ha sostituito l’imposta di bollo. L’importo del contributo varia a seconda del valore della lite, qualora il valore della lite non fosse determinabile lo Stato applica un importo forfetario. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato pignoramento presso terzi:

 

Contributo Unificato per processi Civili di 1° Grado:

  • Valore fino a € 1.100,00: € 37,00;

  • Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00: € 85,00;

  • Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00: € 206,00;

  • Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00: € 450,00;

  • Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00: € 660,00;

  • Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00: € 1.056,00;

  • Valore superiore a € 520.000,00: € 1.466,00;

Contributo unificato procedimenti esecutivi:

  • Procedimenti di esecuzione immobiliare: € 242,00;

  • Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi: € 146,00;

  • Procedimenti esecutivi ad eccezione di quelli mobiliari di importo inferiore a EUR 2.500,00: € 121,00;

  • Procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad EUR 2.500,00: € 37,00;

  • Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio e per obblighi di fare: € 121,00.

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