Protesto assegno: cos'è e come funziona, costi e procedura, rischi

Assegno protestato 2020 postale bancario e cambiale procedura tribunale per mancato pagamento del titolo, come funziona cancellazione e riabilitazione

Protesto assegno: cos'è e come funziona, costi e procedura, rischi

Il protesto di un assegno postale, bancario circolare o di una cambiale è un atto pubblico formale disposto e accertato da un pubblico ufficiale, notaio o segretario comunale, nei confronti di un soggetto reo del mancato pagamento di un assegno per mancanza fondi sul proprio conto o per mancata autorizzazione ad emettere titoli.

 

Vediamo quindi il protesto assegno 2020 postale, bancario o cambiale costi, cos'è come funziona

 

Protesto assegno 2020: cos'è e come funziona?

Che cos'è l'assegno protestato?

  • L'assegno protestato, è l'attivazione di un procedimento formale che certifica il mancato pagamento al beneficiario della somma iscritta, un procedimento che viene svolto generalmente, da un notaio o da un ufficiale giudiziario. 

  • Il protesto di un assegno attiva, pertanto, un processo di garanzia ovvero, di un procedimento atto a garantire il pagamento della somma al beneficiario che ha ricevuto l’assegno senza però ottenere il denaro a causa, ad esempio, di uno scoperto sul conto, essendo ciò un illecito penale, esso causa l’apertura di un procedimento a carico di chi ha emesso l’assegno da parte degli organi giudiziari oltre a quello del procedimento di protesto e l’iscrizione nel registro dei Protestati, ossia la lista della Centrale di Allarme Interbancaria da cui si viene cancellati solo dopo 5 anni anche viene pagato successivamente l’assegno.

 

Protesto cambiario: cosa significa?

Si verifica il protesto cambiale quando una cambiale non viene onorata.

Ed è l’ufficiale giudiziario nominato, a provvedere alla levata del protesto cambiario, che a differenza degli assegni, in questo caso viene comunicato anche il motivo per l’eventuale rifiuto della cambiale che può portare ai protesti cambiari. Come per gli assegni i protesti cambiali a seguito di istanza possono essere cancellati ovviamente a seguito di dovuti comportamenti.

 

Il protesto è una procedura molto importante in quanto consente a chi non ha ricevuto il pagamento di potere adire alle vie legali per ottenere la somma dovuta da colui che di fatto ha emesso l’assegno materialmente.


Gli effetti del protesto, inoltre, prevedono la pubblicazione nel Registro informatico dei protesti, curato dai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e la comunicazione al Prefetto competente per territorio.

 

Quali sono i titoli di credito protestabili?

I titoli di credito che posso subire un procedimento formale di protesto sono:

Vaglia cambiari o pagherò (cambiali):  il vaglia cambiario, è più comunemente detto “cambiale” o “pagherò cambiario”.


Tratte: cambiale tratta in cui il traente, cioè colui che crea il titolo, ordina al trattario di pagare una determinata somma, il trattario diventa obbligato solo se appone sul titolo la propria firma per accettazione. Il prenditore è il soggetto a favore del quale dovrà essere effettuato il pagamento. L’accettazione della tratta può essere richiesta dal portatore o da chiunque detena il titolo entro la scadenza della cambiale (art.26 L.C.).

 

Assegni: bancario, postale, circolare, non trasferibile 

 

Avviso di levata: come funziona?

Il Protesto di un assegno per esempio si verifica qualora il beneficiario del titolo cercando di incassare alla data prestabilita la somma iscritta presso la banca creditrice, non gli viene pagata a causa o di una mancanza fondi sul conto corrente o per mancata autorizzazione del titolare ad emettere assegni.

Tale comportamento, causa l’apertura di un atto formale da parte di un pubblico ufficiale, nei confronti di chi ha emesso l’assegno scoperto detto "Avviso di Levata", con il quale si procede a inviare comunicazione ufficiale presso il domicilio del debitore per chiedere il pagamento dell’assegno o della cambiale non coperti. 

 

Importante: la mancata riscossione si verifica anche con l’assenza dell’interessato dal domicilio che causa comunque la "Levata del Protesto", rendendo il titolo esecutivo, al pari di un decreto ingiuntivo.

 

Da questa operazione formale, il Protestato, in caso di mancato pagamento protratto può subire il precetto e poi il pignoramento. Il titolo protestato, infatti, ritorna, attraverso la banca, in mano al creditore, che decide se esigere l’importo in tal modo o lasciar decadere questo suo diritto. Nel frattempo il debitore ha 60 giorni, durante i quali la cifra iniziale verrà maggiorata degli interessi maturati, delle spese per il precetto e per l’eventuale processo esecutivo, per pagare la somma al creditore.

  

Cause e motivi del protesto bancario e postale:

MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE – art. 1, l. 386/90

  • Cod. 10: Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione12 di recesso – inviata dalla banca – dalla convenzione d’assegno o dall’intero conto corrente (ex “conto estinto”), secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti nel contratto. La Responsabilità è del Correntista.

  • Cod.11: Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso – inviata dal correntista – dalla convenzione d’assegno o dall’intero conto corrente, secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti dal contratto. La Responsabilità è del Correntista.

  • Cod.12: Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli artt. 9 e 10 – bis, lett. A) della L. 386/90. La Responsabilità è del Correntista.

  • Cod. 13: Assegno recante una firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato dal correntista (ex “firma non autorizzata” e “firma revocata”) o carente di potere (emissione in violazione dell’obbligo di sottoscrizione congiunta su conti cointestati).La Responsabilità è del firmatario.

  • Cod.14: Assegno emesso in data posteriore a quella di deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento del correntista, ovvero di altra sentenza o provvedimento (diverso da quelli previsti dal codice 17) che comporti per il correntista medesimo il divieto di disporre mediante emissione di assegni. La Responsabilità è del Correntista.

  • Cod.15: Assegno emesso da un soggetto che non è mai stato titolare di convenzione d’assegno (ex “firma sconosciuta”). La Responsabilità è del firmatario.

  •  Cod.16: Assegno emesso da un soggetto che ha stipulato la convenzione di assegno con falsi documenti di identità. La Responsabilità è del firmatario.

  • Cod. 17 Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio di sanzioni e divieti comportanti interdizione all’emissione di assegni (art.10-bis, lett. C., L. 386/90). La Responsabilità è del Correntista.

DIFETTO DI PROVVISTA – ART. 2, L. 386/90

  • Cod.20: Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento. La Responsabilità è del Correntista.

  • Cod.21: Assegno, dotato di copertura, emesso da un correntista che ha impartito alla banca l’ordine di non pagare prima della scadenza del termine di presentazione (Art. 35 l. Ass.) (ex “assegno revocato”). La Responsabilità è del Correntista.

IRREGOLARITA’ DELL’ASSEGNO

  • Cod.30: Assegno con importo contraffatto. La Responsabilità è del Correntista.

  • Cod.31: Assegno, denunciato smarrito o rubato, recante l’importo contraffatto. La Responsabilità è del Correntista.

  • Cod 32: Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen. La Responsabilità è del Correntista.

  • Cod.33: Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e/o non conforme allo specimen (ex “firma falsa”). La Responsabilità è del Correntista.

 

Quali sono le conseguenze di chi emette un assegno scoperto?

Se un assegno non viene pagato per qualsiasi motivo, fatta eccezione dei limiti di tempo, il soggetto che ha emesso il titolo:

  • riceve mediante telegramma o raccomandata, l’avviso di levata, che attiva di fatto la procedura di protesto, e il preavviso di revoca a 60 giorni per il pagamento

  • se copre l’assegno entro i 60 giorni gli vengono iscritti gli interessi legali, le spese di protesto e una penale di circa il 10% dell’importo dell’assegno

  • se NON copre l’assegno entro i 60 giorni, viene inserito presso l’elenco Protestati del CAI

Pertanto, la conseguenza principale per chi emette un assegno poi protestato, per varie cause, è innanzitutto:

  • L’Iscrizione presso la CAI Centrale di Allarme Interbancaria, nella quale rimarrà iscritto per 5 anni anche dopo l’eventuale pagamento della somma specificata nell’assegno con tutte le gravi conseguenze collegate. 

 

Cosa significa Levata di Protesto?

La Levata di protesto, atto formale redatto da un pubblico ufficiale, notaio o segretario comunale, è sostanzialmente la procedura che attiva il Protesto e consiste nella redazione di un documento cartaceo o file elettronico, contenente l’elenco mensile dei protesti emessi.

 

Ciascuna levata di protesto, per essere iscritta nell’elenco protesti deve contenere tutti i dati formali del soggetto reo di aver emesso il titolo scoperto e del titolo stesso, nello specifico ogni registrazione deve contenere i suddetti dati: 

  • numero progressivo dell’elenco.

  • data e luogo della levata o della registrazione.

  • nome o denominazione e domicilio di chi ha chiesto il pagamento.

  • codice fiscale o la data e il luogo di nascita, in caso di società verrà indicato il numero di iscrizione al registro delle imprese.

 

Per quanto riguarda i dati del titolo emesso e scoperto verranno indicati:

  • natura del titolo di credito protestato

  • codice della valuta

  • data di scadenza delle cambiali e dei vaglia cambiari

  • importo

  • motivi del rifiuto espressi mediante codice

Gli elenchi di protesto, una volta completati vengono poi trasmessi entro il 5 ed il 20 di ogni mese al presidente del Tribunale della circoscrizione che aha il compito di girarli entro il primo giorno del mese al presidente della Camera di Commercio della circoscrizione del Tribunale.

 

Quando avviene l'iscrizione del nome sul bollettino dei protesti?

La Levata di Protesto nei confronti del soggetto che ha emesso la cambiale o l’assegno scoperto, viene inserita nell’elenco formale che raccoglie in se tutti i protesti effettuati nell’arco del mese, tali elenchi di protesto vengono poi trasmessi alla Camera di Commercio che provvede a protocollarli e a pubblicarli entro 10 giorni dalla loro ricezione.

 

La pubblicazione formale degli elenchi di levata di protesto avviene su uno specifico archivio informatizzato detto: Bollettino Protesti o Registro Informatico dei protesti RIP.


L’iscrizione sul Bollettino dei Protesti non presuppone comunque che vi sia per forza il protesto dell’assegno, conseguenza che si verifica a seguito del rifiuto di pagamento del titolo da parte del soggetto dopo aver ricevuto la levata di protesto. Infatti, le notizie dei protesti nel Bollettino possono subire una variazione di stato, ovvero, possono essere:

  • Modificate: se il pagamento della cambiale protestata o dell’assegno bancario e postale, avviene entro un anno dalla data di levata

  • Sospese: se il soggetto viene riabilitato a seguito del pagamento dopo l’anno dell’assegno o della cambiale

  • Annullate: in caso di protesto levato illegittimamente o erroneamente 

Attenzione: La differenza tra il bollettino informatico dei protesti o Registro Informatico dei Protesti (RIP) rispetto alla CAI è che il primo raccoglie oltre ai protesti degli assegni anche quelli delle cambiali mentre la Centrale d’Allarme Interbancaria CAI censisce anche dati nominativi e non nominativi riguardanti le carte di pagamento - credito e debito revocate ed i dati segnalati rispettivamente dal Prefetto, con riguardo alle sanzioni amministrative concernenti l’illecita emissione di assegni e dall’Autorità giudiziaria, con riferimento alle sanzioni penali sempre connesse all’illecita e reiterata emissione di assegni. 

 

Elenco protesti della Camera di Commercio a cosa serve?

Per sapere se si è protestati si può accedere all’archivio informatico del Bollettino dei Protesti della Camera di Commercio essendo pubblico può essere consultato da chiunque di persona recandosi presso la Camere di commercio o online previa registrazione al sistema informativo delle Camere di Commercio

 

La consultazione permette di cercare notizie sui protesti, estrarne gli elenchi e i rifiuti di pagamento su scala nazionale.

 

Le ricerche possono avvenire per nome o con altre chiavi tipo la data e il luogo di levata o registrazione, il codice fiscale, la data di scadenza dell’atto protestato, la data di iscrizione al registro.

 

In base all’articolo 12 del Decreto Ministeriale n. 316 del 9.8.2000 che disciplina le modalità operative del Registro Informatico dei protesti, a decorrere dal mese di novembre 2001, è stato attivato il servizio di distribuzione degli elenchi dei protesti, in abbonamento annuale, inerenti alle iscrizioni protesti effettuate nei 30 giorni precedenti la richiesta.

 

Il servizio in questione ha le seguenti caratteristiche: gli elenchi estratti, provinciali o nazionali, contengono i protesti iscritti nel Registro Informatico nel mese precedente e ogni Camera di Commercio distribuisce l’elenco nazionale e quello relativo alla propria Provincia.

 

Come sapere se si è protestati: Elenchi di Protesti della Camera di Commercio?

Per ottenere gli Elenchi Protesti gli interessati devono sottoscrivere un abbonamento che conterrà le seguenti clausole:

  • "Ai sensi del Decreto Ministeriale del 15.5.2001, pubblicato sulla G.U. n. 122 del giorno 28 successivo, la diffusione dei dati dei soggetti protestati risultanti da tali elenchi deve essere obbligatoriamente preceduta da una verifica in tempo reale della permanenza nel Registro Informatico di tali dati"

  • "Gli elenchi non possono essere riprodotti né per intero né in parte né quali parti preponderanti di un altro prodotto a cui siano state aggiunte informazioni anche di lieve entità"

  • "E’ possibile acquistare più copie dello stesso elenco nel rispetto delle suddette condizioni"

  • "L’inosservanza delle condizioni sopra stabilite, oltre a poter determinare conseguenze negative sotto il profilo del corretto assolvimento dell’obbligo di versamento dei diritti di segreteria, comporterà la risoluzione automatica del contratto di abbonamento fatto salvo il diritto di questa Camera di chiedere il risarcimento dei danni".

Consultazione elenco Protesti: costi

Gli elenchi sono trasmessi su CD-ROM, in formato Excel, a seguito del pagamento dell’importo dei sottoindicati diritti:

  • Elenco nazionale mensile Euro 3.409,00

  • Elenco provinciale mensile Euro 114,00

Importante: l’abbonamento annuale prevede il pagamento di sole 10 mensilità.

Riassumendo: Ogni persona, può richiedere copia dell’elenco di tutte le iscrizioni dei 15 giorni precedenti sia le variazioni avvenute sul registro. Pagando, inoltre, uno specifico diritto di segreteria è possibile richiedere sempre presso la Camera di Commercio una visura o una certificazione sull’esito della ricerca che, che contiene in caso di protesto la motivazione.

 

Riabilitazione protesto cambiale come si fa la cancellazione protesti?

La segnalazione del soggetto nel Registro dei protesti della Camera di Commercio rimane per 5 anni dalla data della loro pubblicazione. La cancellazione dal registro informatico del Protesto di cambiali, in quanto la cancellazione del protesto di assegni può avvenire solo nel caso di errore/illegittimità della levata ovvero nel caso di riabilitazione del debitore protestato da parte del Tribunale, presentando specifica domanda di cancellazione da presentare dal debitore nei casi in cui:

  • abbia effettuato il pagamento della cambiale/tratta entro 12 mesi dalla levata del protesto

  • sia stato protestato illegittimamente/erroneamente

  • abbia ottenuto dal Tribunale la Riabilitazione prevista dall’art. 17 della legge 108/1996 (per poter richiedere la Riabilitazione deve essere trascorso un anno dalla data dell’ultimo protesto).

Cosa si deve fare per essere cancellati dagli elenchi protesti della Camera di Commercio? Modello di Domanda e documenti da presentare:

Per richiedere la cancellazione di un protesto dal Registro Informatico della Camera di Commercio, l’interessato, deve farlo tramite apposita domanda allegando uno dei seguenti documenti: 

  • Cambiale/tratta ed atto di protesto, qualora il pagamento sia stato effettuato entro 12 mesi dalla data del protesto (è prevista la cancellazione del protesto di assegni solo nel caso di errore/illegittimità della levata ovvero nel caso di riabilitazione del debitore protestato da parte del Tribunale).

  • Decreto di riabilitazione in copia conforme all’originale accordato dal Tribunale 

  • Documentazione comprovante l’illegittimità/erroneità della levata del protesto.

 

Cancellazione protesto costi 2020:

Costo cancellazione protesti 2020:

Il Costo per richiedere la cancellazione di un protesto dal Registro Informatico, sono:

Costo cancellazione protesti 2020quanto costa cancellare un assegno potestato
Imposta di bollo16,00 euro
Diritti di segreteria8,00 euro
Visura protesti2,00 euro
Certificato esistenza in vita protesto5,00 euro
Certificato esistenza in vita in bollo16,00 euro

 

Il versamento dei diritti di segreteria può essere effettuato in contanti agli sportelli del Servizio Protesti oppure mediante versamento sul c/c n. 68590009 intestato alla Camera di Commercio di Roma. Il costo della marca da bollo può essere corrisposto anche in modo virtuale versando l’importo contanti agli sportelli del Servizio Protesti.

 

Cos'è la CAI Centrale di allarme interbancaria?

La Centrale di Allarme Interbancaria CAI è un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d’Italia. L’iscrizione dei dati nominativi nella Centrale d’Allarme Interbancaria a differenza di quanto previsto per il bollettino informatico dei protesti dove non c’è il presupposto per forza del protesto dell’assegno, la segnalazione alla CAI, si effettua quando si accerti che l’assegno sia stato emesso senza autorizzazione o senza provvista, e, in quest’ultimo caso, solo dopo il decorso del termine di sessanta giorni senza che il traente abbia fornito la prova di aver adempiuto al cosiddetto “pagamento tardivo” dell’assegno.

 

Riassumendo: gli assegni emessi senza provvista, ossia, quelli non coperti per mancanza fondi vengono inseriti nell’archivio C.A.I., che raccoglie tutte le segnalazioni riguardanti gli assegni emessi senza autorizzazione e le carte di credito e debito alle quali è stata revocata l’autorizzazione all’uso.

 

Cosa succede a chi viene iscritto alla Cai per un protesto?

L’iscrizione negli elenchi informatici presso la Centrale di Allarme Interbancaria comporta per il soggetto la cosiddetta "revoca di sistema" ossia, al soggetto che ha emesso un assegno senza provvisto o a cui viene tolta l’autorizzazione della carta di pagamento subisce:

  • il divieto ad emettere assegni per 6 mesi.

  • l’obbligo di restituire quelli posseduti.

  • il divieto di stipulare con qualsiasi banca nuove convenzioni per il rilascio di assegni.

Come funziona l’iscrizione alla Cai del soggetto protestato?

In quanto tempo si viene segnalati alla Centrale di Allarme Interbancaria?

L’iscrizione alla Cai del soggetto che ha emesso un assegno senza provvista avviene in tempi molto ridotti:

  • entro 20 giorni dalla presentazione al pagamento dell’assegno: se il soggetto è già iscritto alla CAI per lo stesso motivo oppure nei casi di protesti causati da "firma non conforme", ovvero emessi senza autorizzazione della Banca

  • entro 60 giorni dalla presentazione al pagamento dell’assegno: per tutti gli altri casi. In questo periodo l’interessato può comunque evitare l’iscrizione alla Cai pagando la somma complessiva di:

    • interessi legali

    • spese di protesto e di gestione

    • penale di circa 10% dell’importo dell’assegno

Il pagamento per evitare l’iscrizione alla Cai potrà essere effettuato nei seguenti modi:

  • presso sportello bancario

  • pubblico ufficiale: che ha redatto la levata

  • direttamente il creditore: che rilascia quietanza alla banca o alla posta su un modulo predisposto

Se il pagamento non viene effettuato, il nominativo del soggetto viene inserito nel CAI e vi rimane 6 mesi, anche se nel frattempo l’assegno viene coperto e contestualmente, viene fatta segnalazione al Prefetto per l’applicazione delle sanzioni sia pecuniarie che accessorie previste dalla legge e il prolungamento della revoca ad emettere assegni.

   

Cancellazione di un protesto come funziona?

la cancellazione di un protesto non può avvenire in caso di levata per motivi di mancanza fondi sul conto corrente, negli altri casi è possibile se:

  • entro 12 mesi dalla levata del protesto il debitore salda il suo debito comprensivo degli interessi e delle spese maturate.

  • ottiene la riabilitazione ai sensi dell’art.17 della legge 108/96: saldo oltre i 12 mesi dalla levata.

  • protesto illegittimo o erroneo.

Centrale d’Allarme Interbancaria Assegni smarriti, sottratti o bloccati (Pass)

CAI Pass è il servizio fornisce notizie sugli assegni bancari e postali smarriti, sottratti o bloccati per altra causa. Il servizio è puramente informativo e NON costituisce garanzia di pagamento. L’uso commerciale delle informazioni deve essere sottoposto ad autorizzazione CAI PASS

 

Sanzioni per chi non paga un assegno bancario:

Se l’assegno bancario non viene pagato per mancanza totale o parziale di provvista sul conto corrente, ovvero, per mancanza fondi o per mancata autorizzazione ad emettere assegni, l’assegno subisce la procedura di levata di protesto e il soggetto che ha emesso il titolo è perseguibile con sanzioni pecuniarie amministrative che vanno da 516,46 a 12.394,97 euro e per 6 mesi la "revoca di sistema", con le gravi conseguenze che essa comporta:

  • Divieto di emettere assegni presso qualunque banca o ufficio postale.

  • Iscrizione nella Centrale d’Allarme Interbancaria CAI.

 

Protesto Assegni Postali Scoperti:

Riguardo gli assegni postali, il protesto è regolato dal dpr 298/2002 dei servizi di Bancoposta, che sancisce che anche per tali assegni può essere richiesta la levata, con la differenza che se l’assegno postale viene presentato dal beneficiario presso una banca e risulta non coperto, la dichiarazione sostitutiva del protesto viene redatta direttamente dalla Banca d’Italia mentre se la richiesta di incasso avviene presso uno sportello postale la levata viene redatta da il levatore competente per territorio dove ha sede l’ufficio che ha emesso il titolo (stampato sull’assegno stesso).

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