Spending Review e taglio delle Province Italiane: cosa prevede

Province Italiane e riforma Spending Review con taglio di quelle più piccole con elenco delle nuove, accorpamento Comuni, quali sono le Città Metropolitane

Redazione
di Redazione
5 settembre 2019 15:25
Spending Review e taglio delle Province Italiane: cosa prevede

Il Taglio delle Province e la costituzione delle Città Metropolitane, per effetto dell’introduzione dall’articolo 17 “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati”, decreto legge c.d. Spending Review, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2012 con la finalità di ridurre la spesa pubblica garantendo allo stesso tempo, efficienza e produttività della Pubblica Amministrazione.

 

Decreto Spending Review: cosa prevedeva?

Con l’approvazione del decreto c.d. spending review, il Governo, aveva previsto la riduzione e l’accorpamento delle Province, in base alla Determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma dell’articolo 17, comma 2, del decreto - legge 6 luglio 2012, n.95, Pubblicato in G.U. n. 171 del 24/07/2012.

 

Tutte le Province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di adozione della presente delibera sono oggetto di riordino sulla base dei seguenti requisiti minimi:

  • Dimensione territoriale: limite fissato 2.500 km.

  • Popolazione: limite fissato a 350.000 abitanti.

La definizione esatta dei parametri per la dimensione territoriale e la popolazione sarà completata entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con apposito provvedimento del Consiglio dei Ministri.


Le nuove province che rimangono dopo la procedura di riordino dovranno possedere entrambi i requisiti sopraindicati, fatta eccezione delle deroghe previste dall’articolo 17, comma 2, terzo e quarto periodo del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

Il riordino delle province, terrà conto anche di eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della presente delibera. Per cui, sarà possibile l’accorpamento di più comuni per raggiungere e rispettare i criteri di dimensione territoriale e di popolazione.

I Comuni capoluogo di Regione sono esclusi dagli interventi di accorpamento e riduzione.

Le nuove province italiane risultanti dal riordino avranno le seguenti competenze: ambiente (soprattutto per il settore discariche) trasporti e viabilità (anche per quanto attiene la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade)

In attuazione del decreto “Salva Italia”, vengono devolute ai Comuni tutte le altre competenze che finora lo Stato aveva attribuito alle province. 

Il riordino delle Province non potrà comportare l’accorpamento di una o più province esistenti con le province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria in quanto soppresse con contestuale istituzione delle relative Città metropolitane.

Per le province che "rimarranno in vita" dopo il riordino prenderanno la denominazione delle province esistenti.

Il capoluogo delle singole province sarà il comune già capoluogo delle province oggetto di riordino con maggior popolazione residente.

 

Taglio delle province italiane: quali si salvano?

In base al riordino delle Province stabilito dal Decreto legge 6 luglio 2012, n.95, c.d. spending review, con il quale il Governo ha deliberato i criteri per tagliare le Province più piccole, sopravviveranno solo 43 Province: 26 in Regioni a statuto ordinario, 7 in Regioni a statuto speciale e le 10 province delle aree metropolitane, che verranno soppresse con la nascita delle città metropolitane entro il 1° gennaio 2014

Abruzzo: restano L’Aquila, Chieti; vengono soppresse e accorpate: Pescara, Teramo.

Basilicata: resta Potenza; viene soppressa e accorpata: Matera.

Calabria: restano Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro; vengono soppresse e accorpate: Crotone, Vibo Valentia.

Campania: restano Napoli, Salerno, Caserta, Avellino; vengono soppresse e accorpate: Benevento.

Emilia Romagna: restano Bologna, Ferrara, Modena, Parma; vengono soppresse e accorpate: Forlì - Cesena, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.

Friuli Venezia Giulia: restano  Trieste Udine; vengono soppresse e accorpate: : Pordenone, Gorizia.

Lazio: restano Roma, Frosinone; vengono soppresse e accorpate: Latina, Rieti, Viterbo.

Liguria: restano Genova, La Spezia; vengono soppresse e accorpate: Imperia, Savona. 

Lombardia: restano Bergamo, Brescia, Milano, Pavia; vengono soppresse: Brianza, Cremona, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Sondrio, Varese.

Marche: restano Ancona, Pesaro e Urbino; vengono soppresse e accorpate: Ascoli Piceno, Macerata, Fermo.

Molise: resta Campobasso; viene soppressa e accorpata: Isernia.

Piemonte: restano Alessandria, Cuneo, Torino; vengono soppresse e accorpate: Asti, Biella, Novara, Verbano - Cusio, Vercelli.

Puglia: restano Bari, Foggia, Lecce; vengono soppresse e accorpate: Taranto, Brindisi, Barletta - Andria.

Sardegna: restano Cagliari; vengono soppresse e accorpate: Olbia - Tempio, Medio, Ogliastra, Carbonia, Sassari, Nuoro, Oristano.

Sicilia: restano Palermo, Agrigento, Catania, Messina; vengono soppresse e accorpate: Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Trapani.

Toscana: restano Firenze; vengono soppresse e accorpate: Arezzo, Grosseto, Siena, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato, Pisa, Livorno.

Veneto: restano Venezia, Verona, Vicenza; vengono soppresse e accorpate: Belluno, Rovigo, Padova, Treviso.


Città Metropolitane e Spending Review:

In base all’Art. 18  DL 95/2012 convertito con modificazioni l.135/2012, è stato deliberata l'Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio e passagio dei dipendenti delle province a comuni e regioni, pertanto le Province di:

  • Roma;

  • Torino;

  • Milano;

  • Venezia;

  • Genova;

  • Bologna;

  • Firenze;

  • Bari;

  • Napoli;

  • Reggio Calabria

sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, a partire dal 1° gennaio 2015.

 

Città Metropolitane: quali sono le Competenze e poteri?

Il territorio della città metropolitana coinciderà con quello della provincia soppressa, i comuni interessati possono decidere con delibera, se aderire alla città metropolitana o far parte di una provincia limitrofa

La città metropolitana deve prevedere, su proposta del comune capoluogo, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni,previo referendum, da approvare entro 90 giorni e da effettuarsi tra tutti i cittadini della città metropolitana.Tale referendum, dovrà essere effettuato entro 150 giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. In caso di esito favorevole, le regioni provvederanno alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana. Nel caso in cui il capoluogo di regione diventi la città metropolitana essa diventerà anche il comune capoluogo di regione.

La città metropolitana è formata da un consiglio metropolitano con a capo il sindaco metropolitano, che può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.

Il sindaco del comune capoluogo è di diritto anche sindaco metropolitano mentre in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano saranno svolte, sino all’elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato dal consigliere metropolitano più anziano.

Viene inoltre costituita la Conferenza metropolitana costituita da sindaci dei comuni del territorio, il presidente della provincia, che avrà il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana entro il 90° giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. 

Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l’elezione del sindaco e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato.

Consiglio città Metropolitane sarà costituito da

  • 16 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti

  • 12 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti

  • 10 consiglieri nelle altre città metropolitane

I componenti del consiglio metropolitano saranno eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni facenti parte del territorio della città metropolitana e da un collegio formato dai medesimi. L’elezione del consiglio metropolitano avrà luogo entro 45 giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o contestualmente alla sua elezione.

Funzioni della città metropolitana:

  • le funzioni fondamentali delle province

  • pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali

  • strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano

  • mobilità e viabilità

  • promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

Alla città metropolitana spettano: il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, e tutti i rapporti attivi e passivie  le risorse finanziarie delle province soppresse.

Lo statuto definitivo della città metropolitana sarà adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro 6 mesi dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta di statuto. Tale statuto , dovrà regolare:

  • l’organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;

  • le forme di indirizzo e di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

  • i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana;

  • le modalità con le quali i comuni faranno conferire alla città metropolitana le proprie funzioni e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

  • le modalità con le quali i comuni non facenti parte della città metropolitana possono istituire accordi con la stessa.

 

Le cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco verrà ricoperta a titolo esclusivamente onorifico e non comporterà la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennità di funzione o gettoni di presenza.

  • Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno adeguare i propri ordinamenti in base alle nuove disposizioni. 

  • Lo Stato e le regioni, riconosceranno ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell’articolo 118 della Costituzione.

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