Sanzioni Reverse charge 2019: omessa e errata fattura, ravvedimento

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Redazione
di Redazione
26 ottobre 2019 15:49
Sanzioni Reverse charge 2019: omessa e errata fattura, ravvedimento

Reverse charge 2019 sanzioni e ravvedimento:

 

Cosa si può fare se ci troviamo di fronte ad una mancata o errata applicazione del sistema di fatturazione reverse charge?

 

Quali sono le sanzioni previste e come si può rimediare alle violazione di inversione contabile IVA tramite ravvedimento operoso?

 

Come pagare tramite modello f24 e quale codice tributo bisogna indicare nel pagamento per le violazioni di omessa fattura, ritardo registrazione, applicazione del meccanismo su operazioni con e senza requisiti?

 

Reverse charge: cos'è?

Che cos'è l meccanismo di inversione contabile IVA?

  • Il meccanismo di inversione IVA conosciuto ai più con il termine di Reverse charge è un metodo di fatturazione che consente in alcuni casi specifici, di poter far assolvere l'imposta sul valore aggiunto dal destinatario della cessione o della prestazione anziché dal cedente o dal prestatore.

  • Con la Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190), tale meccanismo, è stato modificato ed ampliato, con l'introduzione all’articolo 17 comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 la nuova lettera a-ter) che ha previsto che il reverse charge sia applicabile non solo al settore edilizia ma anche ai subappalti, appalti o contratti d’opera di: prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e di completamento relative ad edifici.

Ma cosa succede se ciò non avviene? Quali sono le sanzioni per mancata o errata fattura reverse charge? E come rimediare all'errore con il ravvedimento operoso?

 

Errori reverse charge: operazioni con e senza requisiti

Cosa succede se non si provvede ad applicare il meccanismo di inversione contabile IVA ad operazioni soggette all'obbligo o si applica questo metodo di fatturazione ad operazione che non hanno i requisiti? In questi casi si applicano le seguenti sanzioni:

 

Applicazione reverse charge su operazione senza requisiti: Sanzione dal 100 al 200% dell'imposta per chi applica il reverse charge ad un'operazione che non ha i requisiti, con obbligo di versare l'imposta da parte del cedente/prestatore.

 

Mancata applicazione reverse su operazione con requisiti: Sanzione pari al 100% dell'imposta per la mancata applicazione dell’inversione contabile ad una operazione che ne aveva i requisiti, l'obbligo di pagare la multa è da parte del cessionario/committente.

 

Sanzioni mancata o errata applicazione reverse charge:

Le Sanzioni reverse charge 2019, sono state meglio illustrate dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E dell'11 maggio 2017. In particolare, nella circolare, l'Agenzia fa riferimento alle novità introdotte dal decreto 158/2015 recante "Revisione del sistema sanzionatorio", in attuazione della legge delega 23/2014, che di fatto ha modificato in vari punti il Dlgs 471/1997.

 

Nello specifico, la modifica ha riguardato la riscrittura del comma 9-bis e i nuovi commi (9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3).

 

In base a tali novità, le sanzioni mancata o errata applicazione reverse charge in fattura, prevedono:

  • Sanzione per chi omette adempimenti reverse charge: Il committente/cessionario obbligato ad applicare l'inversione contabile in fattura che comporti l'emissione di una autofattura o di un'integrazione di una fattura ricevuta dal cedente o prestatore: è passibile di una sanzione fissa che varia da un minimo di 500 euro fino a 20.000 euro, purché tale mancanza non nasconda l'operazione effettuata che tuttuavia risulta comunque dalla contabilità ai fini Irpef/Ires. Se l’operazione non risulta dalla contabilità, si applica la sanzione più grave prorporzionale che varia dal 5% al 10% dell’imponibile non documentato, con un minimo di 1.000 euro. Tale sanzione, come chiarito dall'Agenzia, va commisurata all’importo complessivo dell’imponibile relativo alle operazioni soggette al reverse charge per ciascuna liquidazione mensile o trimestrale e per ciascun fornitore. Nel caso in cui, le irregolarità, dovessero riguardare più liquidazioni, ci saranno tante violazioni e sanzioni per quante sono le liquidazioni. Se l'omissione adempimenti inversione contabile, comporta anche l'infedele dichiarazione o indebita detrazione IVA da parte del cessionario - committente, si applicano anche le sanzioni per dichiarazione infedele e illegittima detrazione.

  • Sanzioni per omessa regolarizzazione delle operazioni soggette all’inversione contabile: dal 5 al 10% dell’imponibile.

  • Sanzione per chi applica l'IVA ordinaria al posto dell'inversione contabile IVA: nei casi in cui il cedente - prestatore, applichi in modo errato l'imposta e invece che applicare all'operazione il reverse charge ha applicato l'IVA in fattura con la sua conseguente registrazione, non è più richiesta la regolarizzazione da parte del cessionario o committente e viene mantenuto comunque ll diritto alla detrazione. Per il cessionario o committente, debitore d’imposta, è prevista una sanzione in misura fissa da un minimo di 250 fino a un massimo di 10mila euro, del cui pagamento è responsabile, in via solidale, il cedente o prestatore. In merito a ciò, l'Agenzia, precisa che la suddetta multa è dovuta per ciascuna liquidazione e ciascun fornitore. 

  • Sanzione più grave tra il 90 e il 180% dell'imposta, se l'applicazione dell'Iva in fattura in luogo del reverse charge, avviene per evasione o frode.

  • Sanzione per chi applica in modo errato il reverse charge al posto dell'IVA ordinaria: in questo caso il cessionario - committente, mantiene comunque la possibilità di fruire della detrazione Iva anche se l'ha assolta in modo errato. Il prestatore - cedente che tuttavia è debitore d'imposta, non è obbligato al suo assolvimento ma è sanzionato con un multa che va da 250 euro a massimo 10.000 euro. Per il suddetto pagamento, risponde in via solidale il cessionario o il committente. Qualora il prestatore/cedente ometta la fattura o la ematta senza IVA o se il cessionario/committente non assolve l'imposta in modo regolare tramite reverse charge, allora si applicano le seguenti sanzioni:

    • Sanzione per il cedente/prestatore: multa compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta;

    • Sanzione per il cessionario/committente: multa 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.

  • Sanzione per errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile a operazioni esenti, non imponibili o non soggette a imposta: la multa è tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

 

Sanzioni reverse charge 2019:

Dal momento che le precedenti sanzioni reverse charge, erano risultate molto penalizzanti per il contribuente che ometteva l'IVA senza integrare la fattura del fornitore o cedente che manteneva comunque il diritto alla detrazione dell'imposta valore aggiunto sull’acquisto, la riforma sulle sanzioni, è intervenuta a migliorare il principio di neutralità tra contribuenti, rivedendo l’apparato sanzionatorio in caso di omessa o errata applicazione del reverse charge. 

 

Riepilogando quanto elencato nel paragrafo precedente le nuove sanzioni reverse charge 2019 sono:

  • Sanzione fissa da un minimo di 250,00 euro e un massimo di 20.000,00 per ciascuna violazione in materia di reverse charge, fermo restando l’applicazione del cumulo giuridico, sempre se l’imposta non sia dovuta nel rispetto del principio di neutralità; 

  • Sanzione proporzionale dal 5% al 10%, con il limite minimo di 1.000,00 euro per le operazioni che non risultano nella contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi;

  • Sanzione proporzionale dal 90 al 180%  da applicare ai casi in cui l’imposta non applicata sarebbe stata non detraibile.

 

Reverse charge ravvedimento operoso:

1) Ravvedimento per omessa o ritardata fatturazione reverse charge e di mancata o ritardata registrazione delle operazioni soggette a inversione contabile: In questo caso il cedente/prestatore è punito con una sanzione che va da 5% al 10% dei corrispettivi, a meno che non intenda rimediare alla suddetta violazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

 

Pertanto, per poter sanare l'omessa fattura reverse charge o la sua ritardata emissione, deve ricorrere al ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione è ridotta a 1/8 del 5% del corrispettivo, con minimo di € 64. Oltre al pagamento della sanzione ridotta tramite modello f24 e codice tributo 8904 “sanzioni in materia di IVA” indicando l’anno in cui è avvenuta l’irregolarità, il cessionario/committente deve provvedere all'emissione e registrazione della fattura omessa. 

 

2) Ravvedimento operoso Omessa o ritardata applicazione reverse charge: in questo caso la sanzione piena prevede una multa dal 5% al 10% dei corrispettivi, con minimo di 516 euro, se il cessionario/committente intende sanare la violazione consistente nella mancata applicazione del reverse charge, può avvalersi del ravvedimento entro la scadenza della dichiarazione Iva relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, applicando alla fattura emessa l'inversione contabile, per cui integrazione della fattura ricevuta senza addebito e doppia registrazione, versando la sanzione ridotta a 1/8 tramite modello F24 e codice 8904.

 

3) Ravvedimento per omesso reverse charge senza assolvimento IVA: se il cessionario/committente, che pur ricevendo regolare fattura reverse charge non assolve all'obbligo di versare l'IVA, è soggetto alla sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro. Per non incorrere ad una simile sanzione, può ricorrere al ravvedimento operoso reverse charge, intregrando la fattura con l’importo dell’IVA dovuta ed omessa, e registrando la stessa nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti e pagando la sanzione ridotta a 1/8 del minimo, pari a 32 euro tramite modello F24 e codice 8904, entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

 

4) Ravvedimento per omesso reverse charge con assolvimento dell’IVA: qualora il prestatore applichi e assolva l'imposta in fattura, ma non riporti l’applicazione del reverse charge, la sanzione applicabile è pari al 3% dell’imposta dovuta, con un minimo di 258 euro. Per regolarizzare la suddetta violazioni, il prestatore deve presentare all'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla registrazione della fattura errata, un documento in duplice copia contenente l'indicazione dell’imponibile, aliquota e IVA corrispondente, dopodiché deve provvedere all'annotazione nei registri acquisti e vendite e al versamento dell’IVA dovuta. Se ciò avviene oltre i 30 giorni, è possibile applicare il ravvedimento operoso versando una sanzione ridotta a 1/8 del 3%.

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