Ricevuta fiscale elettronica 2019: cos'è come funziona obbligo

Ricevuta fiscale elettronica quando è obbligatoria l'emissione, dati da indicare nello scontrino, cos'è e come funziona quello parlante e non fiscale

Redazione
di Redazione
11 settembre 2019 16:46
Ricevuta fiscale elettronica 2019: cos'è come funziona obbligo

L'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino è obbligatoria per chi effettua vendite di beni all'interno di locali aperti al pubblico sia che la cessione avvenga attraverso una distribuzione automatica che per posta, a domicilio o da ambulanti.

 

Lo scontrino fiscale quindi va emesso obbligatoriamente dai commercianti al minuto compresi gli artigiani che da chi vende prestazioni di servizio, tutti quanti sono quindi tenuti a rilasciare a fronte di una cessione di beni e servizi un documento fiscale che attesti l'acquisto, lo scontrino rilasciato mediante appositi apparecchi chiamati misuratori fiscali o la ricevuta fiscale che può essere emessa su blocchetti cartacei da compilare a mano.

 

A partire dal 1° luglio 2019, scatta l'obbligo dello scontrino elettronico e della ricevuta fiscale elettronica per gli esercenti con volume di affari sopra i 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020, l'obbligo viene esteso a tutti i commercianti, fatta eccezione delle categorie escluse.

Per effetto del decreto Crescita 2019, è prevista la sospensione delle sanzioni fino al 31 dicembre 2019.

 

Ricevuta fiscale elettronica cos'è e quando è obbligatoria?

Che cos'è la ricevuta fiscale?

  • La ricevuta fiscale è un documento che può essere utilizzato, a discrezione del commercianti al minuto, al posto dello scontrino fiscale.

  • Le sue caratteristiche e le modalità con cui deve essere rilasciata la ricevuta fiscale in termini di legge, sono previste dal decreto ministeriale del 1993. Tale decreto, ha infatti sancito che esistono solo alcuni modelli di ricevuta, approvati dal Ministero delle Finanze, che possono essere utilizzati dai contribuenti anche come fattura, in questo caso la fattura/ricevuta fiscale è cartacea e deve contenere dati bene precisi come il numero progressivo in termini di IVA, i dati del cliente, l'aliquota di imposta, l'imponibile e l'indicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Il documento così redatto, va rilasciato al cliente dietro sua specifica richiesta. Dal 1° luglio 2019, la ricevuta diventa però elettronica per chi ha un volume d'affari sopra i 400.000 euro e dal 2020, la ricevuta fiscale elettronica sarà obbligatoria per tutti.

  • Sempre secondo la legge, la ricevuta fiscale può essere anche stampata in dimensioni diverse purché contenga tutti i dati obbligatori, in aggiunta a questi poi possono essere aggiunte anche altre informazioni a seconda del tipo di impresa come ad esempio il numero di telefono, l'indirizzo email, il sito web ecc.

Dati obbligatori della ricevuta fiscale: per essere valida la ricevuta deve contenere dati specifici:

  • Numerazione progressiva prestampata dalla tipografia per ciascun anno solare: per cui non si può usare un blocchetto del 2017 se la ricevuta emessa e rilasciata si riferisce ad un acquisto fatto nel 2019.

  • Data di emissione: giorno, mese e anno.

  • Dati dell'impresa che emette il documento fiscale: il nome della società, ragione sociale, numero di partita IVA, indirizzo presso il quale si svolge l'attività e quello in cui sono conservate le ricevute.

  • Tipologia del bene o servizio venduto: tipo, qualità e quantità.

  • Ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi d'IVA.

Per essere valida la ricevuta deve essere poi emessa in duplice copia, una va al cliente e l'altra l'originale rimane invece al venditore che la rilascia anche quando il corrispettivo non viene pagato integralmente. Tale differenza, infatti, deve risultare dalla ricevuta fiscale.

 

Se invece si tratta di un acconto incassato prima che il lavoro venga completato, va emessa una ricevuta fiscale pari all’anticipo mentre in caso di prestazioni terminate senza aver pattuito il giusto corrispettivo, va rilasciata una ricevuta provvisoria.

 

Scontrino fiscale quando va emesso?

L'esercente che effettua una cessione di beni e servizi, deve rilasciare obbligatoriamente lo scontrino fiscale non appena riceve il pagamento del corrispettivo della vendita, a fine giornata va poi stampato uno scontrino di chiusura giornaliera con l'indicazione del totale dei corrispettivi che rimane memorizzato nel misuratore fiscale.

 

Il misuratore, è quindi un registratore di cassa dotato di un sigillo fiscale, che se manomesso si distrugge, che serve a memorizzare quanto incassato durante il giorno, mese e anno. 

 

Dal 1° luglio 2019 con l'entrata in vigore dell'obbligo emissione dello scontrino elettronico, i nuovi registratori di cassa, invieranno in tempo reale all'Agenzia delle Entrate, tutti i corrispettivi giornalieri.

 

Quando invece l'emissione dello scontrino non è obbligatoria?  

Quando vi sono documenti di trasporto o di consegna, in presenza di una fattura immediata emessa nel momento in cui viene effettuata l'operazione, per alcuni tipi di beni venduti come i tabacchi, benzina e carburanti, giornali e dai distributori automatici, i taxi i quali però su richiesta del cliente sono tenuti a rilasciare la ricevuta, e altre attività minori come gli arrotini, i ciabattini ecc.

 

La sanzione per chi omette di emettere uno scontrino o una ricevuta fiscale è solo per il commerciante e non più a capo al cliente anche se quest'ultimo è tenuto a richiedere il documento fiscale a fronte di un acquisto o il pagamento di un acconto e a verificare se l'importo comprensivo di IVA richiesto, corrisponde effettivamente a quanto indicato sullo scontrino fiscale o ricevuta.

 

Scontrino fiscale cos'è?

Lo scontrino fiscale è un documento che viene emesso dai commercianti al minuto in alternativa alla ricevuta fiscale, per attestare la vendita di un determinato bene e/o prestazione di servizio. A seconda del soggetto che emette lo scontrino, sono previste diverse forme:

 

1) Scontrino per il commercio in locali aperti al pubblico o spacci interni che per essere regolare deve contenere i seguenti dati:

  • Nome e cognome di chi emette il documento, nome della ditta, ragione sociale

  • Numero di partita IVA e ubicazione dell’esercizio.

  • Importo da pagare comprensivo di IVA ed eventuali sconti.

  • Data e ora di emissione dello scontrino e numero progressivo;

  • Numero di matricola del misuratore fiscale e il logotipo.

2) Scontrino per il commercio ambulante: se emesso da un registratore di cassa deve contenere gli stessi dati di quello emesso dai commercianti con sede fissa, l'unica differenza è nell'indicazione dell’ubicazione dell’esercizio, in quanto nel commercio ambulante va indicato il numero di iscrizione di chi emette il documento nel registro degli esercenti il commercio per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per le attività ricettive e per le altre attività il numero e il luogo di iscrizione nel Registro delle imprese, oppure, possono emettere uno scontrino fiscale manuale o prestampato.

 

3) Biglietto di trasporto pubblico sostituisce lo scontrino fiscale. 

 

Vi ricordiamo che dal 1° luglio 2019 ci sarà:

 

Scontrino parlante e non fiscale:

Lo scontrino non fiscale fa parte di una prassi ormai molto radicata nei locali pubblici e anche legale. Tali scontrini, infatti, sono permessi dalla legge purché siano di un colore diverso dal bianco ordinario e che presentino la seguente dicitura "non vale come scontrino fiscale".

 

Al momento della consegna del bene acquistato, lo scontrino non fiscale deve essere sostituito da quello regolare, altrimenti il commerciante commette una violazione, sanzionata con una multa non inferiore a 516,00 euro + la chiusura dell'esercizio da un minimo di 3 giorni a 1 mese.

 

Lo Scontrino parlante è il documento emesso dalla farmacia che riporta i dati della tessera sanitaria come il codice fiscale dell'assistito.

Questo tipo di scontrino parlante, è stato introdotto nel 2007 con la Legge di Stabilità, come strumento di controllo e verifica sulle detrazioni spese medicinali dalla dichiarazione dei redditi.

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