Contratti di lavoro: dopo la riforma del mercato del lavoro Fornero

La Riforma Lavoro ha introdotto grandi novità per i Contratti dei lavoratori a progetto, Partita Iva, a chiamata, a tempo determinato, tirocinio e stage

Redazione
di Redazione
12 ottobre 2019 12:30
Contratti di lavoro: dopo la riforma del mercato del lavoro Fornero

La Riforma del Mercato del Lavoro 2012, è stato un disegno di legge presentato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità, la Prof.ssa Elsa Fornero.

 

La ex ministra di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Prof. Mario Monti e al Consiglio dei Ministri ha di fatto modificato profondamente il mercato del lavoro italiano con l’obiettivo di realizzare un mercato flessibile, dinamico capace di contribuire alla crescita e alla creazione di occupazione di qualità, di stimolare lo sviluppo e la competitività delle imprese, oltre che di tutelare l’occupazione e l’occupabilità dei cittadini. 

  

Obiettivi della Riforma del Lavoro 2012:

Il disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro 2012, necessaria per favorire la crescita e l’occupazione ha introdotto cambiamenti e finalità importanti, quali:

  • distribuzione più equa delle tutele dell’impiego, contenendo i margini di flessibilità progressivamente introdotti negli ultimi vent’anni e adeguando all’attuale contesto economico la disciplina del licenziamento individuale.

  • nuovo assetto degli ammortizzatori sociali e delle relative politiche attive, come ad esempio la disocccupazione NASPI.

  • elementi di premialità per l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili.

  • favorire il contrasto più incisivo agli usi elusivi degli obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali.

Leggi le novità anche sul superamento legge Fornero.

 

Riforma lavoro contratti: soggetti coinvolti

I principi e le novità introdotte dalla nuova riforma del lavoro sono interventi rivolti soprattutto a:

  • giovani al primo ingresso: maggiore influenza del contratto di apprendistato

  • lavoratori già inseriti o sospesi in via temporanea 

  • lavoratori espulsi o da ricollocare 

  • soggetti con caratteristiche di difficile occupabilità e inattivi


Riforma Lavoro Contratti: in cosa consiste?

Il disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro 2012 ha proposto 6 aree di intervento che vanno dagli istituti contrattuali alle tutele dei lavoratori nel caso di licenziamento illegittimo, dalla flessibilità e le coperture assicurative ai fondi di solidarietà fino ad arrivare all’equità di genere e le politiche attive, le novità più importanti, possono essere così riassunte:

 

Contratti di lavoro: la riforma introduce un nuovo impianto del mercato del lavoro attribuendo maggiore valore ai contratti di apprendistato inteso come “trampolino di lancio” verso la maturazione professionale dei lavoratori, ponendo l’accento sul valore formativo dell’apprendistato che si traduce con la possibilità di assumere nuovi apprendisti a patto che l’azienda abbia stabilizzato una certa percentuale nell’ultimo triennio, ovvero, pari al 50% della forza lavoro.

La durata minima dei contratti di apprendistato sarà di sei mesi con la possibilità di durate inferiori per attività stagionali, e aumenta il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall’attuale 1/1 a 3/2.

  • Tutele del lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo: aumento dell’indennità risarcitoria in caso di vittoria del lavoratore mediante l’arginamento dei costi a carico del datore di lavoro circa la durata del procedimento e dalle inefficienze del sistema giudiziario. Inoltre, il disegno di legge ha provveduto a prevedere la reintegrazione nel posto del lavoro disposta dal giudice in caso di licenziamenti discriminatori o in alcuni casi di infondatezza del licenziamento disciplinare.

  • Abolizione dell’Articolo 18 dello Statuto del Lavoratori con la possibilità di permettere licenziamenti per motivi economici e la condanna per il datore di lavoro solo al pagamento di un’indennità. Introduzione di un rito procedurale abbreviato per le controversie in materia di licenziamenti, che ridurrà ulteriormente i costi indiretti del licenziamento.

  • Fondo di solidarietà per la tutela dei lavoratori nei settori non coperti da Cassa Integrazione Straordinaria: La riforma prevede l’estensione e l’aumento della Cassa integrazione guadagni per le aziende in crisi sempre mediante un’integrazione salariale a chi si vede ridotto l’orario di lavoro durante una fase economica sfavorevole della azienda. Altro punto del disegno di legge è l’introduzione dell’istituto dell’assicurazione contro la disoccupazione, ASpI, estendendone l’accesso ai più giovani, a coloro che sono da poco entrati nel mercato del lavoro e alle tipologie d’impiego attualmente escluse come quella degli apprendisti.

  • Tutela dei lavoratori anziani: introducendo la facoltà per le aziende di stipulare accordi con i sindacati maggiormente rappresentativi, finalizzati a incentivare l’esodo dei lavoratori anziani.

  • Equità di genere: per favorire la diminuzione del divario tra l’occupazione femminile e quella maschile in particolare nel Mezzogiorno, il disegno di Legge introduce maggiori norme di contrasto alla pratica delle cosiddette dimissioni in bianco, con modalità semplificate e senza oneri per il datore di lavoro e il lavoratore e il rafforzamento (con l’estensione sino a tre anni di età del bambino) del regime della convalida delle dimissioni rese dalle lavoratrici madri. Favorire, inoltre, una maggiore condivisione dei compiti nella cura dei figli con l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Potenziamento dell’accesso delle donne alle posizioni di vertice con l’aumento delle quote rosa nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

  • Politiche attive e i servizi per l’impiego: per favorire l’occupazione e il ricollocamento dei lavoratori usciti dal mercato del lavoro e la diminuzione sostanziale del tasso di disoccupazione con conseguente limitazione dell’indennità di disoccupazione attraverso:

    • attivazione del soggetto che cerca lavoro: per incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione;

    • qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro;

    • formazione nel continuo dei lavoratori;

    • riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento;

    • collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilità.

    • Maggiori possibilità di creare, sempre attraverso le politiche attive, canali di convergenza tra la domanda e l’offerta di lavoro, prevedendo un patto di mutua responsabilità/obbligazione tra enti che offrono servizi per il lavoro, lavoratori, datori di lavoro, pertanto, aumenteranno gli interventi pubblici nei processi di intermediazione nella ricerca di nuova occupazione. 

  

Riforma del lavoro: Tipologia Contratti

La nuova riforma del mercato del lavoro nell’ambito dei Contratti di Lavoro ha come finalità quella di preservare i contratti virtuosi e limitare l’abuso dei contratti atipici in modo da abbattere il costo del lavoro aggirando gli obblighi previsti per i rapporti di lavoro subordinato.

Gli interventi della nuova riforma del lavoro, pertanto, sono:

  • limitare l’uso improprio e distorsivo di alcuni istituti contrattuali e, quindi, la precarietà che ne deriva;

  • ridefinire le convenienze economiche relative dei diversi istituti contrattuali che tenga conto del rispettivo grado di flessibilità  e del costo atteso a carico del sistema assicurativo che ne deriva;

  • più equa distribuzione delle tutele, con interventi sulla flessibilità in uscita rivolti a reprimere pratiche scorrette come le dimissioni “in bianco” e rafforzare le tutele per licenziamenti discriminatori, ad adeguare al mutato contesto economico la disciplina dei licenziamenti individuali, in particolare quelli per motivi economici

  • adeguata modulazione del regime transitorio degli istituti.

  

Riforma lavoro: Contratto a tempo determinato

Per limitare il ricorso dei Contratti a tempo determinato e interinali, la riforma del lavoro, ha deciso di incrementare il costo contributivo di tale forma contrattuale applicando un’aliquota 1,4%, da destinare al finanziamento dell’ASpI, Assicurazione contro la disoccupazione. 

1) In conformità alla direttiva europea n. 99/70/CE, la nuova riforma del mercato del lavoro ha deciso di contrastare l’eccessivo ricorso ai contratti a tempo determinato fissando un preciso termine tra le parti mediante l’ampliamento dell’intervallo di tempo tra un contratto e l’altro:

  • a 60 giorni nel caso di un contratto di durata inferiore a 6 mesi, attualmente a 10 giorni;

  • a 90 giorni nel caso di un contratto di durata superiore a 6 mesi, attualmente a 20 giorni.

2) Previsto un prolungamento del periodo durante il quale il rapporto a termine può proseguire oltre la scadenza per soddisfare esigenze organizzative: da 20 a 30 giorni per contratti di durata inferiore ai 6 mesi e da 30 a 50 giorni per quelli di durata superiore a 6 mesi.

3) Per contrastare l’utilizzo del contratto a tempo determinato ripetuto e reiterato per non assolvere al contratto a tempo indeterminato, la riforma, ha previsto che:il primo contratto a termine non debba più essere giustificato attraverso la specificazione della causale di cui all’art.1 del Dlgs 368/01, e fissando per un medesimo dipendente ilperiodo massimo di 36 mesi, comprese proroghe e rinnovi per questa tipologia di contratto conteggiando anche eventuali periodi di lavoro somministrato intercorsi tra il lavoratore e il datore/utilizzatore. 

4) Nel caso in cui il contratto a termine sia dichiarato illegittimo da un giudice, il regime continuerà ad essere basato sul doppio binario della “conversione” del predetto contratto e riconoscimento al lavoratore di un importo risarcitorio compreso tra 2,5 e 12 mensilità retributive.

5) Nuovi termini previsti per l’impugnazione stragiudiziale del contratto a termine: passa da 60 a 120 giorni.

Leggi le novità introdotte dal Decreto Dignità sul lavoro.

 

Riforma contratto d’inserimento e apprendistato:

La riforma del mercato del lavoro 2012 pone l’accento sui lavoratori ultra cinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi, prevedendo l’impiego di risorse statali in agevolazioni contributive previste nell’ambito della forma contrattuale del contratto di inserimento, ovvero, forma di contratto a tempo determinato. Tali agevolazioni consistono in una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro:

  • per un periodo di 12 mesi nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato;

  • per un periodo di 12 + 6 mesi in caso di successiva stabilizzazione, da fruirsi al termine del periodo di prova ove previsto;

  • per un periodo di 18 mesi se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato.

La nuova riforma del mercato del lavoro ha individuato in accordo con le parti sociali l’importanza e il valore nell’apprendistato, articolato nelle tipologie previste, come canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro, la riforma rispetta sostanzialmente l’impianto del d.lgs. n. 167/2011, della quale Regioni e parti sociali dovranno promuovere l’implementazione entro il termine attualmente fissato del 25 aprile 2012.

Gli interventi proposti per l’apprendistato sono:

  • introduzione di un meccanismo in base al quale l’assunzione di nuovi apprendisti è collegata alla percentuale di stabilizzazioni effettuate nell’ultimo triennio (50%) con l’esclusione dal computo della citata percentuale dei rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa

  • innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall’attuale 1/1 a 3/2

  • durata minima di 6 mesi del periodo di apprendistato, ferma restando la possibilità di durate inferiori per attività stagionali e fatte salve le eccezioni previste nel T.U.

  • periodo di preavviso al termine del periodo di formazione da applicarsi all’apprendistato. Sino a quando non sarà operativo il libretto formativo la registrazione della formazione è sostituita (come di fatto già accade, ma con incertezze degli operatori) da apposita dichiarazione del datore di lavoro. In tal senso potrà essere previsto uno schema, da definirsi in via amministrativa, per orientare il datore di lavoro. 

 

Contratto a tempo parziale e ad intermittenza:

La riforma del lavoro per incentivare l’impiego virtuoso del contratto a tempo parziale e ostacolare al contempo l’uso di tale forma come copertura di utilizzi irregolari di lavoratori, ha proposto di istituire, nei soli casi di part-time verticale o misto:

•obbligo di comunicazione amministrativa via sms, fax o PEC con preavviso di 5 giorni da dare al lavoratore in occasione di variazioni di orario attuate in applicazione delle clausole elastiche o flessibili

Inoltre, si è prevista la facoltà del lavoratore di esprimere un “ripensamento” nel caso di part-time flessibile o elastico.

La riforma del lavoro per limitare il rischio che i contratti a chiamata possano essere utilizzati come copertura nei riguardi di forme di impiego irregolare del lavoro, ha previsto l'obbligo di effettuare una comunicazione amministrativa preventiva mediante sms, fax o PEC in occasione di ogni chiamata del lavoratore

Nello specifico, la norma intende abrogare:

1) per ripristinare la funzione originaria dello strumento, l’articolo 34, comma 2, del d.lgs. 276/2003, secondo cui “Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati”.

2) l’articolo 37 del D.Lgs. 276/2003, a norma del quale “Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale”.

  

Contratto a progetto:

Gli interventi della riforma del lavoro circa i Contratti a progetto sono in funzione alla loro razionalizzazione e regolamentazione al fine di evitarne utilizzi impropri in sostituzione di contratti di lavoro subordinato.

Tale obiettivo è perseguito prevedendo disincentivi tanto normativi quanto contributivi, quali:

  • il “progetto”: non deve essere la mera riproposizione dell’oggetto sociale dell’impresa committente

  • limitazione del contratto a progetto a mansioni non meramente esecutive o ripetitive così come eventualmente definite dai contratti collettivi, al fine di enfatizzarne la componente professionale

  • introduzione di una presunzione relativa in merito al carattere subordinato della collaborazione quando l’attività del collaboratore a progetto sia analoga a quella svolta, nell’ambito dell’impresa committente, da lavoratori dipendenti fatte salve le prestazioni di elevata professionalità

  • eliminazione della facoltà di introdurre nel contratto clausole individuali che consentono il recesso del committente, anteriormente alla scadenza del termine e/o al completamento del progetto (resterebbe ferma la possibilità di recedere per giusta causa, per incapacità professionale del collaboratore che renda impossibile l’attuazione del progetto, e per cessazione dell’attività cui il progetto è inerente)

  • abolizione del concetto di “programma”

  • Proposta, infine, di una norma sanzionatoria che dispone che in caso di mancanza di un progetto specifico, il contratto a progetto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

  • Dal punto di vista contributivo: incremento dell’aliquota contributiva IVS degli iscritti alla Gestione separata INPS, così da proseguire il percorso di avvicinamento alle aliquote previste per il lavoro dipendente.

 

Contratto a Partita IVA e Accessorio:

Per regolamentare il ricorso alle collaborazioni professionali con l’utilizzo della partita IVA, la riforma del lavoro ha proposto una normativa volta ad evitarne l’utilizzo improprio in sostituzione di contratti di lavoro subordinato.

Sono state pertanto introdotte norme rivolte a far presumere, salvo prova contraria con la possibilità del committente di provare che si tratti di lavoro autonomo, il carattere coordinato e continuativo e quindi non autonomo ed occasionale, se la collaborazione:

  • dura complessivamente più di 6 mesi nell’arco di un anno.

  • se il collaboratore riceve ricavi più del 75% dei corrispettivi riconducibili alla medesima attività imprenditoriale.

  • comporti la fruizione di una postazione di lavoro presso la sede istituzionale o le sedi operative del committente.

Importante: Tali indici presuntivi verranno utilizzati disgiuntamente per le attività di verifica. Qualora l’utilizzo della partita IVA venga giudicato improprio, esso viene considerato una collaborazione coordinata e continuativa (che la normativa non ammette più in mancanza di un progetto), con la conseguente applicazione della relativa sanzione di cui all’art.69 comma 1 del Dlgs 276/03.

Sono previste misure di correzione dell’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003, come modificato dalla legge n. 33/2009 e n. 191/2009, finalizzate a restringere il campo di operatività dell’istituto e a regolare il regime orario dei buoni (voucher). Si intende inoltre consentire che i voucher siano computati ai fini del reddito necessario per il permesso di soggiorno.

Nel 2017, i voucher INPS buoni lavoro sono stati aboliti.

  

Tirocini e stage

La riforma del lavoro 2012 intende con specifici interventi rendere più razionale ed efficiente lo strumento dei tirocini formativi e di orientamento, al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità dei giovani e prevenire gli abusi, nonché l’utilizzo distorto dell’istituto, in concorrenza con il contratto di apprendistato.

La regolamentazione dei tirocini e stage, avverrà tramite stesura di linee guida per la definizione di standard minimi di uniformità della disciplina sul territorio nazionale.

Previste misure decise dallo Stato, volte a disciplinare i periodi di attività lavorativa che non costituiscono momenti del percorso di tirocinio formativo, ad evitare un uso strumentale e distorto delle attività esclusivamente lavorative svolte nel tirocinio.

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