Riforma processo civile: cosa cambia negoziazione e divorzio fai da te

La riforma processo civile ha introdotto la negoziazione assistita obbligatoria e facoltativa per il nuovo divorzio fai da te cos'è e come funziona

Redazione
di Redazione
16 settembre 2019 15:55
Riforma processo civile: cosa cambia negoziazione e divorzio fai da te

Riforma processo civile in cosa consiste, prevede e come cambia?


Innanzitutto è stata istituita la negoziazione assistita obbligatoria e facoltativa che si affianca all'altro strumento atto a risolvere la lite prima di giungere a discutere la causa in tribunale che è la mediazione obbligatoria, poi l'introduzione del divorzio fai da te ivi compresa la separazione breve e tante altre novità che vedremo successivamente nel corso dell'articolo.

 

Processo civile negoziazione e divorzio fai da te:

Con la riforma processo civile è stata istituita la negoziazione assistita obbligatoria e facoltativa che entrerà in vigore con la pubblicazione in gazzetta Ufficiale della conversione di legge.

 

Nello specifico la riforma, ha introdotto la negoziazione assistita obbligatoria che si applica a controversie in materia di:

  • Pagamenti fino a 50.000 euro

  • Risarcimento danni per incidenti causati dalla circolazione di veicoli e natanti.

  • Codice del consumo.

Negoziazione assistita facoltativa che si applica a:

  • Separazione consensuale breve sia con figli minori, disabili e maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente con la supervisione del Pubblico Ministero al fine di tutelare gli interessi del minore.

  • Divorzio fai da te per le coppie che intendono divorziare davanti al Tribunale se hanno figli minori, non autosufficienti ed invalidi davanti al Sindaco del Comune se non hanno figli e se non hanno figli minori, non autosufficienti o con disabilità grave e se non devono trattare divisioni patrimoniali.

Casi di esclusione negoziazione obbligatoria o facoltativa nei seguenti casi:

  • Cause che possono essere trattate e presentate dal cittadino direttamente al Giudice di Pace, ovvero, liti fino a 1100 euro.

  • Cause diritti indisponibili per esempio gli alimenti pagati al coniuge o ai figli perché riguardano i patti di famiglia.

  • Decreto Ingiuntivo e opposizione.

  • Cause che hanno come oggetto di controversia obblighi contrattuali tra consumatore e professionisti come ad esempio diritto di recesso, merce fallata, mancata consegna ecc.

  • Procedimenti di consulenza tecnica preventiva di fini della composizione della lite.

  • Azione civile esercitata nel processo penale.

  • Procedimenti relativi all'esecuzione forzata e in camera di consiglio.

 

Riforma processo civile: cosa prevede?

Cosa prevede la riforma processo civile? Va detto innanzitutto cha la Riforma sul processo civile si è resa necessaria per ridurre i numerosi procedimenti ancora pendenti, da chiudere e da istruire in ambito della Giustizia Civile.

 

Negoziazione facoltativa divorzio fai da te e separazione breve: Tra le novità più importanti, finalizzate a velocizzare le cause civili, c'è sicuramente quella che ha istituito la negoziazione assistita da un avvocato facoltativa per il cd. divorzio fai da te e separazione breve per i coniugi anche con figli minorenni e disabili o con maggiorenni non autosufficienti dal punto di vista economico, inizialmente non prevista dalla riforma ma introdotta in sede di conversione di legge, prevedendo la supervisione del PM per tutelare gli interessi dei figli minori. 

 

Un'altra possibilità per risolvere il divorzio e la separazione per i coniugi senza figli minori, non ancora operativa sarà quella di istituire una procedura di negoziazione facoltativa senza avvocato discussa davanti al sindaco in quanto pubblico ufficiale.

Negoziazione obbligatoria: per le controversie e richieste di pagamento a qualsiasi titolo di somme fino a 50.000 euro, per risarcimento danni stradali e quelli dovuti alla circolazione natanti, liti in materia di codice del consumo con esclusione delle controversie del collegato lavoro e dei diritti indisponibili.

 

Arbitrato cause civili pendenti di I° grado e Appello: le parti in lite avranno la possibilità di ricorrere ad un procedimento di arbitrato, per giungere ad una conclusione più veloce e razionale della lite. Per cui, le parti per risolvere la controversia in materia civile e commerciale potranno affidare l'incarico di arbitro, ossia un soggetto terzo o a più soggetti che in questa caso formeranno un collegio arbitrale costruito da 3 persone di cui due scelte da ciascuna delle parti e 1 super partes che potrebbe essere per esempio il Presidente di un Tribunale. Il collegio o l'arbitro hanno il compito di giudicare la lite e sentiti e le parti, di promuovere una risoluzione alla controversia entro un minimo di 60 giorni ad un massimo di 120.

 

La possibilità di ricorrere all'arbitrato per questi tipi di processi pendenti, è esclusa alle liti che hanno come oggetto della controversia diritti indisponibili, materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale fatta eccezione per i soli casi eventualmente previsti dai CCNL.

 

Rito sommario per le cause semplici: la riforma processo civile ha previsto il passaggio dal rito ordinario al rito sommario per le cause meno complesse, ciò significa che potranno essere definite mediante una semplice istruttoria d'ufficio previo invito al contraddittorio o trattazione scritta delle parti in lite.

 

Riforma processo civile: novità

Chi perde paga le spese del processo: al fine di disincentivare il ricorso al processo civile, la Riforma è intervenuta con una nuova norma, ossia, la possibilità del Giudice di poter decidere in caso di soccombenza reciproca, mutamento del rito o novità assoluta della questione trattata, di far pagare le spese processuali.

 

Nuovi termini di sospensione e ferie dei magistrati e tribunali che saranno chiusi dall'1 al 31 agosto e non più fino al 15 settembre, e riduzione delle ferie per magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, a 30 giorni.


Aumento interessi di mora per chi paga in ritardo il debito: la riforma si coordina alla disciplina comunitaria che prevede per chi ritarda i pagamenti in ambito commerciale, è previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio dal momento della proposizione della domanda giudiziale.


Banca dati telematica per la ricerca dei beni da pignorare: per i processi che riguardano procedimenti di esecuzione mobiliare presso terzi o il debitore, il creditore dovrà conoscere quanti e quali beni ha a disposizione il debitore. A tal fine, l'ufficiale giudiziario, avrà accesso diretto alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria compreso l'archivio dei rapporti finanziari. Ovviamente, tale accesso dovrà essere preventivamente autorizzato del presidente del tribunale o da un giudice.


Semplificazione processo esecutivo:  la mini riforma sulla Giustizia civile elimina i casi in cui è prevista la dichiarazione del terzo debitore resa durante l'udienza che verrà sostituita da una dichiarazione resa tramite lettera raccomandata o PEC; inoltre vengono previsti appositi provvedimenti per l'ufficiale giudiziario che per liberare dai mobili rinvenuti e da non riconsegnare relativi ad un immobile oggetto di esecuzione, quando vi è una infruttuosità nell'esecuzione e cioè quando il pignoramento de beni non soddisfa le pretese dei creditori.


Rapporto riepilogativo del curatore, liquidatore o commissario giudiziale in caso di fallimenti, concordati preventivi ed esecuzioni sugli immobili, in modo da garantire maggiore trasparenza ed efficienza ed evitare le numerose condanne per violazione della ragionevole durata del processo. 


Ripristino ufficio del giudice di pace di Barra (Napoli) e ad Ostia.

 

Differenza tra mediazione obbligatoria e negoziazione assistita:

La negoziazione assistita obbligatoria rientrano le liti fino a 50 mila euro, risarcimenti danni per incidenti causati da veicoli o natanti e le controversie relative ad infrazioni del codice del consumo ma che differenza c'è tra la negoziazione e la mediazione obbligatoria? 

 

Che la mediazione obbligatoria è un procedimento attraverso il quale le parti in liti cercano di trovare un accordo con l'intervento di un mediatore prima di discutere la causa davanti al Giudice del Tribunale Civile. Le liti per le quali è obbligatoria la mediazione sono le controversie nei seguenti ambiti:

  • Diritti reali quindi proprietà, usufrutto di un terreno, immobile, fabbricato o su cose.

  • Divisione, successioni ereditarie e patti di famiglia.

  • Locazione e affitto di aziende;

  • Comodato d'uso.

  • Responsabilità medica; 

  • Responsabilità da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo.

  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari.

  • Liti condominiali.

La mediazione obbligatoria non si applica invece a provvedimenti che hanno carattere di urgenza come il decreto ingiuntivo e opposizione, istanze di concessione e sospensione esecuzione forzata, sfratto, pignoramento, azioni delle associazioni dei consumatori, cause civili per violazioni del codice di consumo.

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