Sanzioni bollo virtuale 2019: scaduto mancato pagamento, ravvedimento

Bollo virtuale sanzioni 2019 scaduto per mancato, tardivo e insufficiente versamento imposta, ravvedimento operoso codice tributo f24 Agenzia delle Entrate

Redazione
di Redazione
18 novembre 2019 12:21
Sanzioni bollo virtuale 2019: scaduto mancato pagamento, ravvedimento

Le sanzioni bollo virtuale 2019 per mancato pagamento dell'imposta di bollo, dovuta dai soggetti autorizzati dall'Agenzia delle Entrate ad assolvere il bollo in modalità virtuale e quindi per via telematica con modello f24, sono state pubblicate nella circolare 16/E/2015 dell’Agenzia. 

 

Tale circolare oltre a stabilire le sanzioni applicabili in caso di mancato o tardivo versamento dell’imposta di bollo virtuale ha ribadito le modalità di assolvimento dell'imposta, il pagamento dell'acconto e saldo, la scadenza di pagamento e del ravvedimento operoso.

 

Sanzioni bollo virtuale 2019:

Sanzioni per mancato assolvimento della marca da bollo virtuale dovuta sin dall'origine: Il mancato pagamento imposta di bollo dovuta sin dall’origine prevede una sanzione che va dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta.

 

L'assolvimento del bollo è infatti obbligatorio sin dall’origine per gli atti e i documenti indicati nella parte I della Tariffa allegata al Dpr 642/1972 quindi bollo su fatture sopra i 77,47 euro, note, bollo libro giornale, Estratti di conti, bollo ricevute, ecc. Se il soggetto per l'assolvimento dell'imposta di bollo sceglie il contrassegno telematico, ex marca da bollo, tale assolvimento avviene attraverso l'acquisto preventivo dal tabaccaio della marca da bollo e la sua apposizione sul documento.

  • Sanzione mancato assolvimento bollo virtuale dovuto sin dall'origine: per il soggetto sche sceglie di optare per l'assolvimento dell'imposta di bollo il modo virtuale riportando sul documento, assoggettato all'imposta sin dall'origine, la dicitura relativa alla modalità virtuale di assolvimento dell’imposta e gli estremi della relativa autorizzazione, l'imposta che è liquidata dall’ufficio in base alla dichiarazione del contribuente e versata dallo stesso in rate bimestrali e in acconto, il mancato pagamento è punito con una sanzione pari al 30%, che può essere ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo fino al 15° giorno.

  • Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione di conguaglio bollo virtuale: che deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio anche per comunicare l'evenutale rinuncia, è prevista una sanzione che va dal 100 al 200% dell’imposta dovuta.

Modalità di irrogazione delle sanzioni: l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con l'avviso di liquidazione imposta di bollo virtuale, l'ammontare dell'imposta dovuta e la ripartizione in rate bimestrali e la scadenza in cui deve essere effettuato il primo acconto.

 

L'eventuale sanzione per l'omesso o tardivo versamento quindi non viene comunicato tramite un altro avviso ma mediante l'iscrizione diretta a ruolo del tributo, delle sanzioni e degli interessi, così come indicato nelle avvertenze dell’avviso di liquidazione.

 

Rimane sempre la possibilità per il contribuente di rimediare al mancato pagamento dell'imposta di bollo o del mancato invio della dichiarazione, con il ravvedimento operoso imposta di bollo 2019.

 

Bollo virtuale 2019 scaduto? Ravvedimento:

L'omesso o tardivo versamento del bollo virtuale come da avviso di liquidazione, può essere sanato dal contribuente attraverso il ravvedimento operoso.

 

Il ricorso a tale strumento, consente quindi di rimediare alle violazioni di natura tributaria pagando una sanzione ridotta al posto di quella ordinaria prevista per l'imposta di bollo virtuale, evitando quindi l'immediata iscrizione a ruolo del tributo, sanzioni e interessi.

 

Ravvedimento dichiarazione bollo virtuale: L'omessa presentazione della dichiarazione di conguaglio è ravvedibile se la stessa dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza originaria, quindi entro 90 giorni dalla data del 31 gennaio. La sanzione ridotta in questo caso è ridotta a 1/10 del minimo.

 

Bollo virtuale ravvedimento scaduto, omesso o tardivo versamento acconto e rate bimestrali: i termini sono quelli relativi a ciascuna rata, comunicati dall’ufficio con l’atto di liquidazione, e quelli relativi all’acconto.

 

Sanzioni imposta di bollo prima della riforma:

La circolare 16/E2015 Agenzia delle Entrate ha fissato le sanzioni bollo virtuale per mancato, tardivo e insufficiente pagamento dell'imposta.

 

Premessa: Prima della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo circa le violazioni da applicare in tema di norme tributarie, l’articolo 25 del DPR n. 642 prevedeva che la sanzione in caso di mancato o insufficiente pagamento dell’imposta sugli atti, documenti e registri come ad esempio la mancata apposizione della marca da bollo, fosse una sanzione pecuniaria minima pari a 2 volte l’imposta non corrisposta fino ad un massimo di 10 volte l’imposta stessa. Invece la sanzione per omesso versamento dell'imposta di bollo virtuale che andava sulla base delle dichiarazione annuale del contribuente all'Agenzia delle Entrate, era stabilita dall’articolo 29 dello stesso DPR n. 642 che prevedeva una maggiorazione pari al 10% dell’imposta non versata per omesso o insufficiente pagamento, ridotta alla metà se il pagamento avveniva entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica dell’ingiunzione. 

 

La riforma del 1997 ha poi sostituito l’articolo 25 del DPR n. 642 e abrogato l'articolo 29 dello stesso decreto, prevedendo per la mancata corresponsione, in tutto o in parte, dell’imposta di bollo dovuta sin dall’origine una sanzione amministrativa dal 100 a 500% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta e sempre la stessa riforma, all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471, ha previsto l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato nel caso di omessi o ritardati versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione, nonché "in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.

 

Scadenza bollo virtuale: acconto e rate bimestrali

La liquidazione dell’imposta di bollo virtuale da parte dell'Agenzia delle Entrate avviene sulla base della dichiarazione a consuntivo presentata dal contribuente autorizzato

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Su tale dichiarazione, pertanto, l'ufficio provvede ad effettuare due tipi di liquidazione una definitiva per l'imposta dovuta il precedente anno e una provvisoria per l'anno in corso, le quali insieme alla ripartizione dell’importo dovuto in rate bimestrali, vengono inserite in un unico atto che costituisce avviso di liquidazione dell’imposta di bollo dovuta, che tra l'altro è anche impugnabile davanti alla Commissione Tributaria.

 

Se poi durante l'anno intervengono eventi tali da modificare la misura dell'imposta di bollo, come per esempio la revoca dell'assolvimento virtuale o chiusura dell'esercizio, l'Agenzia provvede alla riliquidazione provvisoria notificando al contribuente l'atto che ha rettificato l'imposta.

 

Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta dal contribuente a seguito della liquidazione definitiva operata dall'Agenzia sulla base della dichiarazione pervenuta entro il 31 gennaio di ogni anno, deve essere effettuata entro la scadenza bollo virtuale: 20 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e qualora invece dovesse emergere un credito, il contribuente ha diritto a presentare un'istanza di rimborso.

 

Il pagamento acconto bollo virtuale va effettuato mediante modello f24 utilizzando i nuovi codici tributo:

  • “2505” denominato “BOLLO VIRTUALE-RATA”;

  • “2506” denominato “BOLLO VIRTUALE - ACCONTO”;

  • “2507” denominato “BOLLO VIRTUALE - Sanzioni”;

  • “2508” denominato “BOLLO VIRTUALE - Interessi”. 

Inoltre le somme dovute per assolvere l'imposta virtuale vanno inserite nel modello f24 nella colonna “importi a debito versati”, e ciò comporta che eventuali eccedenze di imposta non possono essere portate in compensazione nel modello F24 con debiti relativi ad altri tributi. 

 

Scomputo acconto bollo virtuale: la circolare n. 49/E del 21 novembre 2005 ha stabilito che l'acconto versato nel precedente anno, può essere scomputa sulle rate bimestrali e/o sull’acconto per l’anno successivo per “esigenze di liquidità” del contribuente. E' poi lo stesso contribuente, a riportare in un rigo apposito sulla prossima dichiarazione, la scelta sulle modalità di scomputo dell'acconto. 

Vi ricordiamo anche l'obbligo della fattura elettronica tra privati.

Ecco invece la fattura regime forfettario esempio e bollo.

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