Sanzioni penali tributarie 2020: quali sono, pena e soglia punibilità

Sanzioni tributarie penali e amministrative introdotte dal decreto fiscale 2020 quali sono, cosa cambia la pena e soglia di punibilità per i reati?

Sanzioni penali tributarie 2020: quali sono, pena e soglia punibilità

Sanzioni tributarie penali e amministrative 2020: cosa cambia? Ecco le novità introdotte dal decreto fiscale 2020 alla normativa per chi commette violazioni e frodi fiscali.

 

Fissato il nuovo piano sanzionatorio penale e amministrativoin base al decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 che vanno dalle false fatture alla distruzione di documenti contabili, dagli omessi versamenti al rafforzamento delle pene detentive.

 

Il carcere per i grandi evasori è stato fortemente voluto ed ottenuto dal Movimento 5 stelle, è stato inserito nel Decreto Fiscale 2020.

 

Vediamo quindi in dettaglio in cosa e come cambiano le sanzioni amministrative e penali 2020 in materia di frode fiscale, dichiarazioni infedeli e omesso versamento IVA.

 

Sanzioni penali tributarie: False fatture, cosa cambia? 

Sanzioni penali tributarie False fatture: cosa cambia con il decreto fiscale 2020?

Con l'approvazione dell'articolo 39 del Dl 149/2019 cd. Decreto Fiscale 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2019, è stato modificato il decreto legislativo 74/2000 attraverso il rafforzamento delle pene detentive per chi evade.

 

Tali nuove disposizioni avranno effetto dalla data di pubblicazione della legge di conversione, e secondo quanto anticipato dal governo Conte, arriveranno entro Natale.

 

In pratica con il decreto fiscale 2020 il governo è intervenuto a riscrivere le conseguenze per diversi reati fiscali commessi dai contribuenti.

 

Sanzioni penali tributarie False fatture 2020: cosa cambia? Le pene per chi utilizza false fatture cambiano nel seguente modo:

  • limite minimo: passa da 1 anno e 6 mesi di reclusione ad un minimo di 4 anni di carcere;

  • limite massimo: passa da 6 anni a 8 anni di reclusione.

Introduzione del comma 2 bis: qualora l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, per cui l'aumento della pena è solo per i grandi evasori.

 

Il comma 1 dell'articolo 2 cambia quindi nel seguente modo:

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

 

E, inoltre, dopo il comma 2: "il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria" è introdotto il comma 2 bis:

Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

 

Altra novità è l'aggiunta del nuovo articolo anche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

Art. 25 -quinquiesdecies (Reati tributari) — 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote,

 

Sanzioni penali tributarie dichiarazione fraudolente: novità Decreto Fiscale 2020

Novità sono state introdotte dal decreto fiscale 2020 anche alle sanzioni per dichiarazione fraudolente mediante altri artifici.

 

Il Decreto Fiscale, infatti, cambia il limite minimo e massimo della reclusione per la dichiarazione fraudolenta, nel seguente modo:

  • passa da un minimo di 1 anno e 6 mesi fino a sei anni ad un minimo di 3 anni fino ad un massimo di 8 anni di carcere.

 

Sanzioni penali tributarie per dichiarazione infedele: novità nel DL Fiscale 2020

Le sanzioni previste per la dichiarazione infedele cambiano con il Decreto Fiscale 2020:

Reclusione

  • limite minimo passa da 1 anno a 2 anni di carcere;

  • limite massimo: passa da 3 anni a 5 anni di carcere.

Valore imposta evasa: passa da 150.000 euro a 100.000 euro;

 

Ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione: passa fa 3.000.000 a 2.000.000 euro;

 

Comma ter viene invece abrogato.

 

Sanzioni penali tributarie per omessa dichiarazione: 

L'articolo 39 del Decreto Fiscale 2020 cambia la sanzione per omessa dichiarazione nel seguente modo:

 

Omessa dichiarazione:

  • limite minimo passa da 1 anno e 6 mesi a 2 anni di reclusione;

  • limite massimo: passa da 4 anni a 6 anni di reclusione.

 

Omessa dichiarazione sostituto d’imposta:

  • limite minimo: passa da 1 anno e 6 mesi a 2 anni;

  • limite massimo: passa da 4 anni a 6 anni di reclusione.

 

Sanzioni penali tributarie Emissione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Il Decreto Fiscale 2020 in merito all’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, aumenta la pena di reclusione:

  • limite minimo: passa da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione;

  • limite massimo: passa da 4 anni a 8 anni di reclusione.

Introduzione del comma 2 bis: Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro 100.000 euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

 

Sanzioni penali tributarie per occultamento o distruzione di documenti contabili

Le sanzioni penali tributarie previste in caso di occultamento o distruzione di documenti contabili, cambiano così:

  • limite minimo: passa da un 1 anno e 6 mesi a 3 anni;

  • limite massimo: pasa da 6 a 7 anni.

 

Sanzioni penali tributarie per omessi versamenti somme e IVA

Il decreto fiscale 2020 per i casi di omesso versamento di ritenute dovute o certificate o di IVA, è intervenuto a modificare i limiti delle somme non versate dal contribuente.

 

Con la conversione in legge del decreto fiscale 2020 salta la stretta sulle soglie di punibilità per l'omesso versamento IVA-

 

Abrogate quindi le disposizioni che stabilivano la riduzione delle soglie di punibilità per "omesso versamento di ritenute dovute o certificate" e "omesso versamento dell’IVA" che restano invariate, rispettivamente, a 150.000 euro e 250.000 euro.

 

Per cui in base l'omesso versamento di ritenute dovute o certificate, prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chiunque non versi entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

 

E' altresì punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

 

Sanzioni penali tributarie per casi particolari di confisca di beni:

Altra novità introdotta dal Decreto Fiscale è l'aggiunta al testo del dlgs 74/2000 del nuovo articolo 12 ter, casi particolari di confisca.

Ecco cosa prevede il nuovo articolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente decreto,diversi da quelli previsti dagli articoli 10 -bis e 10 -ter , si applica l’articolo 240 -bis del codice penale quando:
  • a) l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 2;

  • b) l’imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1;

  • c) l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 5, comma 1 -bis ;

  • d) l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 8;

  • e) l’indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 10 -quater ;

  • f) l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 1;
    g) l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 2;•h) è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10”. 

 

Andiamo a vedere le sanzioni tributarie penali in vigore fino al 2019

Sanzioni tributarie penali: dichiarazione infedele e omesso versamento IVA

La Riforma delle sanzioni ha previsto che il nuovo regime penale si applichi sin dall'approvazione del provvedimento mentre quello delle sanzioni amministrative dal primo gennaio 2016.

 

Ecco quindi cosa prevede il regime delle sanzioni tributarie.

 

Quando si verifica un reato tributario penale? Quando il contribuente, il responsabile legale, l'amministratore di una società o l'intermediario non presenta una o più dichiarazioni dei redditi, presenta una dichiarazione infedele o omette il pagamento dell'IVA, per un valore superiore alle soglie di punibilità fissate dalle legge.

In questo caso, il reato tributario diventa penale ed è punito fino a 3 anni di reclusione

  • Soglia di punibilità dichiarazione infedele: la Riforma del regime sanzionatorio prevede un aumento della soglia di punibilità per i reati di infedele dichiarazione, che passa dagli attuali 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato comunque scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro, prima invece il limite era fissato a 2 milioni o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questi casi il reato è punito fino a 3 anni di carcere.

  • Soglia punibilità per l'Omesso versamento IVA: il decreto introduce la nuova soglia di punibilità pari a 200.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative, in caso contrario il reato è penale e quindi punito fino a 3 anni di carcere.

 

Sanzioni penali per la frode fiscale:

Secondo lo schema del decreto attuativo della Delega Fiscale che ricordiamo essere ancora in fase di approvazione finale, prevede la modifica delle sanzioni penali e amministrative per i reati di frode fiscale, ovvero, dei reati derivanti da dichiarazioni infedeli e omesso versamento dell'IVA.

 

Cosa si intende per frode fiscale?

In base a quanto previsto dal decreto attuativo della Legge di Riforma Fiscale, alla sua seconda analisi preliminare, per frode fiscale si intende una serie di comportamenti fraudolenti che si instaurano quando:

  • il contribuente mette in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi al fine di ostacolare l’attività di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, o della Pubblica Autorità; 

  • il contribuente utilizza documenti e fatture false o altri mezzi fraudolenti.

Cosa rimane uguale?

La Pena e soglia di punibilità nel reato di frode fiscale rimangono invariate rispetto all'assetto attuale, per cui:

  • il reato di frode fiscale continua ad essere punito fino a 6 anni di reclusione;

  • la soglia di punibilità, al di sotto della quale il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale, rimane fissata a 30.000 euro di imposta evasa.

  •  Si specifica che il reato di frode fiscale, viene a configurarsi anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute false portate in diminuzione dell’imposta, risultano superiori al 5% dell’imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.

Cosa cambia con la Delega Fiscale? 

  • Cambia la soglia di punibilità del reato di frode fiscale in riferimento all’ammontare dei ricavi non dichiarati, in quanto tale soglia passa da 1 milione a 1,5 milioni di euro. 

  • Pene più severe invece per il reato di indebita compensazione con crediti inesistenti se l'importo annuo è superiore ai 50 mila euro: ciò significa che chiunque utilizzi crediti che non gli spettano o inesistenti tramite l'invio di un modello F24 contente l'indebita compensazione, e non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, quanto dovuto al Fisco per somme sopra i 50 mila euro per ciascun anno, incorre nel reato di indebita compensazione, prima punito con una reclusione da 6 mesi a 2 anni, ed ora da un minimo di un anno e mezzo ad un massimo di 5 anni.

 

Sanzioni amministrative 2019 omessa dichiarazione dei redditi - fraudolenta:

il decreto sulla riforma del sistema sanzionatorio insieme a quello sulla semplificazione della riscossione, sono stati approvati.

Vediamo cosa prevede il provvedimento che modifica le sanzioni amministrative sulla base del principio di proporzionalità delle condotte illecite circa: Imposte dirette, IVA e Riscossione dei tributi.

L’obiettivo quindi del nuovo regime, è quello di introdurre sanzioni graduate, anche riducendole per gli illeciti di più lieve entità.

 

Vediamo ora le nuove sanzioni amministrative:

  • Sanzione per omessa dichiarazione dei redditi diventa proporzionale al ritardo con cui è stata presentata dal contribuente. Per cui nei casi in l'omessa dichiarazione, viene sanata con la sua presentazione entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Un bel risparmio se si pensa che ora, per far scattare il 100% della multa bastano 90 giorni di ritardo.

  • Dichiarazione dei redditi fraudolenta: la sanzione amministrativa è aumentata del 50% ma è prevista la riduzione di 1/3 della sanzione base nel caso in cui dall'accertamento emerga una maggiore imposta o minor credito inferiori al 3% rispetto all’imposta o al credito dichiarato.

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