Spese di rappresentanza 2020: cosa sono, detraibilità e deducibilità

Spese di rappresentanza 2020 deducibili 100% da reddito IRES/Irpef e detraibili IVA se costo non superiore a 50 euro, cosa e quali sono requisiti e limiti

Spese di rappresentanza 2020: cosa sono, detraibilità e deducibilità

Le spese di rappresentanza 2020 deducibili dal reddito e detraibili IVA dalla dichiarazione dei redditi tramite modello Redditi ex Unico secondo il requisito di inerenza e conguità.

 

Questa è la novità introdotta dal Decreto sulla crescita e sull’internazionalizzazione delle imprese, che attua l'articolo 12 della legge n. 23/2014, legge delega di riforma fiscale.

 

Lo stesso decreto, ha modificato anche il limite unitario della spesa ai fini di detrazione IVA che passa a 50,00 euro.

Vediamo quindi le spese di rappresentanza cosa sono e come funziona la deducibilità dei costi e la detraibilità IVA

 

Spese di rappresentanza 2020: viaggi, feste, eventi

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 27/E del 12 marzo 2014, sulla base del decreto 19 novembre 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, elenco spese di rappresentanza 2020 sono:

  • Spese per viaggi turistici con organizzazione di attività ed eventi promozionali dei beni e servizi prodotti o scambiati dall'impresa.

  • Spese per feste, eventi e ricevimenti per festeggiare ricorrenze aziendali, festività nazionali o religiose;

  • Spese per feste e altri eventi di intrattenimento organizzati per inaugurare nuove sedi o uffici dell’impresa;

  • Spese per feste e ricevimenti per mostre, fiere, o altri eventi in cui vengono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;

  • Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i gadget distribuiti gratuitamente in convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nei punti precedenti.

Rientrano nelle spese di rappresentanza anche quelle le spese di sponsorizzazione, in quanto spese sostenute per aumentare il prestigio dell'impresa, a patto però che tale attività non sia riconducibile ad una diretta aspettativa di ritorno commerciale.

Vedi anche le novità Job Act autonomi, come ad esempio l'aumento della deducibilità 100% spese di formazione.

 

Spese di rappresentanza: cosa sono, requisiti e limiti

Spese di rappresentanza cosa sono? Le spese di rappresentanza secondo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sono costi sostenuti dall'impresa per promuovere e consolidare la sua attività, una sorta quindi di pubblicità che però non prevede il pagamento di un corrispettivo.

 

Sono quindi da considerare spese di rappresentanza tutte quelle iniziative volte a diffondere e mantenere alta l'immagine dell'azienda sul pubblico senza che vi sia una netta correlazione con uno specifico ricavo materiale.

 

La caratteristica principale che deve avere una determinata spesa per far sì che rientri nella rappresentanza, è quindi la mancanza di un corrispettivo pagato dall'impresa per la sua promozione e pubblicità.

In tale ambito rientrano anche gli omaggi di beni, che possono essere considerati spese di rappresentanza qualora rispettino i requisiti e le caratteristiche prescritte dall’articolo 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR. Tale articolo prevede, infatti, che tali spese siano deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenute, se nei limiti e condizioni ovvero:

  • Spese di rappresentanza Limite quantitativo, entro il quale le spese di rappresentanza possono essere considerate congrue rispetto al volume di affari dell'attività di impresa, ossia in base al requisito di congruità e inerenza spese di rappresentanza, che le rende deducibili nell'anno in cui sono state sostenute, cd. plafond di deducibilità. Se tale limite viene superato, è prevista l'indeducibilità del costo che comporta l'aumento del reddito in dichiarazione dei redditi.

  • Spese di rappresentanza Limite unitario: secondo l’articolo 108, comma 2, TUIR, il limite di deducibilità delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente è di 50,00 euro, importo deducibile integralmente dal reddito di impresa. In merito a ciò, va fatta però una distinzione tra beni autoprodotti dall'azienda, ossia, ideati, prodotti e commercializzati dalla stessa azienda e quelli commissionati a società terze e acquistati dall'impresa, in quest'ultimo caso, infatti, la deducibilità dell'omaggio presenta delle limitazioni in quanto riferito al valore di mercato che comunque deve rispettare il limite di 50,00 euro. Se superiore, detto costo va inserito nel plafond di deducibilità al quale limite concorre anche il costo di produzione sostenuto dall'impresa mentre se il bene in omaggio è autoprodotto, il costo per la produzione è integralmente deducibile a prescindere se il valore è superiore o inferiore a 50 euro.

  • Spese di rappresentanza Principio di Inerenza: la spesa di rappresentanza perché sia deducibile ai fine IRES/IRPEF occorre che sia inerente all'attività svolta dall'impresa, così come stabilito dall’art. 109 c. 5 TUIR. Per procedere alla deduzione del costo, è quindi fondamentale che questo sia necessario per la produzione dei ricavi tanto è che in caso di verifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria, l'onere di dimostrare la suddetta inerenza di spesa sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, sentenze della Corte di Cassazione del 24 febbraio 2006 e del 13 settembre 2010, spetta esclusivamente al contribuente. A livello qualitativo, dimostrando che la spesa di rappresentanza è imputabile all'attività di impresa, per cui attraverso ad esempio fatture che evidenziano che i costi sostenuti sono per un determinato evento, progetto ecc. A livello quantitativo, fornendo informazioni precise circa l’ammontare del costo sostenuto ed alla sua congruità rispetto all’attività svolta e ai ricavi conseguiti.

Ecco invece le novità 2020 per flat tax partite IVA professionisti ed imprese.

 

Spese di rappresentanza 2020 detraibilità IVA:

Il limite di detraibilità IVA delle spese di rappresentanza è stato aumentato per effetto del decreto semplificazioni si adegua a quello ai fini delle imposte sui redditi.

 

Per cui in base all'articolo 30 D.Lgs. n. 175/2014, tale limite è elevato ai fini IVA, dal precedente limite di 25,82 euro a 50 euro, stessa soglia di deducibilità dal reddito d’impresa dei costi sostenuti a titolo di spese di rappresentanza (cfr. art. 108, comma 2, TUIR).

 

Ciò significa, che le spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro, sono detraibili dall'IVA se non superano il costo unitario di 50 euro.

 

Anche per quanto riguarda gli omaggi a partire dal 13 dicembre 2014 la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza passa da € 25,82 a € 50 euro, per cui da predetta data, che è la data di entrata in vigore del decreto semplificazioni fiscali, l'IVA sui beni omaggio è detraibile se il costo non supera il limite unitario che è pari o inferiore a:

  • 25,82 euro per gli acquisti effettuati fino al 12 dicembre 2014;

  • 50 euro per gli acquisti dopo il 13 dicembre 2014 in poi.

Per verificare il limite applicabile nella dichiarazione dei redditi con il modello Unico 2020, occorre far riferimento al momento in cui si è effettuata l'operazione e non alla data in cui è stata registrata la fattura. 

 

Spese di rappresentanza deducibilità costi 2020:

Il decreto attuativo della delega fiscale in materia di crescita e internazionalizzazione delle imprese ha introdotto importanti novità sulla determinazione del reddito d’impresa. Nello specifico, si tratta della deducibilità delle spese di rappresentanza, interessi passivi e delle perdite su crediti. 

 

Spese di rappresentanza soglie 2020 deducibilità reddito: Le Spese di rappresentanza ai fini di IRES/IRPEF sono deducibili al 100% dal reddito di impresa se di valore unitario non superiore a 50 euro mentre se superiori a tale soglia, la loro deducibilità è da riferirsi nell'anno in cui vengono sostenute e nel limite dell’importo annuo massimo, ottenuto applicando ai ricavi o ai proventi della gestione caratteristica (A1+A5 di conto economico) risultanti dalla dichiarazione dei redditi, le seguenti percentuali: 

 

Le spese di rappresentanza 2020sono fiscalmente deducibili secondo le seguenti soglie di ricavi:

  • 1,5% fino al euro 10 milioni di ricavi;

  • 0,6% fino da euro 10 milioni a 50 milioni;

  • 0,4% oltre euro 50 milioni. 

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