Superbonus 110%: ecco la guida Agenzia delle Entrate in pdf

Super Ecobonus 110% guida ufficiale Agenzia delle Entrate con istruzioni e circolare su cos'è e come funziona elenco lavori beneficiari cessione e sconto

Superbonus 110%: ecco la guida Agenzia delle Entrate in pdf

Superbonus 110% guida ufficiale Agenzia delle Entrate e circolare

 

Super ecobonus 110% pubblicata la nuova guida ufficiale dell'Agenzia delle Entrate mentre per la prossima settimana, secondo quanto annunciato dal Direttore Ruffini, sarà emanata la relativa circolare, con le prime istruzioni sulle novità previste dal decreto Rilancio.

 

La guida Superbonus dell’Agenzia delle Entrate contiene una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dal Decreto Rilancio mentre nella circolare interpretativa saranno elencati i lavori ammessi alla super detrazione, chi sono i beneficiari, come funziona la cessione del credito e lo sconto in fattura e soprattutto come fruire di queste due importanti novità.


Sempre dal direttore Ernesto Maria Ruffini sono arrivati poi anche i primi dettagli su quali sono i dai dati da dover comunicare, come esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del Superbonus del 110%.

 

Guida Super Ecobonus 100% Agenzia delle Entrate pdf:

 Ecco la guida Superbonus in pdf,

 

 

Superbonus 110% come funziona:

Il Direttore dellAgenzia delle Entrate Ruffini, in merito al Superbonus Ecobonus 110% e Sismabonus 110% ha annuciato le seguenti caratteristiche:

  • Validità superbonus 110% sarà dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;

  • Interventi agevolati con il superbonus, saranno quelli che se eseguiti andranno ad aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e quelli antisismici;

  • Beneficiari superbonus 110%: condomìni, persone fisiche che non fanno attività d’impresa, istituti autonomi case popolari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, enti del terzo settore e associazioni sportive dilettantistiche.

 

Categorie catastali A/1, A/8 e A/9 escluse dal Superbonus 110%:

Come ricordato sempre da Ruffini, il superbonus 110% non spetta per gli interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali:

  • A1 (abitazioni signorili),

  • A8 (ville) e

  • A9 (castelli)

A tale proposito interviene però il presidente di Confedlizia Spaziani Testa che nella nostra intervista dice che il fatto di non aver fatto rientrare queste categorie catastali nel bonus è un triplice errore:

 

"L’esclusione delle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per esempio, è un triplo errore.

  • In primo luogo, è una discriminazione puramente ideologica: non si comprende perché, di fronte al dichiarato interesse generale all’efficientamento energetico e al miglioramento sismico del patrimonio immobiliare italiano, si debbano fare distinzioni fra immobili di un tipo o di un altro. 

  • In secondo luogo, questa esclusione rischia di ostacolare l’effettuazione degli interventi in tutti quei condominii in cui convivono unità immobiliari di diverse categorie catastali, nei quali – prevedibilmente – i proprietari non ammessi all’incentivo ostacoleranno (o comunque non favoriranno) le decisioni dell’assemblea. 

  • In terzo luogo, il criterio di distinzione prescelto, pur ormai consolidato, è del tutto arbitrario: le case di categoria A/1, ad esempio, non sono necessariamente “di lusso” (anzi, spesso sono delle abitazioni del tutto ordinarie) e, comunque, i criteri con i quali vengono così inquadrate dall’Agenzia delle entrate non sono trasparenti, mentre dovrebbero essere indicati in un provvedimento almeno di fonte regolamentare”.

 

Superbonus 110% interventi ammessi:

La super detrazione fiscale del Superbonus 110% - come sottolinea Ruffini – spetta per i seguenti interventi ammessi:

  • sia per gli interventi “trainanti” (isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente performanti, interventi antisismici);

  • sia per gli interventi “trainati” eseguiti congiuntamente (efficientamento energetico che dà diritto all’ecobonus, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, installazione di impianti solari fotovoltaici).

Qualora l’intervento realizzato ricada in più bonus, il contribuente potrà avvalersi di una sola delle predette agevolazioni mentre se realizza più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, sarà fruibile ciascuna agevolazione, nell’ambito del rispettivo limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti per la singola detrazione.

 

Come accedere al Superbonus 110%: visto di conformità e asseverazione

Per accedere al superbonus 110% occorre che:

  • gli interventi “trainanti” devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

  • Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei Caf. Il visto è in aggiunta a tutti gli altri documenti per fruire oggi dei bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus ecc.

  • Attestazione o asseverazione dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche (o dei professionisti incaricati della progettazione strutturale o della direzione dei lavori) che certifichi l’esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute. Prevista una sanzione da 2.000 euro a 15.000 euro in caso di mancato rilascio o infedele documentazione. 

 

 

Super bonus 110% sconto in fattura e cessione del credito

il direttore Ruffini infine parla anche dell'altra importante novità: sconto in fattura e cessione del credito andando a fornire anche alcune prime spiegazioni.

 

LA GUIDA ha ricordato che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese che rientrano in determinati interventi, ivi compresi quelli finalizzati al risparmio energetico degli edifici e quelli antisismici, e quelli per Superbonus 110%, possono optare, al posto della detrazione fiscale da dichiarare nella dichiarazione dei redditi, alternativamente per:

  • sconto in fattura, ossia un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore e che quest’ultimo potrà recuperare con un credito d’imposta;

  • cessione del credito corrispondente alla detrazione, con possibilità anche di cessione successiva ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I crediti d’imposta potranno poi essere utilizzati in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 quote annuali).

 

Prevista anche una piattaforma per cedere l’ecobonus 110% che si troverà all’interno del cassetto fiscale. Il contribuente dovrà comunicare lì l’avvenuta cessione; il soggetto cessionario dovrà, a sua volta, accettare il credito accedendo alla propria pagina personale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;

  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);

  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

 

Tale possibilità è prevista anche per i seguenti tipi di interventi:

  • di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell'articolo 16-bis del TUIR)

  • di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate);

  •  per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).

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