Tacito rinnovo assicurazione: come funziona dopo Ddl concorrenza

Ddl concorrenza tacito rinnovo contratto 2020 ecco la verità sull'emendamento polizze danni diverse da Rc auto e le polizze accessorie alla Rc auto novità

Tacito rinnovo assicurazione: come funziona dopo Ddl concorrenza

Tacito rinnovo assicurazione 2020 è vero che il Ddl concorrenza ha reintrodotto il tacito rinnovo per l’assicurazione Rc Auto?


Stando a tanti siti web e alle notizie che circolano in rete, il Ddl concorrenza conterrebbe un emendamento per la reintroduzione de tacito rinnovo dell’assicurazione RC auto.

 

Ciò, ha scatenato parecchi malumori e polemiche da parte dei consumatori ma la verità è ben diversa: il tacito rinnovo sulle polizze Rc auto è stato abolito nel 2012 e non è vero che è stato reintrodotto e ripristinato con il Ddl concorrenza.

 

Assicurazione: che cos’è il tacito rinnovo?

Prima di vedere dove sta la verità sul tacito rinnovo assicurazione nel decreto sulla concorrenza, è doveroso fare una premessa e spiegare, a chi non è a conoscenza, che cos'è il tacito rinnovo e come funziona? Il tacito rinnovo, è una procedura che prevede che in caso di sottoscrizione di una polizza danni, ogni anno, possa essere rinnovata in automatico alla sua scadenza, a meno che non venga data apposita disdetta entro 30 giorni prima del termine contrattuale.

 

Al fine di evitare il rischio di vedersi aumentato il premio della polizza senza neanche essere avvisati, il decreto Monti, nel 2012, ha provveduto ad abolire il tacito rinnovo assicurazione Rc auto, quindi la polizza obbligatoria, per i veicoli a motore e anche per i natanti.

 

Per cui il tacito rinnovo assicurazione è stato abolito nel 2012 ma sono, invece, degli ultimi giorni le polemiche nei confronti di un'ipotetica sua reintroduzione da parte del nuovo Ddl concorrenza tornato al Senato dopo le modifiche apportate al testo da parte della Camera.

In realtà, come vedremo più avanti, la verità è un'altra: niente tacito rinnovo assicurazioni Rc auto.

 

Tacito rinnovo assicurazione 2020:

A quanto pare, diversi siti web hanno diffuso la notizia di un’ipotetica reintroduzione del tacito rinnovo assicurazione per le polizze RC auto e per le polizze accessorie Rc auto, ossia, furto e incendio, danni ai cristalli ecc, con il nuovo Ddl concorrenza.

 

In Parlamento, invece, la discussione sul decreto sulla concorrenza, ha trattato tra le varie cose, il tacito rinnovo per le polizze danni diverse dalla Rc auto e le polizze accessorie alla Rc auto. 

 

Tacito rinnovo assicurazione ecco la verità sul Ddl concorrenza, grazie alla senatrice Puppato, alla Camera è stato respinto l’emendamento NCD che prevedeva di fatto una riduzione delle possibilità di scelta dei consumatori nella stipula di polizze del ramo danni, con esplicita esclusione delle RC auto.

 

Il tutto nasce, come spiegato tempo fa dalla Puppato al Il Fatto Quotidiano, durante la discussione del ddl concorrenza al Senato quando passa l’art. 12 che vieta il tacito rinnovo nelle polizze danni non obbligatorie. Tale emendamento, infatti, così come formulato ridurrebbe da 4 a 3 le possibili scelte sulle polizze da parte dei consumatori, riducendone così la loro libertà.

 

I contratti del ramo danni, sono, infatti, polizze un po’ complesse che necessitano di un intermediario, agente o broker, per poterle capire e stipulare, ed è per questo motivo che esistono diversi tipi di contratti a seconda delle proprie esigenze. 

 

Ci sono infatti contratti temporanei, annuali con o senza tacito rinnovo e contratti pluriennale, ovviamente, l’annuale con tacito rinnovo, ossia, obbligo di dare disdetta entro 30 giorni dalla termine del contratto, è quello più vantaggioso dal punto di vista economico.

 

La senatrice Puppato, accortasi dell'ennesimo regalo alle assicurazioni, ha avvertito il Mise, Ministero dello Sviluppo Economico, del problema relativo all’articolo 12 e grazie al suo intervento, che nei giorni successivi alla Camera, è stato poi possibile apportare la dovuta modifica a tutela del consumatore.

 

Ecco spiegata la verità: nel testo del ddl concorrenza:

  • per i rami danni non cambia nulla rispetto ad oggi;

  • è stato esteso il divieto di tacito rinnovo anche sulle polizze accessorie Rc auto non obbligatorie, stiamo parlando cioè delle coperture furto e incendio, sugli infortuni del conducente, sui cristalli ma solo se stipulate direttamente dall'assicurato. Vediamo ora come funziona il tacito rinnovo polizze accessorie Rc auto e quando è previsto.

Ecco invece la verità sull'aumento bollo auto 2019.

 

Tacito rinnovo polizze accessorie: quando è previsto?

Allora diciamo subito che in base alla situazione attuale, il tacito rinnovo è escluso dalle polizze Rc auto di veicoli a motore e natanti. Per cui al termine naturale del contratto, l'assicurazione, si conclude automaticamente e non può essere rinnovato.

In base all'articolo 170 bis Codice assicurazioni private, infatti:

" Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato".

 

Cosa cambia con il ddl concorrenza? Che l'articolo 170 non viene modificato e rimane il divieto di tacito rinnovo assicurazioni Rc auto.


E per quanto riguarda invece le polizze accessorie non obbligatorie Rc auto come ad esempio il furto e incendio, cristalli, danni al conducente ecc? Si possono verificare due situazioni:

  • la polizza accessoria Rc auto viene sottoscritta al momento del contratto Rc. Tale polizza è soggetta al tacito rinnovo, ma di fatto le compagnie di assicurazione hanno sempre evitato di applicarlo e nella maggior parte dei casi, le fanno scadere con la polizza Rc auto obbligatoria. Cosa cambia cobia con il ddl concorrenza Grazie alla Senatrice Puppato, alle coperture accessorie acquistate insieme alla polizza Rc è esteso il divieto del tacito rinnovo. Nel nuovo provvedimento si legge infatti di un nuovo comma all’articolo 170 bis del Codice delle assicurazioni che recita così: "La risoluzione si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori [...] qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori".

  • la polizza accessoria viene acquistata insieme all’auto nuova. Fino adesso nulla ha vietato al proprietario del nuovo veicolo di acquistare una polizza Rc auto da una compagnia diversa da quella che offre le coperture non obbligatorie o di trasferire sulla nuova macchina, la vecchia polizza. A fine d'anno contrattuale però, sulla polizza Rc auto non è previsto il tacito rinnovo mentre la polizza accessoria si, per cui queste si rinnovano alla scadenza naturale del contratto a meno che di una disdetta entro 30 giorni. Cosa cambia con il ddl concorrenza? Che per le coperture accessorie acquistate con il finanziamento dell'auto nuova o l'acquisto, rimane il tacito rinnovo.

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