Regolamento TARES, prima della nuova TARI Tassa rifiuti

Tares era la Tariffa comunale sui rifiuti prima della TARI, nuovo regolamento per l’applicazione tariffe e una nuova modalità di calcolo e pagamento

Redazione
di Redazione
5 settembre 2019 15:10
Regolamento TARES, prima della nuova TARI Tassa rifiuti

Tares era la nuova Tariffa comunale sui rifiuti e servizi che, dal 1° aprile 2013 ha sostituito la Tarsu e la Tia.

L'imposta, introdotta dal Governo Monti con il Decreto Salva Italia, entrò poi in vigore con gli emendamenti approvati dalla Legge di Stabilità, che ne stabilirono anche le modalità di calcolo sulla base della grandezza dei locali e sul numero dei componenti del nucleo familiare.

 

La grande novità introdotta dalla TARES, fu quella che a pagare non sarebbero stati solo i proprietari di immobili o di negozi commerciali ecc ma anche tutti coloro che avrebbero occupato o detenuto locali o aree scoperte, e sarà divisa in 4 rate: Gennaio - Aprile - Luglio - Ottobre.

 

Oggi la TARES, è stata sostiuita dalla TARI 2019.

Per maggiori informazioni, leggi come funziona la TARI ed il condono tassa rifiuti 2019?

 

Normativaa Tares non più in vigore!!!

La Tares sarà pertanto un tassa a tutti gli effetti, rimuovendo così la problematica relativa alla tanto discussa applicazione dell’Iva, oggetto di sentenza della Corte di costituzionale e di richiesta di rimborso da parte di molti utenti, tuttavia verosimilmente l’Iva verrà comunque applicata dai gestori del servizio, e di conseguenza i Comuni si dovranno rivalere sui cittadini. Il pagamento della nuova imposta sui rifiuti 2013 potrà essere effettuato con modello F24 oppure bollettino postale ma non si esclude la possibilità di utilizzare modelli di pagamento precompilati anche per il pagamento della componente rifiuti e per la maggiorazione di 30 centesimi a metro quadrato.

 

Cosa cambia per i cittadini? Un nuovo tributo che risulterà più caro rispetto alla vecchia Tarsu e Tia, non solo per la volontà del Governo di racchiudere in una sola imposta tutte le voci riguardanti la raccolta e lo smaltimento rifiuti e le maggiorazioni relative all’illuminazione e alla manutenzione delle strade da parte dei Comuni, ma anche quella di voler garantire la copertura integrale dei costi del servizio, in particolare per quei Comuni che ancora non hanno raggiunto questo obiettivo, e che per farlo dovranno ritoccare l’imposta.

 

La misura dell’imposta Tares sarà pertanto decisa sulla base del metodo tariffario, come avveniva per la Tarsu, utilizzando il “metodo normalizzato” impiegato già dalle attuali tariffe, dal momento che è stata soppressa la norma che prevedeva l’emanazione di un nuovo regolamento ministeriale.

  

Regolamento TARES e normativa:

La Tares, la nuova Tariffa comunale sui rifiuti e servizi è stata introdotta dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251, entrato in vigore il 6/12/2011, fatta eccezione dell’art. 4 - entrato in vigore il 1° gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300, nell’articolo 14 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che ha stabilito quanto segue:

 

A partire dal 1° gennaio 2013 (data prorogata ad aprile 2013) è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. 

  • La Tares verrà applicata e pagata ai Comuni in base alla superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

  • La Tares sarà dovuta da tutti i cittadini, persona fisica o giuridica, che possiedono, occupano o detengano a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, in grado di produrre rifiuti urbani.

  • Dalla Tares sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

  • Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

  • In caso di utilizzo di un’abitazione, locale ecc per un periodo non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tares è dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

  • Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

  • Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell’anno nel quale si verificano le condizioni di pemanenza temporanea sotto i 6 mesi.

 

Tassa sui rifiuti: come si calcolano le nuove tariffe

La nuova Tassa sui rifiuti che si dovrà versare da aprile 2013 si chiama Tares e oltre a comprendere la gestione dei rifiuti come attività “di pubblico interesse”, comprenderà anche la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale e una componente aggiuntiva legata a tutti quei servizi indivisibili dei Comuni come ad esempio l’illuminazione stradale, che verrà calcolata in 30 centesimi per ogni metro quadrato dell’immobile, un importo questo che potrà essere incrementato, con delibera da parte dei Comuni, fino a 40 centesimi. 

 

La tariffa Tares verrà divisa tra una quota fissa e quota variabile articolata in utenze domestiche e non domestiche che verrà destinata per coprire sia i costi del servizio di gestione dei rifiuti che gli investimenti per le opere con i relativi ammortamenti, sia sulla quantità di rifiuti e sull’entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Tale tariffa, deliberata dal Consiglio Comunale, si baserà sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall’autorità competente, a valere per l’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

 

Tares: calcolo in base a grandezza e superficie

Le Modalità di calcolo e di computo delle superfici sulle quali determinare i nuovi importi da pagare per la nuova tariffa comunale sui rifiuti 2013, sono decise sulla base di: 

Una tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

 

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie per calcolare il tributo è pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Nei casi in cui per gli immobili non sia disponibile né la superficie catastale né quella convenzionale determinata dall’Agenzia del territorio, verrà utilizzata la stessa superficie applicata per la tassa smaltimento rifiuti o per la tariffa di igiene ambientale, resta ferma la possibilità per il Comune di richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

 

Per le altre unità immobiliari, la superficie da prendere in considerazione per il calcolo della tassa, ai sensi del comma 9 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze oppure per aree esterne in base al perimetro interno, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta.

  

Tares Maggiorazione 0,30 centesimi

La Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili verrà applicata sulla nuova tariffa comunale sui rifiuti e servizi 2013 che sarà determinata con delibera del Consiglio Comunale e con la quale il Comune deciderà la misura della maggiorazione da utilizzare a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili come ad esempio l’illuminazione stradale. Tale maggiorazione, sarà nella misura minima di 30 centesimi per ogni metro quadrato dell’immobile ma incrementabile fino a 40 centesimi, e verrà riscossa dallo stesso soggetto che cura la riscossione del tributo. 

  

Tares come funzionava sulla prima casa?

La nuova Tares che verosimilmente sostituirà da aprile 2013 la Tarsu e la Tia, è la nuova tariffa comunale sui rifiuti e servizi, la tassa verrà calcolata sulla superficie e grandezza degli immobili sia delle utenze domestiche e che non domestiche, e si articolarà in una quota fissa e una variabile.

 

La Tares verrà applicata alle “utenze domestiche” ovvero su tutti gli immobili destinati esclusivamente all’abitazione e loro pertinenze in base al numero dei componenti del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Il tributo Tares dovuto, verrà intestato al capo famiglia risultante dal foglio di famiglia anagrafico e qualora l’unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze, siano occupate invece da due o più nuclei familiari, la tariffa Tares verrà calcolata in base al numero complessivo degli occupanti dell’alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà mentre per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari residenti, ovvero, seconde casem è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche prima casa, considerando il numero di occupanti dichiarati dall’utente.

  • Quota fissa della tariffa Tares: per le utenze domestiche e quindi per le abitazioni la quota FISSA è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi e superfici di tutte le unità immobiliari presenti sul territorio, moltiplicato per la superficie della singola utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza.

     

  • Quota variabile della tariffa Tares: per le utenze domestiche la quota VARIABILE è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il n° totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente Kb, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza. 

 

Tares come funzionava per negozi ed enti commerciali

Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, dai musei alle scuole, dagli alberghi alle banche, dai supermercati alle farmacie ecc, che ai fini dell’applicazione della Tares sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all’attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l’attività che reca voci d’uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

La tariffa Tares applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentino diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

  • Quota fissa della tariffa Tares: dell’utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

     

  • Quota variabile della tariffa Tares applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

  

Tares e il Tributo comunale giornaliero:

Con l’introduzione della nuova Tares 2013, sono tenuti al pagamento dell’imposta anche i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali, aree pubbliche, spazi di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, come mercati, bancarelle, ecc. E’ bene precisare che ai fine dell’applicazione della Tares, si considera come temporanea l’occupazione di suolo pubblico quando questa si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

 

La tariffa giornaliera Tares per i soggetti interessati, verrà quantificata in base a ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista maggiorata di un importo percentuale deciso dal Comune pertanto diventerà di fondamentale importanza l’obbligo di presentazione della dichiarazione dell’uso temporaneo mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

 

In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell’accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

 

Tares: come si paga Modello F24 e bollettino postale

Per la nuova tassa sui rifiuti, Tares, la cui introduzione è slittata ad aprile 2013 verrà riscossa fino al 31 dicembre 2013 dai soggetti che si occupano attualmente della gestione e dello smaltimento rifiuti Tarsu, Tia1 e Tia2.

Il Tributo e la maggiorazione prevista per i costi dei servizi indivisibili dei Comuni, dovranno essere pagati mediante F24 editabile o con bollettino di conto corrente postale intestato direttamente al Comune, in quattro rate trimestrali con scadenza gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Per l’anno 2013 e fino alla determinazione delle nuove tariffe Tares da parte dei Comuni si applicheranno in via transitoria le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che contiene il regolamento attuativo del Decreto Ronchi in tema di TIA, per cui le somme dovute sono da ritenersi in acconto, commisurato all’importo versato nel 2012 e sempre dallo stesso anno, per le nuove occupazioni, la tassa sui rifiuti andrà calcolata tenendo conto delle tariffe deliberate nell’anno precedente.  

Il conguaglio finale con la rata di ottobre, verrà effettuato in base alla determinazione delle nuove tariffe deliberate dal Comune, stesso iter anche per la maggiorazione dovuta per i costi indivisibili dei Comuni, che dovrà essere calcolata nella misura standard, fissata a 0,30 centesimi al metro quadrato da conguagliare qualora lo stesso Comune decidesse di incrementarla fino a 0,40 euro. Dal 2014, sarà possibile pagare in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

 

Tares: Riduzioni e Agevolazioni

Con l’introduzione della nuova Tares 2013, i Comuni, potranno decidere se ridurre la quota variabile Tares in misura non superiore al 40% della tariffa per le utenze domestiche in cui non è effettuata la raccolta differenziata mentre per le utenze servite da raccolta domiciliare differenziata con recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, la riduzione della Tares è assicurata mentre nel caso di recupero dei rifiuti da parte del produttore che ne dimostri l’effettivo recupero, verrà applicata alla tariffa un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati. Inoltre, potranno essere approvate agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale sempre se iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa la cui copertura sia però garantita da risorse diverse dai proventi della Tares. 

Il Comune, infatti, può decidere di deliberare con proprio regolamento riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:

  • abitazioni con unico occupante

  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo

  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente

  • abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero

  • fabbricati rurali ad uso abitativo

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