Telecamere sul posto di lavoro: è ammesso il controllo a distanza?

Nel testo Jobs Act Riforma del lavoro confermato l'utilizzo videosorveglianza per il controllo a distanza dei dipendenti prima vietata da Statuto lavoratori

Telecamere sul posto di lavoro: è ammesso il controllo a distanza?

Le telecamere sul posto di lavoro non sono più vietate per legge, ammesso il controllo a distanza.

 

Nel testo definitivo dei decreti attuativi del Jobs Act, è rimasta la norma che prevede la possibilità per le aziende di utilizzare a fini disciplinari, sia gli strumenti di lavoro dati ai dipendenti come pc, tablet e cellulari che sistemi di videosorveglianza.

 

Nel primo caso, il controllo aziendale su gli strumenti aziendali, può essere effettuato senza alcun accordo sindacale, allo stesso però è vietato all'azienda, installare applicativi o programmi atti alla funzione di controllo.

 

Nel secondo caso, invece, per poter installare telecamere e strumenti per la videosorveglianza serve un accordo sindacale e l'obbligo di informare preventivamente i lavoratori e il rispetto delle norme sulla privacy.

 

Controllo a distanza lavoratori Jobs Act:

Il Jobs Act è costituito da 6 articoli che riguardano:

  • modifica ammortizzatori sociali con la nuova disoccupazione NASPI;

  • incentivi per l’occupazione.

  • Semplificazione amministrativa di procedure e adempimenti per cittadini e imprese.

  • tipologie contrattuali con l'introduzione del contratto a tutele crescenti, il non espressamente citato e modificato articolo 18 nuovi licenziamenti, il consenso all'utilizzo delle telecamere in ufficio, il demansionamento del lavoratore a patto che la retribuzione rimanga la stessa.

  • tutela della maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

  • tempi e modalità di emanazione dei decreti delegati.

L’articolo più delicato e all'attenzione di tutti, ovviamente, è l'articolo 4, in cui sono concentrate tutte le maggiori e più importanti disposizioni che riguardano la riforma del lavoro e quindi tutti i cittadini.

 

Ed è proprio questo articolo, ad essere stato modificato durante il passaggio del testo della legge Jobs Act al Senato, che di fatto è stato sostituito con l'approvazione dell'emendamento 4.1000 del governo.

 

Tale emendamento 4100 Dl n.1428, fa riferimento tra le altre cose, al superamento e modifica di ben 3 articoli dello Statuto dei lavoratori ovvero, articolo 18 in materia di licenziamenti illegittimi, articolo 4 divieto di telecamere sul posto del Lavoro e infine articolo 13 che tutela il lavoratore contro il demansionamento.

 

La legge Delega Lavoro, è stata poi approvata in via definitiva con i decreti attuativi Jobs Act che hanno decretato:

l'uso delle telecamere e videosorveglianza sul posto di lavoro a patto che tali controlli a distanza siano diretti sui macchinari e non sui lavoratori, in modo da garantire la privacy del dipendente. 

Per la prima volta quindi le telecamere, che finora erano state utilizzate dalle aziende e imprese, solo a fini di sicurezza dell'impresa stessa, dei lavoratori e dei cittadini che accedono ai locali di proprietà dell'azienda, possono essere installate anche all'interno di uffici privati e pubblici. Una disposizione che fino all'entrata in vigore del Jobs Act, era indiscutibilmente VIETATA dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori e sanzionata anche con la reclusione.

 

Telecamere sul posto di lavoro, erano vietate dallo Statuto dei Lavoratori:

Si, secondo l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori legge n.300/70 vi è il divieto di utilizzo di telecamere, impianti audiovisivi e di altri apparecchi, per controllare a distanza i lavoratori durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Esse sono consentite solo per motivi di sicurezza dell'azienda e delle persone che vi lavorano o dei cittadini che accedono ai locali dell'impresa.

 

Qualora l'istallazione di telecamere per motivi di sicurezza, comporti inevitabilmente la ripresa a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti, l'azienda è tenuta a stipulare, prima di installare l'impianto, un accordo con le rappresentanze sindacali, o, in mancanza di una commissione interna, l'autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

 

Nella domanda di autorizzazione, devono essere ben presenti le circostanze e le motivazioni che rendono necessaria l'installazione di telecamere sul luogo di lavoro per motivi di sicurezza, oltre ad una opportuna e specifica informativa circa la videoserveglianza dei  dipendenti. 

Le telecamere in questo caso possono essere installate con spie luminose, solo in angoli dell'azienda potenzialmente a rischio rapina o di attività criminali, pur tenendo conto della privacy delle persone. 

 

Pertanto, la ripresa dell'attività lavorativa a distanza dei lavoratori, deve essere occasionale ed esclusivamente finalizzata alla sicurezza aziendale e dello stesso dipendente e la sua visione consentita solo in presenza di eventuali violazioni, furti, atti di vandalismo ecc. opportunamente e preventivamente denunciate all'autorità giudiziaria.

 

Sentenza Suprema Corto contro le telecamere in ufficio:

Sentenza Suprema Corte contro installazione telecamere in ufficio senza autorizzazione: A tal proposito, secondo quanto contenuto in una delle più recenti sentenze emesse dalla Suprema Corte, sentenza n. 4331 del 30 gennaio 2014, in cui i Giudici sono stati chiamati ad esprimersi circa l’installazione di telecamere puntate sui dipendenti durante la loro prestazione lavorativa, effettuata su ordine del datore di lavoro senza attendere l’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro né l'accordo con i sindacati.

 

I Giudici, oltre a rilevare la violazione hanno evidenziato che il fatto che le telecamere siano attive o no, privacy e riservatezza del lavoratore devono comunque essere tutelate ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della Legge n. 300/1970 e anche qualora vi sia il rischio di attività criminose o di pericolo degli stessi lavoratori, l'installazione degli apparecchi di ripresa audiovisiva deve essere prima autorizzata.

 

La sanzione per dette violazioni in materia di videosorveglianza sul posto di lavoro non autorizzata, secondo quanto disposto dal combinato dell'articolo 171 del D.L.vo 196/2003 con l'articolo 38 legge 300/70, sono sanzionabili con una multa che varia da 154,00 euro a 1.549 euro o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.

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