Mancato pagamento TFR: sollecito liquidazione lettera fac simile

Mancato pagamento TFR 2019 termini da 30 a 45 giorni dalla fine del lavoro se in ritardo o non pagato il dipendente può inviare una lettera di sollecito

Redazione
di Redazione
16 settembre 2019 16:00
Mancato pagamento TFR: sollecito liquidazione lettera fac simile

Mancato pagamento TFR 2019 ecco come fare la lettera fac simile di sollecito liquidazione:

I termini per definire il mancato pagamento TFR trattamento di fine rapporto, sono sanciti da specifiche leggi che indicano i tempi entro i quali il datore di lavoro deve procedere alla liquidazione del tfr al lavoratore che cessa la sua attività lavorativa a seguito di un licenziamento collettivo, dimissioni per giusta causa, per fine contratto o per decisione stessa del dipendente con le dimissioni volontarie.

 

Tali tempistiche sono fissate dai singoli contratti nazionali di riferimento. 

 

Si ricorda, inoltre, che per calcolare il TFR trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, è necessario sommare per ciascun anno di servizio, la retribuzione utile divisa per 13,5, e rivalutare al 31 dicembre di ogni anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il relativo tasso di rivalutazione ISTAT composto dai seguenti coefficienti: 1,5% fisso e 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

 

Termini pagamento TFR 2019:

Quali sono i termini di pagamento del TFR?

termini per definire il mancato pagamento TFR 2019 - trattamento di fine rapporto, sono sanciti da specifiche leggi che indicano i tempi entro i quali il datore di lavoro deve procedere alla liquidazione del tfr al lavoratore che cessa la sua attività lavorativa a seguito di un licenziamento collettivo, dimissioni per giusta causa, per fine contratto o per decisione stessa del dipendente con le dimissioni volontarie. Tali tempistiche sono fissate, dai singoli contratti nazionali di riferimento. 

 

Si ricorda, inoltre, che per calcolare il TFR trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, è necessario sommare per ciascun anno di servizio, la retribuzione utile divisa per 13,5, e rivalutare al 31 dicembre di ogni anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il relativo tasso di rivalutazione ISTAT composto dai seguenti coefficienti: 1,5% fisso e 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

 

Vediamo ora quali sono i termini di pagamento TFR 2019:

  • I tempi di riscossione dell’indennità di TFR, trattamento di fine rapporto, in caso di fine servizio quando la cessazione dal rapporto di lavoro è dovuta perché si sono raggiunti i limiti di età o si servizio, sono entro 12 mesi, ma solo per i casi in cui la cessazione avviene per il raggiungimento dei requisiti alla pensione.

  • Le rate per il pagamento del TFR seguono diverse modalità:

    • 1 rata unica se l’ammontare  TFR è pari o inferiore a 50mila euro;

    • 2 rate annuali se l’ammontare del TFR è superiore a 50mila euro ma inferiore a 100mila. Le due rate avranno importo di 50mila euro, il secondo dell’importo residuo spettante;

    • 3 rate annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, è pari o superiore a 100mila euro.      

 

TFR 2019 e liquidazione entro quanto tempo va pagato?

Il lavoratore dimissionario che intende sapere i termini di pagamento del proprio TFR, deve far riferimento alla tempistica indicata nel proprio CCNL, in quanto ogni settore prevede tempi diversi entro i quali il datore di lavoro ha l’obbligo di liquidazione delle somme dovute al dipendente, in caso di fine rapporto.

 

Per esempio, i termini di pagamento del TFR sono:

Termini di pagamento TFR Commercio e Artigianato: la tempistica per il versamento delle somme dovute al dipendente per la liquidazione del TFR sono di 45 giorni, calcolati a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

Termini di pagamento TFR Terziario: il pagamento del TFR al dipendente è obbligatorio entro 30 giorni dalla data di fine rapporto.

 

Termini di pagamento TFR Metalmeccanico: i termini di pagamento TFR metalmeccanici, deve avvenire obbligatoriamente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT

 

Pagamento TFR Turismo: Il trattamento di fine rapporto nel contratto turismo, deve essere versato al lavoratore con l’ultima busta paga, nel mese in cui è avvenuta la cessazione dell’attività lavorativa. Dalla quota TFR, va dedotto quanto eventualmente dovuto dal dipendente. In base a quanto sancito dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297, è ammessa la liquidazione del TFR entro 30 giorni dalla scadenza del normale pagamento delle competenze di fine rapporto, per l’elaborazione del tasso di rivalutazione, ISTAT. Qualora non venga rispettata tale scadenza da parte del datore di lavoro, dovrà essere corrisposto al lavoratore, un interesse del 3% superiore al tasso ufficiale di sconto.

 

Termini di pagamento TFR Telecomunicazioni: pagamento del trattamento di fine rapporto spettante al dipendete, deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT, da utilizzare per calcolare la rivalutazione del trattamento maturato fino a quel momento dal lavoratore.

 

Termini di pagamento del TFR Dipendenti Pubblici: secondo la nuova normativa sancita con il Dl. 138/2011, i dipendenti della Pubblica Amministrazione e ex Inpdap, pche scelgono a partire dal 13 agosto 2011, la cessazione del rapporto di lavoro rispetto alla pensione di vecchiaia, percepiscono la liquidazione del Tfr dopo 24 mesi. I termini di pagamento TFR dipendenti pubblici sono differenti a seconda delle motivazioni che decretano la cessazione del rapporto di lavoro, per cui la liquidazione del trattamento di fine rapporto deve avvenire entro:

  • il 105° giorno: se la cessazione del rapporto di lavoro è causata da decesso o inabilità del dipendente

  • dopo 6 mesi se la cessazione del rapporto di lavoro avviene per raggiungimento dei limiti di età o per la fine dei termini del contratto a tempo determinato

  • dopo 24 mesi in caso di dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall’impiego 

Termini di pagamento del TFR Colf e Badanti: Il collaboratore domestico ha diritto al pagamento del TFR, calcolato sulla base delle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro durante il corso del rapporto di lavoro. La quota di TFR maturata annualmente va determinata entro il 31 dicembre di ogni anno di servizio e rivalutate con il relativo indice ISTAT. La liquidazione di tutte le quote, deve avvenire al momento della cessazione del rapporto di lavoro a prescindere dal motivo della sua interruzione.     

 

Mancato pagamento TFR lettera sollecito liquidazione fac simile

Il TFR deve essere corrisposto al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro e comunque non oltre il termine stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento. Qualora il datore di lavoro, provveda a liquidare in ritardo la quota di trattamento di fine lavoro spettante al dipendente,  l’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore la somma dovuta a titolo di TFR più gli interessi maturati fino a quel momento.

 

Il mancato o ritardato pagamento TFR, può essere sollecitato anche dal lavoratore mediante l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente una lettera di sollecito di pagamento del trattamento di fine rapporto, da indirizzare al responsabile amministrativo o del personale dell’azienda. La lettera di sollecito TFR, può essere in questo caso, un valido e pacifico strumento da parte del lavoratore per sollecitare il ritardo nella liquidazione, prima di adire alle vie legali ai fini di riconoscimento del diritto a ricevere la somma di denaro spettante a titolo di TFR.

Di seguito riportiamo un esempio di lettera di sollecito TFR fac simile:

Spett.le Azienda/ Egr. Sig. _______________
Via _________ nr. ______
CAP ______
P.I. ____________

Alla cortese attenzione del Responsabile del Personale/Amministrativo Egr. Sig. ______

Raccomandata A.R. Data e Luogo --/--/201_

Oggetto: sollecito pagamento TFR

Io sottoscritto _________, dipendente di codesta società dal _________ al _________, comunica che ad oggi non ha ancora ricevuto la somma spettante a titolo di TFR, trattamento di fine rapporto.

Vi sollecito, pertanto, a provvedere al più presto al pagamento del suddetto, visto che il TFR doveva essere consegnato entro il _________ secondo quanto stabilito dall’art.____del CCNL_________________

Vi informo, inoltre, che in caso di mancato o ulteriore ritardo nel pagamento entro e non oltre la data ______ mi vedrò costretto ad adire alle vie legali.

Distinti saluti

Luogo e Data ________________

Firma _____________

 

Quando c’è la prescrizione del TFR?

Il TFR e le modalità di pagamento e i termini di prescrizione, sono disciplinati dalla l.n.297 del 1982.

Tale normativa, infatti, riconosce una indennità al lavoratore al momento della fine del suo rapporto di lavoro, calcolata sulla somma delle retribuzioni mensili e trattenute con rivalutazione in base all’indice ISTAT. Il pagamento del TFR è quindi obbligatorio per il datore di lavoro che ha l’onere di liquidazione della somma spettante al dipendente entro una specifica scadenza, i cui termini variano a seconda dei CCNL da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 45 giorni.

 

Al momento della cessazione dell’attività lavorativa, se il datore di lavoro non paga entro i termini prescritti dal contratto nazionale, ha l’obbligo di versare al lavoratore anche una quota di interessi di mora.

 

La prescrizione del pagamento TFR, ai sensi dell’art. 2948, comma 5, c.c., si prescrive dopo 5 anni che, decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora invece, il diritto al TFR venga riconosciuto da sentenza di condanna passata in giudicato, tale diritto si prescrive in 10 anni (art. 2953 c.c.).

 

Mancato pagamento TFR da parte dell'azienda: cosa fare?

Cosa fare se l’azienda non paga il TFR al lavoratore? In caso di mancato pagamento TFR il Fondo di garanzia INPS subentra come tutela del lavoratore che deve presentare specifica richiesta all’INPS. Entro 60 giorni dalla domanda, il Fondo di garanzia INPS, eroga fino a 3 mensilità in sostituzione di quanto dovuto dal datore di lavoro, assicurando così al dipendente la regolare liquidazione delle somme spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, nel caso in cui l’impresa o società, sia coinvolta in procedure concorsuali.

 

I lavoratori possono accedere al Fondo di garanzia INPS, sia che la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per dimissioni, licenziamento o scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato, inoltre, è fondamentale che sia certo il credito dovuto dall’azienda al lavoratore per il T.F.R. non corrisposto al dipendente. In altre parole, deve esserci l’ammissione del credito da parte del datore nei confronti del dipendente, attraverso il deposito presso la Cancelleria del Tribunale, della domanda di ammissione al passivo mediante il quale il lavoratore può partecipare alla distribuzione dell’attivo del fallimento. La procedura in questo caso che il lavoratore deve attivare è la stessa che si deve attivare in caso di mancato pagamento dello stipendio e della retribuzione spettante, ovvero, l’invio di una prima lettera di sollecito mancato pagamento TFR, decreto ingiuntivo esecutivo depositato presso la Cancelleria del Tribunale del Lavoro per il recupero dei crediti di lavoro previo pagamento del relativo contributo unificato in base all’entità della lite.

 

Una volta che il Giudice del Lavoro provvede all’emissione del decreto ingiuntivo, l’atto viene notificato al datore di lavoro che non ha pagato il TFR al lavoratore, entro 40 giorni l’azienda ha la possibilità di fare opposzione decreto ingiuntivo crediti di lavoro rivolgendosi all’ordine del Giudice, e iniziando così una causa ordinaria per l’accertamento dell’effettivo debito. 

 

Per i crediti da lavoro, quindi per il mancato pagamento del TFR e il mancato rispetto dei termini di liquidazione TFR, la legge prevede che il Giudice su richiesta dell’avvocato, possa emettere immediatamente un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, al fine di accelerare il recupero delle somme non pagate per il TFR, direttamente dal patrimonio del soggetto moroso o dell’azienda.

Insieme al decreto ingiuntivo esecutivo provvisorio, il Tribunale del Lavoro, può notificare al datore di lavoro o all’azienda anche il precetto, ossia, un’ultima intimazione al pagamento del TFR dovuto prima di arrivare al pignoramento dei beni, concedendo al datore di lavoro 10 giorni per pagare l’importo del TFR, gli interessi e le spese legali.

Nel frattempo, che venga prima depositato e poi emesso il decreto ingiuntivo, il lavoratore che non ha ricevuto la liquidazione del TFR, può presentare la domanda di pagamento TFR e dei relativi crediti accessori fino a 3 mensilità, a carico del Fondo di Garanzia INPS.

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