Trise: cos’era e come funzionava la tassa introdotta dal governo Letta

La Trise fu la nuova tassa che dal 2014 sostituì la tares e imu, tutte le informazioni su cos’è e come funziona, da quando entrò in vigore e calcolo

Redazione
di Redazione
7 settembre 2019 11:50
Trise: cos’era e come funzionava la tassa introdotta dal governo Letta

La Trise, fu la nuova tassa introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 che il Governo Letta decise di inserire tra i nuovi provvedimenti, in sostituisce della Tares e IMU in un’unica imposta.

 

Nella stessa Legge di Stabilità, trovarono spazio anche altre importanti novità, come quella sulle pensioni 2014 rivalutazione e contributo di Solidarietà, il taglio del cuneo fiscale 2014 per imprese e lavoratori e l’allungamento dei termini di pagamento TFR da 6 mesi a 12 mesi.

  

TRISE: cos'era e com funzionava?

La TRISE introdotta nella bozza Legge di Stabilità 2014, era la nuova imposta che il Governo Letta stava mettendo a punto con la sua scrittura definitiva e la successiva approvazione da parte di Camera e Senato, e che avrebbe poi sostituito l'IMU e la Tares, la vecchia tassa sui rifiuti sostituita a sua volta con la TARI.

La Trise, infatti, avrebbe dovuto prendere il posto dell’IMU la tassazione sulle case ed immobili in generale.

 

Riguardo invece la TARES imposta per la gestione e smaltimento rifiuti, questa verrà assorbita dal Trise, ovvero, il nuovo "tributo sui servizi comunali".

I comuni per verificare e controllare la corretta applicazione del Trise e l’assolvimento degli obblighi tributari, potranno spedire ai contribuenti specifici questionari e richiedere dati e notizie agli uffici pubblici, verificare l’esenzione di spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni. In caso di mancata risposta o insufficienti risposte del questionario entro 60 giorni dalla notifica di ricevimento, si applicherà la sanzione da euro 100 a euro 500.  

 

Inoltre per il mancato o insufficiente pagamento del TRISE o della sua dichiarazione, si applicherà una sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro nel caso invece di infedele dichiarazione, si applicherà invece la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Nella Legge di Stabilità troviamo anche tra le tante novità, anche quella sulle pensioni 2014 rivalutazione e contributo di Solidarietà, il taglio del cuneo fiscale per imprese e lavoratori e l’allungamento dei termini di pagamento TFR da 6 mesi a 12 mesi.

 

TRISE case e immobili in affitto: come si calcolava e aliquote

La Trise, si calcolava prendendo in considerazione i costi del servizio di gestione sui rifiuti (Tari) e i costi dei servizi indivisibili (Tasi), il tutto gestito dai Comuni, in quanto la Trise sarebbe dovuta essere un tributo sui servizi comunali.

Ogni Comune, avrebbe quindi avuto la facoltà di deliberare ciascuno le proprie aliquote Trise con quella massima al 6,00% prevista per l’IMU sulle prime case e 10.6% su seconde case e altri tipi di immobili.

 

A simili aliquote Trise, potrà poi essere aggiunta la maggiorazione dell’1 per mille che verrà pagata sia dai proprietari degli immobili che dagli inquilini in affitto, dal momento che alla base dell’applicazione della Trise non c’è il solo possesso dell’immobile ma anche l’occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo.

Dalla bozza della Legge di stabilità, dalla Trise si dovrebbero però salvare gli affitti stagionali delle case vacanza ma solo nel caso in cui tale utilizzo non superi i 6 mesi all’anno, dovrà pagare la Trise solo il proprietario e non l’affittuario.

La quota di Trise per la parte riguardante i servizi indivisibili, verrà invece pagata anche dall’affittuario con una quota fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo della Tasi" mentre il resto verrà versato dal proprietario.

 

Riassumendo come si calcola la Trise 2014 su case e immobili in affitto? Il Trise si calcola per la parte relativa ai servizi indivisibili, con la base imponibile utilizzata per calcolare l’Imu mentre l’aliquota di base è pari all’1 per mille, ovvero, 1 euro al metro quadrato, in base al calcolo che il Comune stesso sceglie di applicare.

 

TRISE: quando sarebbe dovuta entrare in vigore?

Da quando sarebbe dovuta entrare in vigore la Trise?

La nuova tassa che sostituisce IMU e Tares e che fino adesso era stata chiamata Service Tax, da oggi ha un nome TRISE tributo sui servizi comunali che andrà interamente nelle casse dei Comuni ad esclusione almeno per il momento della quota definita maggiorazioni, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2014.

 

Entro tale data, infatti, i Comuni con specifiche delibere avranno la facoltà e l’onere di decidere su aliquote, maggiorazione che comunque potrà arrivare all’aliquota massima dell’attuale Imu aumentabile dell’1 per mille mentre la quota relativa ai servizi di gestione dei rifiuti, il calcolo verrà fatto sull’80% della superficie catastale e sarà una tariffa deliberata di anno in anno in anno. 

 

Quali scadenza avrà il nuovo TRISE? Come per la Tares, anche per il TRISE sono state previste 4 scadenze: prima rata entro il 16 gennaio, seconda rata entro il 16 aprile, terza rata al 16 luglio e quarta rata il 16 ottobre ma è stata prevista anche la possibilità di pagare anche con pagamento in un’unica soluzione al 16 giugno. In ogni caso, le modalità di pagamento saranno tramite bollettino postale.

 

Come viene calcolata l’IMU nel TRISE?

L’IMU imposta municipale propria, nella bozza della Legge di Stabilità 2014 è stata sostituita con il TRISE, ma come verrà calcolata e chi dovrà pagare questa quota?

Innanzitutto, la bozza di Legge di Stabilità ha previsto l’esclusione dell’applicazione dell’IMU sulla prima casa e pertinenze dell’abitazione principale fatta eccezione per quelle delle abitazioni classificate con categorie catastali A/1, A8 e A/9.

 

L’IMU nel TRISE non verrà fatta pagare sui seguenti immobili:

  • appartenenti di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

  • prima casa e relative pertinenze

  • fabbricati di di abitazioni civili destinati ad alloggi sociali

  • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

  • unico immobile non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

TRISE: IMU su immobili strumentali

L’IMU sugli immobili strumentali è deducibile a partire dal 31 dicembre 2013 ma non si applicherà agli acconti già versati per lo stesso periodo di imposta,, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50% ma non è deducibili ai fini IRAP.

TRISE: IMU su immobili non affittati

L’IRPEF e le relative addizionali dovute sui beni non locati, non sarà dovuta, fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all’IMU, ad eccezione del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, che concorrono alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.  

Vedi come funziona l'IMU nel 2019.

 

TARI cos’è e come si calcolava nel TRISE?

La TARI nella TRISE è la componente che riguarda la tassa sui rifiuti che si applica a tutti i contribuenti che possiedono o occupano un immobile a qualsiasi titolo, ovvero, sia che siano proprietari, usufruttuari, affittuari che siano in grado di produrre rifiuti solidi urbani.

 

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali sempre se non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

Nel caso di utilizzo temporaneo di un immobile, per un periodo inferiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie e non quindi dall’affittuario stagionale.

 

Ai fini di applicazione e determinazione della TARI, il Comune, prenderà  come base di calcolo le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, ovvero, pari all’80% dei mq della superficie calpestabile e in caso di verifica e accertamento fiscale, i controlli che effettuerà il Comune saranno sulla base dei dati catastali presenti nel Catasto. 

Altresì, il Comune in base al c.d. principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ha la facoltà di aumentare la tariffa TARI in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto.

Alla luce dello stesso principio, il Comune può abbassare le tariffe nel caso i cui sia accertato il completo smaltimento dei rifiuti prodotti in conformità alla normativa vigente. Sarà inoltre applicata una multa pari al 20% in più della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,  e in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente. 

 

Sono previste riduzioni della TARI e in quali casi?

Si sono previste delle riduzioni per la componente TARI nel TRISE in merito a:

a) abitazioni con un solo occupante

b) abitazioni per uso stagionale od altro uso limitato e non continuativo. 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero.

e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

f) case principali fornite da raccolta differenziata.

La Tari per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria, in questo caso, è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, calcolata sui gioprni di occupazione, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 

 

TASI cos’è nel TRISE e su cosa si calcola?

LA TASI nel calcolo complessivo TRISE, è la quota dei servizi indivisibili comunali, ovvero, illuminazione stradale, giardini pubblici ecc, Il presupposto per l’applicazione della TASI è il possesso o la detenzione di un immobile, quindi sia che siamo proprietari che affittuari di fabbricati, aree scoperte, aree e terreni edificabili.

La TASI non si applica invece a garage e box scoperti che fanno parte delle pertinenze della casa, o locali che non vengono utilizzati, le aree comuni condominiali sempreché non siano utilizzate o detenute per via esclusiva.

Ai fini di applicazione della TASI, questa quota non viene applicata agli affittuari stagionali che non superano l’utilizzo dell’immobile per più di 6 mesi all’anno, in questo caso la TASI sarà dovuta solo dal proprietario dell’immobile. Ai fini di applicazione e determinazione della TASI, il TRISE prende in considerazione la  base imponibile utilizzata per calcolare l’IMU con aliquota pari all’1 per mille, ovvero, 1 euro per metro quadrato.

Il comune, inoltre, con specifica delibera ha inoltre la facoltà di può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento oppure può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU, in relazione alla medesima tipologia di immobile, maggiorata dello 1 per mille. 

Nel caso in cui l’abitazione o il locale commerciale, fosse occupato da un soggetto diverso dal proprietario, sia quest’ultimo che l’affittuario sono tenuti a pagare la TASI. L’affittuario pagherà quindi la TASI la misura stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota mentre la parte restante sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 

Regolamento e dichiarazione obbligatoria TRISE:

Il regolamento di applicazione del Trise a partire da gennaio 2014 da adottarsi in base all’articolo 52 del D.L. 446 del 1997, verrà deliberato da ciascun Comune che dovrà pertanto stabilire:

1) criteri di applicazione delle tariffe sul nuovo TRISE.

2) le categorie di immobili e attività in grado di produrre rifiuti

3) riduzioni della tariffa Trise

4) eventuali riduzioni e agevolazioni sulla base della capacità contributiva delle famiglie in base al reddito espresso dall’indicatore ISEE.

4) individuazione dei servizi indivisibili per ciascun servizio al fine di calcolare i costi complessivi della TASI.

Inoltre, sarà obbligatoria la compilazione e la Dichiarazione TRISE per i contribuenti che prendono possesso, ovvero, acquistano o affittano in locazione, un immobile entro il 30 giugno successivo all’anno dell’entrata in possesso. Quindi se acquistiamo una casa e ne prendiamo possesso a dicembre 2013 entro il 30 giugno 2014 è obbligatorio inviare al Comune presso cui è ubicato l’immobile, la dichiarazione ai fini di applicazione e determinazione del TRISE.

Tale dichiarazione compresa di dati catastali, dovrà essere redatta su specifico modello messo a disposizione dal comune, e varrà per gli anni successivi, fatta eccezione di eventuali modifiche dei dati dichiarati che possano determinare un diverso ammontare dei tributi, in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. Per quanto riguarda la dichiarazione TARI, rimangono invece valide le superfici dichiarate ai fini dell’applicazione della tassa dei rifiuti odierna TARSU, TIA1 e TIA2 o TARES.

Per la dichiarazione TASI, invece, si applicano le disposizioni previste per la dichiarazione IMU o della TARI nel caso mi cui il Comune scelga di adottare per calcolare la base imponibile Trise i metri quadrati della tassa sui rifiuti.

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