Il controllo medico fiscale

Dipendente esce durante la malattia: cosa rischia e quando può farlo

Quando si può uscire se si è in malattia e cosa si rischia se esce di casa durante l’orario della visita fiscale Inps 2020, sanzioni multa e licenziamento

Dipendente esce durante la malattia: cosa rischia e quando può farlo

Cosa succede se il dipendente in malattia esce durante gli orari delle visite fiscali 2020?


Quando l'assenza dal domicilio è giustificata e quando invece si rischia la multa e il liceziamento?

 

I casi in cui il lavoratore può assentarsi dal proprio domicilio o dall'indirizzo comunicato ad inizio malattia sono sanciti dalla legge e dalle varie disposizioni e regole.

 

Innazitutto, vediamo quali sono gli orari durante i quali i lavoratori devono garantire la reperibilità durante la malattia e cosa succede se il dipendente esce durante la malattia, cosa rischia e quando può farlo?

 

Quando si può uscire di casa se si è in malattia?

Uscita durante la malattia: Le disposizioni che regolano l’assenza ingiustificata del dipendente nel pubblico impiego e nel settore privato, durante le fasce orarie visita fiscale 2020 per il controllo medico fiscale:

  • I dipendenti pubblici devono rimanere a casa dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

  • I dipendenti privati in malattia non possono uscire da casa dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Tale assenza da domicilio comporta sanzioni economiche e provvedimenti disciplinari da parte dell’amministrazione e del datore di lavoro, in generale sono da ritenersi casi di assenza ingiustificata alla visita fiscale di controllo per:

  • mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono.

  • non aver sentito il campanello durante il riposo o per altri motivi.

  • malfunzionamento del citofono o del campanello.

  • mancata o incompleta comunicazione del domicilio o del luogo di reperibilità.

  • espletamento di incombenze facilmente effettuabili in orari diversi.

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Se si esce di casa in orario di malattia si rischia il licenziamento?

Il dipendente assente alla visita fiscale cosa rischia? Il dipendente che durante le fasce orarie visita fiscale 2019, il controllo medico, dovesse risultare assente dal domicilio rischia, in base al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, in vigore dal 15 novembre 2009, all’art. 55- quater, inserito dall’art. 69 del decreto, delle sanzioni disciplinari fino al licenziamento:

 

Licenziamento senza preavviso: in caso di giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia.

 

Licenziamento con preavviso: in caso di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa dal servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione.

 

Quando è giustificata l'assenza dalla visita fiscale 2020?

L’assenza da casa durante l'orario visite mediche fiscali può essere considerata giustificata in presenza di particolari situazioni documentate, che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i membri della famiglia.

 

L’assenza dal domicilio giustificata con la contemporanea presenza del lavoratore presso lo studio del medico curante non costituisce, di per sé, valida giustificazione. Sarà infatti necessario provare la necessità della visita e la sua indifferibilità.

 

Anche l’assenza al domicilio durante la visita di controllo, in mancanza di validi motivi di giustificazione, è contestata nel caso in cui il dipendente, su invito rilasciato dal medico fiscale, si sia successivamente sottoposto a visita ambulatoriale. Quest’ultima infatti non ha lo scopo di sanare l’assenza al domicilio, ma solo quello di confermare la prognosi stabilita dal medico curante.

 

Sul dipendente lavoratore ricade l’obbligo di provare l’esistenza del giustificato motivo che rappresenta l’unico modo per evitare le sanzioni previste in caso di assenza alla visita di controllo, poiché è tenuto in tutti i modi all’adempimento della reperibilità della visita fiscale di controllo. Il dipendente assente per malattia ha sempre l’obbligo di essere reperibile all’indirizzo comunicato all’amministrazione o al datore di lavoro durante le fasce orarie sopra indicate anche qualora ci sia un’espressa autorizzazione del proprio medico curante ad uscire. L’obbligo di rispettare tali fasce, incombe fin dal primo giorno dell’assenza per malattia, compresi i giorni domenicali e festivi. 

 

Quando si può uscire durante gli orari della visita fiscale e chi è escluso dall'obbligo delle visite fiscali? Il lavoratore dipendente pubblico e privato può uscire durante le fasce orarie di malattia, previo rilascio del certificato medico che giustifichi l'assenza, solo per effettuare:

  • visite mediche.

  • prestazioni sanitarie.

  • terapie sanitarie.

  • accertamenti specialistici regolarmente prescritti.

  • o altri giustificati motivi.

In questi casi, il dipendente che ha necessità di uscire dal domicilio per sottoporsi a visita medica deve preventivamente comunicarlo all’ufficio di appartenenza, salvo i casi di obiettivo e giustificato impedimento, e a produrre idonea documentazione giustificativa.

 

In caso di Infortunio, il dipendente ha l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità e di dare tempestiva comunicazione all’ufficio di appartenenza, dell’infortunio avuto per consentire all’Istituto di esercitare il diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni corrisposte durante il periodo di assenza, compresigli oneri riflessi inerenti.

 

Certificato medico in caso di assenza da domicilio durante la visita fiscale:

Certificato medico in caso di assenza da domicilio durante la visita fiscale: Il dipendente pubblico e privato che si assenta per malattia ha l’obbligo di comunicare tempestivamente il suo stato di malattia all’ufficio di appartenenza, fatta eccezione dei casi comprovanti uno stato di grave impedimento, e comunque all’inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza, tale informativa deve essere data anche in caso di proseguimento della malattia.

 

Il Dipendente è obbligato pertanto a comunicare, oltre l’assenza, anche il domicilio presso il quale può essere reperito in caso di controllo medico da parte dell'INPS su richiesta dell’Amministrazione o del datore di lavoro.

 

Il Certificato medico malattia INPS comprovante lo stato di malattia del dipendenteviene inviato per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia all’INPS, la quale provvede ad inoltrarlo immediatamente all’amministrazione di appartenenza del lavoratore.

 

L’invio telematico soddisfa l’obbligo di recapitare l’attestazione di malattia ovvero di trasmetterla con lettera di accompagnamento tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 5 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia.

 

Certificato medico assenza lavoratore:

L’assenza per malattia prevede che l’evento morboso sia certificato da parte del medico curante con una specifica documentazione:

 

1) Attestazione medica telematica copre l’intera giornata lavorativa ed è necessaria anche per un solo giorno di malattia.

 

2) Certificato medico viene inviato attraverso il canale telematico, per cui tutti i dipendenti pubblici e privati possono consultare in qualsiasi momento i propri attestati/certificati direttamente sul sito dell’Inps attraverso i canali web attivati e certificati dall’Ente, pertanto, possono accedere alla: consultazione attestati di malattia e consultazione certificati di malattia.

I dipendenti, inoltre, in ogni momento possono richiedere all’Inps l’invio automatico dei certificati alla propria casella di posta elettronica certificata, Pec.

 

Il certificato medico attestante le motivazioni che giustificano l’assenza per malattia del dipendente pubblico deve possedere tutti i requisiti formali e sostanziali previsti per poter essere considerato valido, ovvero deve contenere le seguenti informazioni:

  • Generalità del lavoratore;

  • Prognosi clinica dei giorni di malattia che inizia a decorrere dal giorno di redazione del certificato;

  • Data e luogo di compilazione;

  • Indicazione di inizio o di continuazione della malattia;

  • Firma e timbro del medico che rilascia la certificazione;

  • Domicilio abituale del lavoratore o il diverso temporaneo recapito

Importante: Il certificato medico, non deve contenere abrasioni o correzioni; le eventuali correzioni devono essere controfirmate dal medico. In presenza di successivi certificati intervallati dal sabato e dalla domenica, si presume che i due periodi costituiscano un unico evento morboso. 

 

Assenza dal domicilio per infortunio sul lavoro e malattia professionale:

Visita fiscale assenza dal domicilio per infortunio sul lavoro: l'infortunio non dà più diritto all'esenzione dall'obbligo di reperibilità malattia per i dipendenti pubblici.

Per cui è ora soggetto all'obbligo durante gli orari di malattia.

 

Se l'assenza dal lavoro è dovuta a malattia causa infortunio sul lavoro INAIL, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre i periodi di conservazione del posto previsti dall’art. 21, commi 1 e 2. In tali periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio.

 

Visita fiscale assenza dal domicilio causa di servizio: la malattia professionale INAIL non è riconosciuta come causa di esonero dalla visita fiscale,

Per effetto del decreto Madia, i dipendenti pubblici sono esclusi dalle visite fiscali se è riconosciuta la causa di servizio.

 

Causa di servizio è riconosciuta qualora dia luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto: la novità riguarda il riferimento ad una norma ed a tabelle specifiche.

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