Visto di conformità crediti IVA Irpef Irap Ires 2019, come funziona?

Visto di conformità 2019 IVA Irpef Irap e Ires compensazione crediti obbligatorio oltre 5000 euro cos'è come funziona chi lo rilascia dove quali controlli

Redazione
di Redazione
23 novembre 2019 17:51
Visto di conformità crediti IVA Irpef Irap Ires 2019, come funziona?

Visto di conformità IVA 2019 per crediti Irpef Irap Ires: per effetto dell'entrata in vigore del decreto 50/2017 cd. Manovra Correttiva, sono cambiate le disposizioni per il visto di conformità sui crediti IVA, Irpef, Irap e Ires, ai fini della compensazione.

 

Il visto di conformità, chiamato anche visto leggero, è una sigla che deve essere apposta dai soggetti autorizzati sulle dichiarazioni dei professionisti che intendono fruire delle compensazioni di tipo orizzontale, ossia, effettuate tra crediti e debiti di diversa natura se oltre una certa soglia.

 

Tale adempimento, prima previsto solo per i crediti IVA, è diventato poi obbligatorio anche per le compensazioni relative alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap.

 

A partire dal 25 aprile 2017, pertanto, entra in vigore il nuovo limite ai crediti con obbligo di visto di conformità, che passa dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro.

In base a questa novità, i contribuenti che intendono fruire in compensazione un eventuale credito IVA, Irpef, Ires, Irap 2019, devono obbligatoriamente richiedere l'apposizione del visto sulla dichiarazione.

 

Cos'è il Visto di conformità?

Che cos'è il visto di conformità? Il visto di conformità è una sigla che i soggetti autorizzati, rilasciano sulle dichiarazioni dei professionisti per operare compensazioni di crediti orizzontale, ossia, di operazioni effettuate tra crediti e debiti di diversa natura oltre i 15 mila euro.

 

Nello specifico, l'articolo 1, comma 574, legge 147/2013, ha sancito che l'obbligo di visto di conformità sulle dichiarazioni oltre che per i crediti IVA sopra i 15000 euro sia obbligatorio anche per compensare i crediti Irpef, Irap e Ires che superano detta soglia limite.

In particolare:

  • Credito IVA trimestrale: riferito ai primi 3 trimestri di ciascun anno, previa presentazione del Modello IVA TR corredato, solo per i crediti di importo superiore a 15.000 euro, da visto di conformità e dichiarazione sostitutiva, oppure, da garanzia fideiussoria.

  • Credito IVA annuale: che emerge dalla dichiarazione IVA dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento ad esempio, il credito IVA 2018 risulta dalla dichiarazione IVA 2019, il credito IVA 2019 emerge dalla dichiarazione IVA 2020. Solo per i crediti di importo superiore a 15.000 euro occorre la dichiarazione IVA con il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva o la garanzia fideiussoria. 

Il professionista inoltre che ha già comunicato all'Agenzia delle Entrate di voler apporre il visto sui crediti IVA, per poter procedere a siglare anche gli altri crediti Irpef, Irap e Ires, non deve presentare un'ulteriore comunicazione.

 

Fatta eccezione, per i casi in cui la polizza Rc sottoscritta dal professionista non sia limitata ai crediti IVA, in questo caso sarà necessario integrare la comunicazione e la documentazione con una polizza che comprenda anche gli altri crediti.

Aggiornamento!!!!! Con l'entrata in vigore della Manovra Correttiva, al fine di limitare le compensazioni indebite, il limite passa da 15.000 a 5.000 euro, vediamo la novità nel prossimo paragrafo.

 

Visto di conformità 2019: soglia crediti 5.000 euro

A partire dal 25 aprile 2017, per effetto della nuova Manovra Correttiva, è stata modificata la soglia limite oltre la quale il credito IVA, IRPEF, IRES, IRAP necessita di visto di conformità per sfruttarlo in compensazione.

Al fine di ridurre le compensazioni fraudolente, il decreto 50/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha quindi previsto che il nuovo limite passi da 15.000 a 5.000 euro.

 

Se poi la compensazione avviene senza la previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, o nel caso in cui manchi la sottoscrizione alternativa, l'Amministrazione finanziaria, ha diritto a recuperare il credito compensato con gli interessi e le sanzioni.


Inoltre, per i soggetti con partita Iva, che vogliono compensare il credito IVA o fruire delle compensazioni dei crediti di imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap e dei crediti da indicare nel quadro Ru della dichiarazione dei redditi, dovranno obbligatoriamente utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Fisconline o Entratel.

La Manovra, inoltre, elimina la possibilità di utilizzare la compensazione per pagare degli importi dovuti a seguito della riscossione coattiva delle somme oggetto di atti di recupero dei crediti d'imposta non spettanti.

 

Compensazione IVA Irpef Irap Ires: chi rilascia il visto di conformità 2019?

Il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazione dei professionisti che vogliono operare compensazioni di crediti IVA, Irpef, Irap e Ires superiori a 5 mila euro, è stato chiarito dalla Agenzia delle Entrate circolare n.28/E.

Tali chiarimenti riguardano in particolare le modalità con cui i professionisti possono rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni a seguito del controllo dei dati presenti nella dichiarazione e la loro corrispondenza con quelli delle scritture contabili.

 

Quindi chi può rilasciare il visto di conformità 2019?

Sono soggetti autorizzati a siglare le dichiarazioni:

  • Caf imprese e i Caf dipendenti, quest'ultimi però solo per le dichiarazioni dei clienti che stanno già assistendo;

     

  • Commercialisti, Esperti contabili e Consulenti del lavoro;

     

  • Periti ed esperti della Camera di Commercio iscritti nel ruolo entro il 30 settembre 1993.

Per gli stessi professionisti abilitati all'apposizione del visto che devono compensare i crediti anche orizzontali, possono procedere anche da soli all'apposizione della sigla sulla loro dichiarazione senza che sia necessario rivolgersi ad un altro professionista.

 

Inoltre per le società tenute al controllo contabile, il visto di conformità sulle dichiarazioni non è necessario se la dichiarazione è sottoscritta dal collegio sindacale o dal revisore legale, perché nei loro confronti si ritiene già espletata l'attività di controllo sulle compensazioni maggiori di 5 mila euro.

 

Visto di conformità 2019: quando è obbligatorio?

Quando e per cosa è obbligatorio il visto di conformità 2019? Il visto di conformità 2019 è obbligatorio per quelle dichiarazioni che contengono compensazioni di crediti superiori a 5.000 euro.

Nello specifico, va richiesto il visto sulle seguenti operazioni:

  • Compensazioni crediti IVA, Irpef, Irap, ires sopra la soglia limite.

  • Compensazioni orizzontali, ossia, operate tra crediti e debiti di diversa natura che superano la soglia che fa scattare l'obbligo di visto, ossia, per quelle superiori a 5.000 euro.

  • Per soglia limite crediti sopra 5mila euro è da intendersi per ciascuna tipologie di credito indicata nella dichiarazione.

Sono invece escluse dall'obbligo di apporre il visto di conformità i crediti che non si riferiscono alle imposte dirette, quindi a quelle di natura agevolativa.

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Ricordiamo inoltre che come da risoluzione Agenzia delle Entrate, n. 57/E e 68/E, è previsto che:

  • Il nuovo limite di 5.000 euro, per cui si rende obbligatoria l’apposizione del visto di conformità, è per tutte le dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile 2017, anche se sono dichiarazioni tardive. Per quelle ante, si continua ad applicare la vecchia disposizione;

  • L'obbligo di invio telematico per i titolari di partita Iva, è scattato dal 1° giugno 2017;

  • Approvati i codici tributi da indicare nel modello F24 per la compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta: codice tributo 1816. Non vi è l'obbligo di indicare il suddetto codice, se nello stesso F24, sono riportati i codici presenti nell’allegato 3, colonna 2, se utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici tributo di cui alla colonna 4 del medesimo allegato, poiché si configura una compensazione verticale.

  • I crediti rimborsati dai sostituti d’imposta a seguito di liquidazione del modello 730, le somme erogate ex art. 1 del D. L. n. 66/2014 e il Bonus Renzi, non sono soggetti alle nuove regole.

 

Compensazione crediti e visto di conformità: quali controlli?

I soggetti che intendono ottenere il rilascio del visto di conformità sulle loro dichiarazioni ai fini di compensazione crediti sopra i 5.000 euro, devono rivolgersi a commercialisti, caf o associazioni di categoria.

 

Prima di rilasciare il visto, i professionisti autorizzati, devono quindi effettuare una serie di controlli atti a verificare la corrispondenza dei dati riportati nelle dichiarazioni Redditi e IRAP con quelli dei documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili, detrazioni crediti d’imposta, ritenute d’acconto, versamenti ecc.

 

Per i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, il controllo avviene anche sulla regolare tenuta e conservazione delle scritture e la loro corrispondenza con i dati riportati nella dichiarazione.

 

L'elenco di tutti controlli per ottenere visto di conformità, è nell'allegato A circolare 28/E Agenzia delle Entrate.

 

Rilascio visto di conformità documenti necessari

I soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione al rilascio del visto di conformità devono inviare specifica comunicazione alla direzione regionale competente in base al domicilio fiscale. Nella comunicazione vanno indicati i seguenti dati del professionista:

Dati anagrafici e il possesso dei requisiti professionali.

  • Codice fiscale e partita Iva.

  • Domicilio ove si esercità la professione.

  • Denominazione o ragione sociale, dati anagrafici dei soci e dei componenti del collegio sindacale, delle società di servizi per le quali il professionista svolge l'assistenza fiscale.

  • Denominazione, codice fiscale e sede dello studio associato, nel caso in cui il professionista esercita la professione nell'ambito di uno studio professionale.

Documenti autorizzazione rilascio visto di conformità:

  • Comunicazione autorizzazione rilascio visto di conformità;

  • Copia conforme della polizza assicurativa con un massimale non inferiore a 1.032.913,80 euro. In quanto deve essere garantita ai clienti la copertura dei danni in caso di risarcimento per aver commesso errori derivati dall’assistenza fiscale. Se poi questa viene svolta all'interno di uno studio associato, la polizza può essere stipulata con gli stessi limiti direttamente dallo studio, purché comprenda la copertura dei danni per l'attività prestata da ogni singolo professionista.

  • Fotocopia documento d’identità in corso di validità.

  • Dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza;

  • Dichiarazione del possesso di determinati requisiti, come l'assenza di condanne e procedimenti penali pendenti sia per reati finanziari che tributari o violazioni gravi e ripetute in materia contributiva e tributaria, non aver fatto parte di società per le quali sono stati disposti provvedimenti di revoca nei 5 anni precedenti.

  • PIN Agenzia delle Entrate per la trasmissione delle dichiarazioni per via telematica.

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