Le regole per chi si sposta

Dpcm 13 ottobre viaggi Italia: regole spostamenti da e per l’estero

Testo nuovo DPCM 13 ottobre 2020 limitazioni agli spostamenti, ingresso, transito, soggiorno in Italia e per l’estero, Paesi elenco E e F allegato 20

Dpcm 13 ottobre viaggi Italia: regole spostamenti da e per l’estero

Dpcm 13 ottobre viaggi, limitazioni agli spostamenti da e per l’estero: ecco cosa prevedono gli articoli 4, 5 e 6 del nuovo testo del Dpcm 13 ottobre ufficiale che riportiamo integralmente che è stato firmato dal premier Conte ed ora in corso di publicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

La parte di testo del DPCM riguarda i viaggi di lavoro, piacere, turismo e studio, spostamenti, ingresso, transito, soggiorno in Italia e per l’estero, Paesi elenco E e F allegato 20 e altri Paesi.

 

Dette limitazioni hanno validità fino al 13 novembre 2020, data di scadenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Dpcm 13 ottobre - Art. 4. limitazioni agli spostamenti da e per l’estero

In base a quanto previsto dall'articolo 4 del DPCM 13 ottobre 2020, sono vietati:

  • gli spostamenti da e per i territori presenti nell'elenco E dell’allegato 20,

  • l'ingresso e il transito in Italia alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti.

Sono altresì vietati:

gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20, per cui Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1: 

  • a) esigenze lavorative; 

  • b) assoluta urgenza; 

  • c) esigenze di salute; 

  • d) esigenze di studio; 

  • e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 

  • f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano; 

  • g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE; 

  • h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché' di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; 

  • i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;

  • l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

 

2. Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi: 

  • a) persone di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell’elenco F dell’allegato 20 con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 

  • b) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto; 

  • c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni.

 

3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020. 

 

DPCM 13 ottobre Art. 5. Obblighi di dichiarazione per chi arriva dall'estero

In base a quanto previsto dall'articolo 5 del DPCM 13 ottobre 2020 dal titolo "Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall'estero, il governo italiano ha previsto le seguenti misure:

 

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all'articolo 4, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di: 

a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia; 

b) motivi dello spostamento conformemente all'articolo 4, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell'allegato 20; 

c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, E e F dell'allegato 20: 

  • 1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 

  • 2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio; 

  • 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 

  • 4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all'articolo 6, commi 7 e 8. 

 

2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall’autorità sanitaria nell’ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. 

 

3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. 

 

4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. 

 

DPCM 13 ottobre Art. 6 Sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario e tamponi

Ecco cosa prevede invece all'articolo 6 del nuovo DPCM 13 ottobre per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, l'isolamento fiduciario e l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso In Italia per chi proviene dall'estero:

 

1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi

  • a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 3; 

  • b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c). 

 

2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni. 

 

3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria. 

 

4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi da 1 a 3, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dall'art. 5, comma 1, integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente con mezzo privato. L’Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza. 

 

5. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 

b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020); 

c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; 

d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché' degli altri eventuali conviventi; 

e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; 

f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché' di mantenere: 

  • 1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; 

  • 2) il divieto di contatti sociali; 

  • 3) il divieto di spostamenti e viaggi; 

  • 4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza; 

g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 

  • 1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica; 

  • 2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi; 

  • 3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario; 

h) l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 

 

6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

  • a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 

  • b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. 

 

7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano

  • a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 

  • b) al personale viaggiante; 

  • c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20; 

  • d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

  • e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

 

8. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all’elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano

  • a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; 

  • b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; 

  • c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C;

  • d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

  • e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 

  • f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; 

  • g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni; 

  • h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 

DPCM 13 ottobre testo pdf ufficiale:

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