Coronavirus, Ue: stop a IVA e dazi su importazione kit medici

Coronavirus, commissario Gentiloni firma sospensione dei dazi doganali e dell'IVA sulle importazioni di attrezzature mediche provenienti dai Paesi extra-Ue

Coronavirus, Ue: stop a IVA e dazi su importazione kit medici

Cosa chiedono ospedali, medici, infermieri e pazienti da quando è scoppiata la pandemia?

 

Ventilatorimascherinedispositivi di protezionekit a uso medico per eseguire i test e altre attrezzature. 

Questi i materiali che l’emergenza covid-19 ha reso preziosi sul mercato e che il sistema sanitario deve provvedere a rifornire per salvare vite umane e contenere il contagio. Venerdì, la Presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha annunciato la decisione di sospendere temporaneamente l’applicazione di dazi doganali e dell'IVA sull'importazione di materiali medici e dispositivi di protezione che vengono acquistati da Paesi extra-europei per far fronte al coronavirus. Una misura in risposta alle richieste degli Stati membri (in particolare, l’Italia), e del Regno Unito, che si applicherà fino al 31 luglio 2020, con possibilità di ulteriore proroga.

 

La decisione, a firma di Gentiloni

esenzione per dispositivi di protezione in Europa (e in Italia) a titolo gratuito 

Tra i possibili impatti economici, si stima che l’Italia potrà risparmiare un terzo di quanto finora erogato nell’acquisto di materiali necessari per proteggere dalla diffusione del virus e attivare i soccorsi in situazioni di urgenza.

 

 

 “Abbiamo bisogno di questi kit in grandi quantità. E può essere costoso” – ha aggiunto la Von der Leyen in un video-messaggio. L’Unione europea, cosi di fatto, rinuncia a potenziali entrate di bilancio per salvaguardare e tutelare la salute dei cittadini. Ne beneficeranno, ad esempio, gli ospedali, le strutture sanitarie, la protezione civile e le organizzazioni non governative che forniscono assistenza e primo soccorso.

 

Per dare l’idea di quello che potrebbe essere la convenienza economica di questa misura, la Presidente ha ricordando che, in Italia, “dazi doganali del 12% e un'imposta sul valore aggiunto del 22% sono riscossi su alcune maschere o indumenti protettivi che importiamo da Paesi come la Cina.” Questa decisione di sospenderli determinerà acquisti più economici. Per le macchine di ventilazione polmonare, l'aliquota media dell’IVA è del 20%. Anche in questo caso, gli ospedali potranno risparmiare risorse, elevando parallelamente il quantitativo disponibile di ventilatori. Una misura temporanea che si applicherà almeno per i prossimi quattro mesi.

 

 

Il firmatario della decisione, Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l'Economia, esprimendo l’auspicio che la stessa apporti un beneficio concreto e diffuso a pazienti e a operatori, ha dichiarato: "E’ vitale, in quest’emergenza, procurare rapidamente le apparecchiature e i dispositivi medici dove servono”, un’esenzione fatta per agevolare la reperibilità e l’accesso agli stock.

 

Il percorso e il quadro legislativo

Il 20 marzo 2020, la Commissione ha invitato tutti gli Stati membri e il Regno Unito a presentare una richiesta di esenzione dai dazi doganali e dall'IVA sull'importazione di attrezzature mediche di protezione e di altro tipo provenienti da Paesi terzi. Ne è conseguita la richiesta, seguita dall’adozione della decisione da parte Ue, che produce effetti retroattivamente dal 30 gennaio.

 

Per alleviare i disagi dovuti alle catastrofi, come è il caso del covid-19, la vigente legislazione dell'Unione dispone di strumenti eccezionali che possono essere impiegati per far fronte alla crisi sanitaria senza precedenti causata dal virus.

  • La legislazione doganale dell'Ue (Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio) contempla la possibilità di concedere un'esenzione dai dazi "a favore delle vittime di catastrofi". L'esenzione può essere applicata alle importazioni da parte di organizzazioni pubbliche o di beneficienza autorizzate. Per concedere l'esenzione, è stata necessaria una decisione della Commissione che intervenga su richiesta degli Stati membri interessati.

  • Anche la legislazione Ue in materia di IVA (Direttiva 2009/132/CE del Consiglio) contempla disposizioni analoghe relative all'esenzione dall'IVA di alcune importazioni specifiche di beni.

Ecco la Decisione della Commissione relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020.


Estratto dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea:

 

DECISIONE (UE) 2020/491 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2020 relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid?19 nel corso del 2020.

[notificata con il numero C(2020) 2146].


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), in particolare l’articolo 76, primo paragrafo, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, considerando quanto segue:

 

1) Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l’insorgenza di Covid-19 un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. L’11 marzo 2020 l’OMS ha dichiarato l’insorgenza di Covid-19 una pandemia. La pandemia ha ora provocato casi di infezione in tutti gli Stati membri. Poiché il numero di casi registra una crescita allarmante e a causa della mancanza di mezzi per contrastare la pandemia di Covid-19, numerosi Stati membri hanno dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale.

 

2) Al fine di contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19, sono state presentate domande dall’Italia il 19 marzo 2020, dalla Francia il 21 marzo 2020, dalla Germania e dalla Spagna il 23 marzo 2020, da Austria, Cechia, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovenia il 24 marzo 2020, da Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Regno Unito, Romania, Slovacchia e Ungheria il 25 marzo 2020, dalla Svezia e da Malta il 26 marzo 2020, intese a chiedere l’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le merci importate.

 

3) La pandemia di Covid-19 e le difficilissime sfide che comporta costituiscono una catastrofe ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e del capo 4, titolo VIII, della direttiva 2009/132/CE. È pertanto opportuno concedere un’esenzione dai dazi doganali all’importazione applicabili alle merci importate ai fini di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile alle merci importate ai fini di cui all’articolo 51 della direttiva 2009/132/CE.

 

4) È necessario che gli Stati membri informino la Commissione in merito alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA per contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19, alle organizzazioni autorizzate a distribuire o mettere a disposizione tali merci e ai provvedimenti adottati per impedire che le merci in questione siano destinate ad usi diversi dal contrasto agli effetti dell’epidemia.

 

5) Tenuto conto delle difficilissime sfide che gli Stati membri devono affrontare, si dovrebbe concedere l’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA per le importazioni effettuate a decorrere dal 30 gennaio 2020. L’esenzione dovrebbe rimanere in vigore fino al 31 luglio 2020. Prima della fine di detto periodo, la situazione sarà riesaminata e se del caso, in consultazione con gli Stati membri, il periodo potrà essere prorogato.

 

6) Il 26 marzo 2020 gli Stati membri sono stati consultati conformemente a quanto disposto all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e all’articolo 53 della direttiva 2009/132/CE,

 

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1:

1.   Le merci sono ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/132/CE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) le merci sono destinate ad uno dei seguenti usi:

  • distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c) alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19;

  • messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c);

b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;

 

c) le merci sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri.

 

2.   Le merci sono inoltre ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’IVA sull’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19.

 

Articolo 2:

Entro e non oltre il 30 novembre 2020 gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

a) un elenco delle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c);

b) informazioni concernenti la natura e i quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’articolo 1;

c) i provvedimenti adottati per garantire l’osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE in relazione alle merci che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.

 

Articolo 3:

L’articolo 1 si applica alle importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020.

 

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2020

 

Per la Commissione Paolo GENTILONI Membro della Commissione

 

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