Coronavirus decreto 8 marzo 2020: chiusura Lombardia e 14 Province

Coronavirus decreto 8 marzo 2020 chiusura Lombardia e 14 Province cosa prevede e quali sono le nuove e ultime misure urgenti Covid-19 previste dal Governo

Coronavirus decreto 8 marzo 2020: chiusura Lombardia e 14 Province

Coronavirus decreto 8 marzo 2020: il decreto con cui il Governo prevede la chiusura della Lombardia e di 14 province è stato firmato dal Premier Conte e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

Le disposizioni in esse contenute partono dall'8 marzo e restano valide fino al 3 aprile 2020. L'inosservanza di tali nuove regole è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

 

Nella notte il presidente del Consiglio Conte Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa, per spiegare le nuove misure prese alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'aumento dei casi di contagio su tutto il territorio nazionale.

 

In conferenza stampa Conte ha detto "E' necessario chiarire quel che è successo, una cosa inaccettabile: un dpcm, che stavamo formando a livello di governo per regolamentare le nuove misure che entrano in vigore subito, lo abbiamo letto su tutti i giornali. Ne va della correttezza dell'operato del governo e della sicurezza degli italiani. Questa pubblicazione ha creato incertezza, insicurezza, confusione e non lo possiamo accettare".

 

Il decreto 8 marzo prevede la rimodulazione delle aree, il divieto di spostamento in diverse aree del Nord e anche misure valide per il resto dell'Italia come la chiusura di pub, discoteche, sale gioco, cinema e teatri.

 

Inoltre il Dpcm prevede che chi ha 37,5° di febbre e dispenea è invitato a restare a casa sia che sia positivo o meno al COvid-19 e chiamare i numeri di emergenza. Sospese cerimonie religiose, comprese quelle funebri.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020.

 

Coronavirus decreto 8 marzo 2020 misure per tutta Italia:

Coronavirus decreto 8 marzo 2020 misure per tutta l'Italia: il governo, con un secondo decreto, ha disposto e confermato su tutto il territorio nazionale:

  • sospensione di congressi medici, gite di istruzione scolastica, assembramenti per partite di pallone, discoteche, ecc.

  • raccomanda di nuovo alcune misure di sicurezza come il mantenimento della misura di distanza di un metro fra le persone. 

  • sospensione di matrimoni e funerali e di eventi e spettacoli di qualsiasi natura che "comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

  • Viaggi: "si raccomanda di limitare la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale ai casi strettamente necessari".

  • "divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus".

 

Coronavirus decreto 8 marzo 2020: Lombardia e 14 Province

Coronavirus decreto 8 marzo 2020 chiusura Lombardia e 14 Province - Ecco per quali territori sono scattate le misure urgenti di contenimento del contagio per:

  • regione Lombardia;

  • province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini;

  • Pesaro e Urbino;

  • Venezia, Padova, Treviso;

  • Asti e Alessandria.

 

Coronavirus decreto 8 marzo 2020 chiusura Regione e Province:

Coronavirus decreto 8 marzo 2020 chiusura Lombardia e 14 Province cosa prevede?

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria sono adottate le seguenti misure: 

  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita ai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati  da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E'consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Gli spostamenti per lavoro, salute e necessità devono essere comprovati da apposita autodichiarazione spostamenti.

  • chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, e contattare il proprio medico curante; 

  • divieto di uscire di casa per i soggetti positivi in quarantena; 

  • si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto,  la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r).

  • sospensione di eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Possibilità di svolgimento delle gare e allenamenti per atleti agonistici a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, applicando le norme sanitarie Covid-19 in vigore.

  • chiusura degli impianti sciistici

  • sospensione delle manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato anche a carattere culturale, ludico, sportivo o religioso. Per cui si dispone la chiusura di cinema teatri, pub, scuole da ballo, discoteche, ecc.

  • l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

  • Sospensione dele cerimonie civili e religiose, compresi i funerali.

  • Chiusura delle scuole: Sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, .Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

  • chiusura musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

  • sospensione dei concorsi pubblici e privata, fatta eccezione per quelli la cui valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica e sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile.

  • Bar e ristoranti: sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato  1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

  • aperte le attività commerciali a patto che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse); 

  • divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; 

  • limitato l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

  • sospesione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale; 

  • adozione, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti; 

  • chiusura negozi sabato e domenica: nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; 

  • chiusura di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. 

Le disposizioni del Dpcm 8 marzo 2020 sono state prese tenendo conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico, su proposta del Ministri e dei Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni, il Governo attua le seguenti disposizioni.

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