Coronavirus, Sanzioni multe e carcere: cosa si rischia e regole

Coronavirus nuove sanzioni multe fino a 3.000 euro carcere da 1 a 5 anni per chi viola quarantena, le regole decreto 25 marzo n.19 in Gazzetta Ufficiale

Coronavirus, Sanzioni multe e carcere: cosa si rischia e regole

Coronavirus, decreto 25 marzo 2020 n.19 in Gazzetta Ufficiale: nuove sanzioni, quarantena e regole spostamenti

 

Il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte e il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro, ha approvato il nuovo decreto Coronavirus prevedendo nuove sanzioni per chi viola le disposizioni di contenimento e quarentana per Covid-19.

 

Con il decreto 25 marzo n.19, sono arrivate oltre alle nuove sanzioni - multe da 400 euro a 3.000 euro per chi non rispetta le misure di contenimento, carcere da 1 a 5 anni per chi non rispetta gli obblighi di quarantena, anche sanzioni come la chisura fino a 30 giorni per le attività commerciali, il riassunto delle regole spostamenti in Italia, le cose consentite e vietate su tutto il territorio italiano.

 

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Coronavirus, decreto 25 marzo 2020 in GU:

Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.79 del 25-03-2020.

 

Da ieri 26 marzo 2020 sono entrate in vigore le nuove sanzioni, quarantena e regole spostamenti: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso.

 

L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

 

Vi ricordiamo che il premier Conte ha nominato Domenico Arcuri come commissario per l'emergenza sanitaria Covid-19.

 

Coronavirus, decreto 25 marzo regole chiusure e spostamenti:

Coronavirus, Decreto regole chiusure, limitazioni e spostamenti ecco le misure:

  • Limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;

  • Sospensione dell’attività, la limitazione dell'ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;

  • Limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;

  • Sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;

  • Possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;

  • Sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;

  • Limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

  • Limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;

  • Limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;

  • Possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;

  • E' obbligatorio per le attività aperte lo svolgimento del lavoro, previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

 

In caso di spostamenti per comprovate esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza e motivi di salute sono da attestare mediante nuova autodichiarazione: modulo autocertificazione Coronavirus aggiornato, al Dpcm 22 marzo e all'Ordinanza Ministero della Salute.

 

Decreto 25 marzo, in vigore da oggi le nuove sanzioni, multe e carcere, quarantena:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus- Covid-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti sanzioni:

  • sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro per il mancato rispetto delle misure di contenimento. Non si applicano quindi le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

  • sanzione attività commerciali: nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

  • carcere da 1 a 5 anni obblighi quarentena: la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita , a seconda del fatto, sia applicato l’art. 260 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie per il quale lo stesso decreto fissa la sanzione penale nell’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da 500 euro a 5000 euro. Oppure si dispone, se più opportuno, l’applicazione dell’art. 452 del Codice penale: delitti colposi contro la salute pubblica, che dipende dai fatti, la cui sanzione va dalla reclusione da 6 mesi a tre anni fino anche alla reclusione da uno a 5 anni.

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