Tasi 2019: chi paga la tassa servizi indivisibili e come funziona

Tasi 2019 cos'è e come funziona la tassa sui servizi indivisibili dei Comuni calcolo aliquote, a chi spetta tra proprietario e affittuario, riduzioni

Redazione
di Redazione
11 dicembre 2019 16:36
Tasi 2019: chi paga la tassa servizi indivisibili e come funziona

La Tasi è l'acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014 che riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l'illuminazione comunale.

 

La TASI 2019 è una delle 3 componenti della nuova tassazione sulla casa cd. IUC.

 

La TASI si paga per coprire i costi sostenuti dal ciascun Comune per i servizi indivisibili, quali per esempio l'illuminazione stradale, la manutenzione delle strade e dei giardini, e si applica, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità, sia sul proprietario dell'immobile che sull'affittuario, qualora non adibisca l'immobile locato come propria abitazione principale, partecipando al pagamento per una quota che varia dal 10 al 30% del valore complessivo della tassa.

 

TASI 2019 chi paga cos'è? E' la tassa che i contribuenti devono pagare per l'anno 2019 considerando, ai fini del pagamento, la base imponibile ricavata dal valore dell'immobile, rivalutato secondo le percentuali fissate dal Governo per l'IMU e applicare il moltiplicatore e l'aliquota TASI 2019.

 

Tasi 2019 cos'è?

Cos'è la TASI? La TASI è la tassa sui servizi indivisibili dei Comuni che i contribuenti sono tenuti a pagare nel 2019 in quanto 3a componente facente parte della nuova IUC a copertura dei costi indivisibili dei Comuni.

 

Per cui la TASI cos'è?  E' l'imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014 che riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l'illuminazione comunale.

 

Cosa sono i servizi indivisibili dei Comuni? Sono i servizi pubblici che il Comune organizza e mette a disposizione per soddisfare i fini di interesse pubblico. Esistono due tipi di servizi pubblici:

  • Definizione dei servizi indivisibili e non individualizzabili anche detti generali: sono servizi rivolti a tutta la collettività indistintamente è non si può misurare l’utilità per il singolo individuo.

  • Definizione dei servizi divisibili e individualizzabili, anche detti speciali: sono sono quei servizi che vengono forniti a chiunque ne faccia richiesta, come ad esempio la scuola, il rilascio di certificati, domande, ecc.

Rientrano pertanto nei servizi indivisibili dei Comuni, ad esempio:

  • pubblica sicurezza e vigilanza;

  • tutela del patrimonio artistico e culturale;

  • illuminazione stradale pubblica;

  • servizi cimiteriali;

  • servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico;

  • servizi socio-assistenziali;

  • servizio di protezione civile;

  • servizio di tutela degli edifici ed aree comunali.

 

Tasi 2019 come si calcola la tassa sui Servizi Indivisibili Comuni? 

Come si calcola la TASI 2019 servizi indivisibili? Per calcolare la base imponibile della tasi, si deve prendere in considerazione la base imponibile fissata per il calcolo IMU, ossia:

Base imponibile TASI 2019 è costituita dal valore dell’immobile dato dalla rendita catastale, reddito dominicale, valore venale, ecc. rivalutato del 5%, al quale devono essere applicate le aliquote  per la determinazione dell’imposta.

 

Base imponibile calcolo TASI su fabbricati:
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2019 rivalutate del 5 per cento, con i seguenti moltiplicatori:

  • Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,  con esclusione della categoria catastale A/10: 160.

  • Fabbricati classificati nel gruppo catastale  B e  nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5: 140.

  • Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10: 80.

  • Fabbricati classificati nella categoria catastale D, esclusi quelli D5: 65.

  • Fabbricati classificati nella categoria catastale  D/5: 80.

  • Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1: 55.

  • Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili.

TASI 2019 calcolo base imponibile Aree edificabili:
Per le aree edificabili la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore commerciale dell'area al 1° gennaio 2019. Tale valore, cd. venale, deve eseesere determinato dal contribuente che può avvalersi per la stima del valore, di un tecnico abilitato.


TASI 2019 calcolo base imponibile Terreni agricoli
Per i terreni agricoli il calcolo della base imponibile utile ai fini di determinazionee applicazione della TASI, il valore imponibile è dato applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio 2019 rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135 mentre per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
Sui terreni agricoli  posseduti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purchè siano condotti dagli stessi, il valore imponibile è calcolato solo sulla parte che eccede i 6000 euro con le seguenti riduzioni:

  • 70% dell’imposta sulla parte del valore che supera i 6000 euro e fino a 15500 euro;

  • 50% dell’impostasulla parte del valore che supera i 15.500 euro fino a 25.500 euro;

  • 25% dell’imposta ulla parte del valore eccedente i 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

Leggi anche Imu TASI 2019 calcolo e scadenza acconto e saldo.

 

TASI 2019: chi paga e chi no

Iniziamo col vedere chi non deve pagare la TASI 2019: A seguito delle novità introdotte con la precedente Legge di Stabilità la tassa non deve essere pagata su: 

  • Abitazione principale e relative pertinenze, fatta eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1; A/8 e A/9; 

  • Unità familiari assimilate all'abitazione principale, per cui:

  • Unità immobiliari che appartengono a cooperative eidlizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale da studenti universitari, soci assegnatari anche senza requsito di residenza;

  • Fabbricati alloggi sociali;

  • Casa coniugale assegnata ad uno dei coniugi, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione matrimonio civile;

  • Unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto, come unica unità immobiliare, posseduto, e non locato, dal personale Forze armate, polizia, militare e vigili del fuoco 

  • Unica e sola unità immobiliare ad uso abitativo, se di categoria catastale da A1 ad A9, posseduta dai cittadini italiani, non residenti in Italia, iscritti all’AIRE, pensionati nei paesi residenti, a patto che non sia affittata o concessa in comodato + relative pertinenze.

  • Unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, qualora l'immobile non sia affittato;

Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto che la destina ad abitazione principale, con esclusione delle categorie catastali A/1; A/8 e A/9, la TASI è dovuta dal proprietario nella percentuale stabilita dal Comune.

Tutti gli altri immobili sono soggetti alla TASI, fatta eccezione di eventuali esenzioni TASI o riduzioni, deliberate dal Comune in cui è ubicato l'immobile.

Nel caso i cui i locali siano in multiproprietà o in caso di centri commerciali, il pagamento della TASI per i servizi indivisibili dei comuni, deve essere effettuato dal responsabile del versamento TASI dovuta sui locali e aree scoperte di uso comune e per i locali occupati in via esclusiva dai possessori o detentori.

 

Comodato d'uso gratuito: concesso a parenti entro il primo grado, per cui figli-genitori, la base imponibile TASI IMU è ridotta del 50%.

 

Canone concordato: l'aliquota TASI è ridotta del 25%.

 

Chi deve pagare la TASI 2019?

  • prima casa di lusso: immobili rientranti nelle seguenti categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminente valore artistico o storico).

  • seconda case,

  • negozi e uffici,

  • immobili d’impresa;

  • fabbricati rurali da uso strumentale.

 

Riduzioni esenzioni TASI 2019: quando e per chi?

Ogni Comune ha la facoltà di prevedere nel regolamento approvato e diliberato dalla Giunta, riduzioni tariffe TASI 2019 ed esenzioni per:

a) abitazioni con un solo occupante

b) abitazioni per uso stagionale od altro uso limitato e non continuativo. 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero.

e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

f) superfici essenti il normale rapporto tra produzione dei rifiuti e superficie stessa.

 

TASI 2019 come si calcola su affitti e locazioni?

La TASI 2019 su affitti e locazioni si calcola sia sui proprietari e quindi locatori che sugli affittuari, nel caso in cui l'immobile non sia adibito ad abitazione principale.

La nuova Legge di Stabilità ha, infatti, previsto che la TASI tassa sui servizi indivisibili dei Comuni non sia più dovuta dall'affittuario, qualora l'unità immobiliare locata sia l'abitazione principale del locatario.

Negli altri casi, invece, di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso da chi possiede il diritto o la titolarità dell'immobile e non la destini alla propria abitazione, la TASI è dunque dovuta anche dall'occupante, nella misura scelta dal Comune e che può variare dal 10 al 30% dell'ammontare complessivo TASI, il cui residuo è a carico del proprietario dell'immobile.

Riguardo invece la dichiarazione TASI 2019 per chi stipula contratto di locazione immobile, è obbligatoria. Pertanto i contribuenti che prendono in affitto un immobile sono obbligati alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno successivo all’anno dell’entrata in possesso. 

 

In altre parole, se si stipula un contratto di locazione per esempio entro il 31 dicembre 2018, deve essere presentata la dichiarazione entro il 30 giugno 2019,  al Comune nel quale è ubicato l’immobile. Tale dichiarazione compresa di dati catastali, dovrà essere redatta su specifico modello messo a disposizione dal comune.

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