Modello Lipe 2020: scadenza e istruzioni compilazione Quadri VP

Modello Liquidazioni IVA 2020 istruzioni compilazione frontespizio quadri da VP1 a VP14, scadenza e modalità invio comunicazione liquidazione periodica

Modello Lipe 2020: scadenza e istruzioni compilazione Quadri VP

Modello Liquidazioni IVA 2020: il modello Lipe è l'adempimento fiscale introdotto, come tutti ormai saprete, dal famoso decreto collegato alla Legge di Bilancio, il D.L. n. 193 del 22.10.2016 convertito con modificazioni nella Legge n. 225 del 01.12.2016.

 

La normativa ha pertanto modificato il vecchio spesometro annuale regolato ai sensi del D.L. 78/2010 trasformando tale obbligo nelle cd. comunicazioni IVA trimestrali. di cui all’articolo 21 bis.

 

Al fine di consentire l'invio liquidazioni IVA, l’Agenzia delle Entrate, ha provveduto a rendere disponibile per i contribuenti e e gli intermediari il Software di compilazione della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Iva e la procedura di controllo IVP che permette il controllo della corretta predisposizione del file prima dell'invio telematico all’Agenzia delle Entrate

 

Vi ricordiamo le novità 2020:

  • confermata l'abolizione Spesometro fatture;

  • confermato l'obbligo fattura elettronica;

 

Liquidazioni IVA: cosa sono?

Cosa sono le liquidazioni IVA? 

  • Le liquidazioni IVA: la prima scadenza della prima comunicazione liquidazioni periodiche IVA 2020 è fissata al 31 maggio:

    • 1° trimestre entro il 1° giugno 2020;

    • 2° trimestre entro 16 settembre 2020;

    • 3° trimestre entro il 30 novembre 2020;

    • 4° trimestre entro il 1° marzo 2021.

  • Per facilitare i contribuenti, abbiamo voluto scrivere una guida approfondita sul nuovo adempimento che prevede per i contribuenti obbligati, l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

  • Entro le suddette scadenze, i contribuenti o i lori intermediari, devono compilare l'apposito modello di comunicazione approvato dall’Agenzia con il Provvedimento n. 58793 insieme alle istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

  • Ricordiamo che dal 1° maggio dello scorso anno è stato approvato il segunte modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA che deve essere presentato, da tutti i soggetti passivi d’imposta a prescindere dalla posizione IVA emergente dalla liquidazione periodica, pertanto anche se l'IVA risulta a credito.

 

Liquidazioni Iva 2020 soggetti obbligati ed esonerati:

Chi sono i soggetti obbligati e esonerati dall'invio delle liquidazioni IVA? 

Soggetti obbligati alle liquidazioni IVA 2020: I soggetti obbligati a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate il modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA mensili o trimestrali effettuate nel corso del 2020, è per la maggior parte dei titolari di Partita IVA, quali ad esempio:

  • Imprenditori, artigiani e commercianti, agenti di commercio e rappresentanti ecc;

  • Lavoratori autonomi, professionisti iscritti o no agli albi professionali;

  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;

  • Società di capitali: Spa, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;

  • Istituti di credito e gli intermediari finanziari, società fiduciarie

  • Enti non commerciali, ecc.

 

soggetti esclusi dall'invio liquidazioni IVA 2020, sono:

  • Contribuenti nel regime dei minimi;

  • Contribuenti nel regime forfettario;

  • Produttori agricoli, in regime speciale ex L. 398/91; 

  • Soggetti esonerati dalle liquidazioni periodiche IVA.

  • Soggetti esclusi dalla presentazione della Dichiarazione Iva annuale, come ad esempio i contribuenti che hanno registrato solo operazioni esenti come subagenti assicurativi, promotori finanziari, medici.

  • Soggetti che non hanno effettuato operazioni nel 2017 e che non hanno crediti d’imposta da fruire; 

  • Soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti.

Per maggiori informazioni leggi, esonero comunicazione liquidazioni IVA forfettari e minimi

 

Liquidazioni IVA scadenze 2020:

Per quanto riguarda la scadenza liquidazioni IVA, questa è stata fissata dal decreto fiscale 193/2016 a cadenza trimestrale e nello specifico entro l'ultimo giorno del secondo, per il 2020 la scadenza è:

  • 1° trimestre entro il 1° giugno 2020;

  • 2° trimestre entro 16 settembre 2020;

  • 3° trimestre entro il 30 novembre 2020;

  • 4° trimestre entro il 1° marzo 2021.

Se vuoi conoscere la scadenza Lipe 2020: ecco il nuovo calendario fiscale 2020.

 

Modello liquidazioni Iva 2020 istruzioni compilazione quadri da VP 1 a VP 14:

Istruzioni compilazione quadro VP modello liquidazioni IVA 2020: l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a rendere disponibile online, il modello comunicazione liquidazioni periodiche IVA 2020.

 

Nello specifico, il modello, è composto da 2 parti:

 

FRONTESPIZIO:

Il frontespizio, si compone di tre sezioni che contengono:

  • Dati del contribuente. Nello spazio in alto nel Frontespizio sezione Dati generali, il contribuente deve poi indicare:

  • Anno d'imposta: cioè l'anno a cui si riferisce la comunicazione dei dati, per cui anno 2019;

  • Partita Iva;

  • Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo);

  • Codice fiscale e codice carica del dichiarante se diverso dal contribuente.

  • Liquidazione del gruppo: va barrata la casella nel caso in cui la Comunicazione si riferisse alla liquidazione dell’IVA del gruppo. 

  • Sottoscrizione della dichiarazione con firma: la comunicazione deve essere obbligatoriamente firmata. La mancata sottoscrizione, comporta infatti la nullità della stessa. Tale omissione, è sanabile se entro 30 giorni dal ricevimento dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente provvede all'obbligo.

  • Impegno alla presentazione telematica: il contribuente o intermediario, deve indicare in questa terza sezione del modello i seguenti dati:

    • Codice fiscale;

    • Numero d’iscrizione all'albo, se si tratta di CAF;

    • Data di assunzione dell'impegno alla trasmissione;

    • Firma.

    • Codice 1: se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente ma è l'intermediario che s'impegna alla sua trasmissione; 

    • Codice 2: se la comunicazione è stata predisposta ed inviata dall'intermediario.

QUADRO VP:

Il Quadro VP liquidazioni IVA, è la parte riservata alla comunicazione delle liquidazioni periodiche che devono essere indicate con un distinto modulo: il campo Mod. N che si trova in alto a destra nel quadro VP.

  • Per chi effettua liquidazioni periodiche mensili: deve compilare un modulo per ciascun trimestre;

  • Per chi effettua invece liquidazioni IVA trimestrali: deve compilare 1 modulo per il trimestre.

  • Per chi liquida l'IVA mensilmente che trimestralmente: 1 modulo per ciascun mese e 1 modulo per trimestre.

Rigo VP1 periodo di riferimento: il contribuente deve indicare nelle colonne 1 e 2 il mese o il trimestre cui si riferisce il modulo. Per le liquidazioni trimestrali, nella colonna 2 va indicato il valore 5 con riferimento al quarto trimestre solare. 

 

Subforniture: barrare la casella solo se il contribuente si sia avvalso delle agevolazioni previste dall’art. 74, comma 5 (contratti di subfornitura). 

 

Eventi eccezionali: da barrare solo per i soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo di riferimento, agli effetti dell’IVA, delle agevolazioni fiscali a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. In tal caso va indicato: 

  • codice 1: se si è esercita un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e in generale economica;

  • il codice 9, per tutti gli altri eventi eccezionali.

Operazioni straordinarie: occorre seguire le istruzioni contenute nel paragrafo “Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.);

 

LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA:

Per quanto riguarda gli importi da indicare nella comunicazione, occorre ricordare che questi vanno indicati al centesimo di euro e l’arrotondamento della seconda cifra decimale deve avvenire in base al seguente criterio: 

  • se la terza cifra è compresa tra 0 e 4, si arrotonda per difetto;

  • se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, si arrotonda per eccesso; 

RIGO VP2 Totale operazioni attive: devono essere indicate complessivamente tutte le operazioni attive al netto dell'IVA, cessioni di beni e prestazioni di servizi:

  • Esigibilità differita; 

  • Rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.); 

  • Operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies con obbligo fatturazione.

  • Operazioni con IVA dovuta dal cessionario. 

Rigo VP3 Totale operazioni passive: deve essere indicato l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate al netto IVA contabilizzate nel registro acquisti:

  • Acquisti interni, intracomunitari;

  • Importazioni di beni e servizi corredate da fatture e dalle bollette doganali di importazione;

  • Acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile; 

  • Acquisti intracomunitari non imponibili. 

Rigo VP4 Iva esigibile

In questo rigo, il contribuente, deve indicare l’ammontare dell’IVA a debito delle seguenti operazioni:

  • operazioni effettuate nello stesso periodo in cui si è verificata l’esigibilità dell'imposta;

  • operazioni effettuate in precedenza per le quali l’IVA è diventata esigibile nello stesso periodo.

Rigo VP5 Iva detratta:

Il contribuente deve indicare l’ammontare dell’IVA sugli acquisti registrati:

  • e che danno diritto e si esercita la detrazione; 

  • effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell’IVA per cassa.

Rigo VP6 Iva dovuta o a credito:

  • Colonna 1: indicare la differenza tra il rigo VP4 e VP5, se positiva;

  • Colonna 2: indicare la differenza tra i righi VP4 E VP5, se negativa. 

Rigo VP7 debito precedente: Indicare l’eventuale importo a debito non versato perché inferiore a 25,82 euro. 

 

Rigo VP8 credito precedente: va indicato l’ammontare dell’IVA a credito calcolata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare. 

 

Rigo VP9 credito anno predecente: deve essere indicato l’ammontare del credito IVA compensabile.

 

Rigo VP10 versamenti auto Ue: va indicato l’ammontare complessivo dei versamenti IVA delle cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti. 

 

Rigo VP11 crediti d'imposta: Indicare l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati con l'esclusione quelli la cui compensazione avviene con il modello F24. 

 

Rigo VP12 interessi dovuti sulle liquidazioni trimestrali: occorre indicare l’ammontare degli interessi dovuti, pari all’1%, calcolati sugli importi da versare relativi alle liquidazione del trimestre. Tale rigo, non va compilato dai contribuenti trimestrali relativamente al 4° trimestre. 

 

Rigo VP13 acconto dovuto: va indicato l’ammontare dell’acconto dovuto, solo per i contribuenti obbligati a versare l'acconto;

 

Rigo VP14 Iva da versare e a credito: indicare:

  • Colonna 1: Importo Iva da versare o trasferire all’ente o società controllante, in caso di liquidazione dell’IVA di gruppo. Se importo positivo: (VP6, col. 1 + VP7 + VP12) – (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13). 

  • Colonna 2: Importo IVA a credito, o da trasferire in caso di liquidazione dell’IVA di gruppo. Se positivo: (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) – (VP6, col. 1 + VP7 + VP12). 

 

Modello Lipe 2020 istruzioni per l'invio e trasmissione dati:

Riguardo alle modalità di invio del modello liquidazioni IVA possiamo dire che come illustrato nelle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono scegliere tra i seguenti canali di trasmissione:

 

Per chi è in possesso del Pin Fisconline o Spid: può inviare il modello utilizzando il servizio web Fatture e corrispettivi:

  • file Xml, per le singole comunicazioni, dotate di firma elettronica qualificata o con firma Entrate o sigillate tramite l’apposita funzione;

  • file Zip per inviare + comunicazioni di più contribuenti;

  • file Zip con firma digitale per chi deve inviare le comunicazioni di diversi contribuenti (file Xml) senza bisogno di firmarle singolarmente. Funzione a partire dal 16 maggio.

Per chi si è già a SdI, il Sistema di interscambio: può utilizzare il programma per trasmettere:

  • file Xml, per le singole comunicazioni firmate con firma digitale o con firma Entrate;

  • file Zip per le comunicazioni di più contribuenti;

  • file Zip per le comunicazioni di più contribuenti (file XML) che possono non essere firmate singolarmente.

Per chi è accreditato al canale ftp per il colloquio con il Sistema di interscambio, è possibile procedere all'invio di o più comunicazioni con firma digitale o con firma Entrate, per tutte le informazioni leggi: Istruzioni per il servizio Sdiftp Versione 1.3.

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