Decreto Scuola 2020 Gazzetta Ufficiale: cosa prevede il testo

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Decreto Scuola 2020 Gazzetta Ufficiale: cosa prevede il testo

Il Decreto sulla Scuola contenenti le “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore giovedì 9 aprile 2020.

Le misure straordinarie adottate, rese necessarie dall’emergenza Coronavirus, fanno riferimento alla conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, attualmente in corso, e per l’avvio “ordinato” dell’anno scolastico 2020/2021.

 

Mirano inoltre a semplificare e velocizzare l’iter dei procedimenti a cui fa capo il Ministero dell’Istruzione e a assicurare la continuità delle attività formative dell’università, nonché il corretto svolgimento degli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni.

 

Decreto Scuola 2020: Esami di stato e valutazione anno scolastico 2019/2020

Attraverso i decreti del Ministero dell’Istruzione possono essere adottate delle precise misure, sia per la valutazione degli studenti nell’anno scolastico 2019/2020, che per gli esami di stato del primo e secondo ciclo di istruzione.

 

Gli scenari possibili sono due, a seconda che sia possibile rientrare in aula entro la data del 18 maggio 2020 oppure che, per ragione sanitarie, questa possibilità sia da escludere.


Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina aveva già anticipato alcune delle misure del Decreto Scuola ora contenute del Decreto 8 aprile 2020, n.22.

Decreto Scuola, rientro in aula entro il 18 maggio 2020:
Nel caso in cui sia possibile riprendere regolarmente le lezioni entro il 18 maggio 2020 e conseguentemente svolgere gli esami di presenza:

  • i requisiti di ammissione devono tener conto del possibile recupero degli apprendimenti all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, che sarà valido per tutti gli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, e degli obiettivi di apprendimento raggiunti in merito alla programmazione svolta. Quindi tutti potranno essere ammessi all’anno successivo, ma ci sarà una singola valutazione negli scrutini finali, secondo l’impegno reale degli studenti;

  • l’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione potrà essere semplificato, anche prevedendo l’eliminazione di una o più prove e rimodulando il sistema di attribuzione del voto. Avrà specifiche direttive per i privatisti;

  • l’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione, quindi dell’esame di maturità, avrà commissari interni e un presidente esterno. La seconda prova scritta, normalmente a carattere nazionale, sarà sostituita da una costituita dalla singola commissione, in modo che sia aderente alle attività didattiche svolte, ma secondo criteri stabiliti dal Ministero per garantire uniformità.


Decreto Scuola, escluso il rientro in aula il 18 maggio 2020:
Nel caso in cui non sia possibile riprendere regolarmente le lezioni entro il 18 maggio 2020 e non possano essere svolti gli esami di presenza, a causa dell'emergenza Coronavirus:

  • gli scrutini finali degli studenti avverranno in via telematica;

  • l’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione sarà sostituito dalla valutazione da parte del Consiglio di classe, che prevede anche un elaborato del candidato, con specifiche disposizioni per i privatisti che possano garantire l’omogeneità rispetto ai candidati interni;

  • l’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sarà costituito da un’unica prova orale, con l’eliminazione delle prove scritte. Ci saranno specifiche disposizioni per i candidati esterni.


Tutti gli studenti saranno ammessi all’esame di maturità, tenendo conto ma resta ferma la necessità di raggiungere il punteggio minimo di 60/100 per poter ottenere il diploma.


Inoltre ci sarà la revisione, nel limite delle risorse finanziarie e della legislazione vigente, dei criteri dell’attribuzione dell’eccellenza e del relativo premio.


I candidati esterni svolgeranno gli esami preliminari e l’esame di stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione di presenza alla fine dell’emergenza epidemiologica, quindi a settembre, secondo i criteri già stabiliti per gli altri studenti.


Saranno adottate specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità, con disturbi dell’apprendimento e altri bisogni educativi speciali.

 

Decreto Scuola: avvio anno scolastico 2020/2021

Con uno o più decreti del Ministro dell'Istruzione vengono adottate delle specifiche misure:

  • per stabilire l’avvio delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021, considerando la necessità di recuperare gli apprendimenti;

  • per gli aspetti procedurali e le tempistiche di immissione in ruolo, che devono essere conclusi entro il 15 settembre 2020, ma anche per gli aspetti procedurali e le tempistiche relativi alle utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato;

  • per l’eventuale conferma, per il prossimo anno scolastico, dei libri di testo già adottati per il corrente anno scolastico.


Le lezioni a distanza diventano obbligatorie, utilizzando i vari strumenti tecnologici e informatici a disposizione; inoltre il lavoro dei dirigenti scolastici e del personale scolastico può essere portato avanti nelle modalità del lavoro agile o smart working.

Nell'anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti; l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento avviene nell'anno scolastico 2020/2021.

Per ciò che riguarda il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, in via eccezionale per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova e se non effettuate entro il 15 maggio 2020, vengono sostituite da un parere consultivo in sede di comitato di valutazione.

Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi:

  • i viaggi d'istruzione;

  • qualsiasi iniziativa di scambio oppure di gemellaggio;

  • le visite guidate e le uscite didattiche

programmati dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

 

Decreto Scuola: adozione provvedimenti Ministero dell’Istruzione

A decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto, quindi a partire dal 10 aprile, fino al perdurare dello stato di emergenza, il CSPI-Consiglio superiore della pubblica istruzione- rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione.

 

Decorso il termine di sette giorni, è possibile quindi prescindere dal parere.

 

Decreto Scuola: Prove concorsuali

Sul Decreto Legge 8 aprile 2020 sono contenute anche le indicazioni sui concorsi per l’accesso al pubblico impiego, che vengono sospesi solo nella loro esecuzione a causa dell’emergenza Coronavirus.


La sospensione delle prove concorsuali riguarda inoltre le professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso a queste professioni, comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

 

Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati.

Decreto scuola: esami di stato di abilitazione esercizio professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari
Uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono definire le disposizioni per assicurare:

  • il riconoscimento delle qualifiche professionali;

  • l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile e delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. 

Inoltre ossono essere individuate modalità di svolgimento differenti rispetto a quelle ordinarie, per esempio a distanza, anche per i tirocini.


Per ciò che riguarda il semestre di tirocinio per l’ordinamento forense, in cui è compreso il periodo di emergenza Coronavirus, viene considerato svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze previste.

 

La durata del periodo di tirocinio viene ridotto a 16 mesi per quei tirocinanti si siano laureati in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18: ossia entro il 15 giugno 2020.

 

In questo modo possono sostenere l’esame di Stato a fine 2021.

Per partecipare agli esami di stato delle professioni non incluse nella lista, nelle sessioni di esame comprese nel periodo di emergenza, le commissioni possono decidere di non tenerne conto, al fine di permettere ugualmente il riconoscimento dei requisiti e l’ammissione dei candidati che abbiano ottenuto la laurea sempre entro il 15 giugno 2021.

 

Decreto Scuola 8 aprile 2020 in Gazzetta Ufficiale:

 

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